Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42958 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA i! DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p del PG in persona del Sostituto Pr NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 11/4/2024, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall’odierno ricorrente, COGNOME NOME, subita dal 22/7/201.4 al 19/2/2016 in regime di arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 416 cod. pen. 7 D.L. 152/91 conv. in L. 203/91).
La misura custodiale veniva emessa per tale capo d’imputazione seppure alla stessa fossero inizialmente contestati anche i delitti di gui agli artt. 110, 81 cpv. 640 comma 2 cod. pen. e 7 L.203/91.
1.1. COGNOME NOME era indiziata dei reati di cui agli artt. 416 c.p. e 7 D.L. n 152/91 (conv. in L. n. 203/91) – quale partecipe, nella sua qualità di dipendente amministrativo RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” con funzioni contabili, ad un’associazione per delinquere, aggravata dall’agevolazione mafiosa, finalizzata alla commissione di delitti di evasione fiscale attraverso la società predetta ed il “RAGIONE_SOCIALE“, delitti, questi, finalizzati ad accumulare risorse illecite da destinare, in parte, al finanziamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ciòkattraverso la tenuta di una c.d. “contabilità parallela in nero”. In particolare, per essersi accordata ed associata, in qualità di dipendente con funzioni contabili del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, con i coindagati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, omettendo di dichiarare, sulla base di una falsa rappresentazione RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili obbligatorie, parte degli elementi attivi RAGIONE_SOCIALEa predetta impresa, in modo da assicurare guadagni non tassati per i predetti, così determinando illeciti introiti per la famiglia COGNOME. Con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la ‘ndrangheta e, in particolare, la RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
1.2. Il materiale indiziario, costituito in massima parte da intercettazioni telefoniche ed ambientali, veniva valutato in termini gravemente indizianti dal tribunale del riesame, che apprezzava l’esistenza di una «puntuale programmazione, con l’ausilio tecnico dei dipendenti ed in particolare proprio di COGNOME NOME, per le attività illecite da compiersi ed i ruoli da assumere al fine di realizzare la final elusiva del programma».
Con riferimento alla posizione specifica RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, come ricorda il provvedimento impugnato, il giudice del gravame cautelare riteneva altresì che: «la stessa non appare essere una mera esecutrice di normali e fisiologiche direttiva rese dal datore di lavoro, quanto, piuttosto, appare essere proprio la fidata contabile, già a conoscenza RAGIONE_SOCIALEe pregresse attività RAGIONE_SOCIALEe diverse società di interesse RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, società di cui è stata dipendente nel corso degli anni, come pure evidenziato in ricorso, – RAGIONE_SOCIALE sud, RAGIONE_SOCIALE primavera sri, anche questa oggetto di
vincoli penali, e RAGIONE_SOCIALE. Si tratta in particolare del so che ha avuto in carico parte del compito di realizzare il programma di elusio di evasione fiscale avendo la stessa, peraltro, specifiche competenze contabili bilancio. Il ruolo RAGIONE_SOCIALEa COGNOME appare, sulla base RAGIONE_SOCIALEe conversazioni già ind essere in sostanza anche quello di individuare e consigliare in merito ai limit ai quali le (già) illecite operazioni potevano realizzarsi».
Per il tribunale del riesame, vi erano «sufficienti indizi di reità a carico dagata avendo la stessa in definitiva partecipato fattivarnente all’accordo ass tivo ed alla realizzazione del prograhlma criminoso volto alla gestione ‘in RAGIONE_SOCIALEe attività sociali, dunque quale partecipe RAGIONE_SOCIALE‘associazione finalizzata sione fiscale aggravata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 L. 203/91 in ragione RAGIONE_SOCIALEa finaliz RAGIONE_SOCIALE‘attività criminosa programmata al perseguimento di utili direttamente in c alla RAGIONE_SOCIALE».
Anchet il successivo appello cautelare ex art. 310 c.p.p., sottolineava com COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME a strumentalizzare il proprio ruolo di dipendente funzioni contabili, dimostrandosi dunque disposta ad accollarsi anche gravi ris per la propria libertà personale al fine di assecondare le scellerate scelte ge RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione societaria e di favorire l’attività RAGIONE_SOCIALEa predetta cons mafiosa. E come «se da un lato può affermarsi che la stessa COGNOME COGNOME certo alcun potere decisionale all’interno RAGIONE_SOCIALE‘impresa, è pur vero che dal com dio indiziario in atti, in particolare dalle conversazioni oggetto di intercetta emersa non solo la piena consapevolezza in capo alla prevenuta dei propositi c minosi ideati in seno al consiglio di amministrazione, ma anche e soprattutt piena adesione RAGIONE_SOCIALEa stessa alle scelte criminali e al programma concordato».
1.3. In esito a giudizio abbreviato, la COGNOME veniva condanNOME per il r associativo dal quale veniva assolta nella fase successiva di Appello in dat giugno 2018, con sentenza divenuta irrevocabile il 16 luglio 2019.
La ricorrente COGNOMEa avanzato domanda di riparazione per l’ingiusta detenzion patita in regime di arresti domiciliari per un totale di 591 giorni, afferman tale restrizione le COGNOMEa arrecato un pregiudizio morale, materiale e psico-fis causak tanto RAGIONE_SOCIALEa sua giovane et k che RAGIONE_SOCIALEo strepitus fori suscitato, che veniva rigettata con l’ordinanza sopra ricordata.
Avverso il provvedimento di rigetto del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha pro sto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME deducendo, quale unico motivo, di segiAo enunciato nei limiti strettamente n cessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., proc. pen., violazione degli artt. 314 e 125 cod. proc. pen. e vizio di motiva
Il difensore ricorrente si duole che la Corte di appello abbia valorizz circostanza che la RAGIONE_SOCIALE COGNOMEa tenutokcómportamenti che, anche se inidone a fondare un giudizio di responsabilità, COGNOMEano creato l’apparenza di un in mento nella struttura associativa contestata, sostanzialmente ripercorrendo dissequamente le argomentazioni del titolo custodiale prima e del tribunale riesame e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado poi, senza compiere la necessaria au noma valutazione RAGIONE_SOCIALEe condotte.
Si lamenta, inoltre, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non abbia nemmeno in cato il nesso causale tra le condotte colpose RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e l’induzione in del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. In particolare, non sarebbe stato chiarito in che m conversazioni ritenute indizianti potessero essere utilizzate ai fini RAGIONE_SOCIALEa val RAGIONE_SOCIALEa sussistenza 04 colpa grave, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal gata durante l’interrogatorio.
Il difensore ricorrente riporta le argomentazioni sui chiarimenti forniti i di interrogatorio dalla propria assistita, contenute nell’istanza di ripara quanto, a suo dire, l’ordinanza impugNOME le avrebbe completamente ignorate.
In ricorso si evidenzia, inoltre, la compiutezza RAGIONE_SOCIALEe doglianze difens fronte RAGIONE_SOCIALEa trascuratezza motivazionale del provvedimento impugnato.
Si sottolinea che la COGNOMECOGNOME COGNOME lungo interrogatorio, COGNOMEa chiarito og gomento RAGIONE_SOCIALEe conversazioni ambientali indizianti.
Il difensore ricorrente lamenta ancora che l’impugnato provvedimento abbi fondato il rigetto sulla circostanza che l’as . soluzione sia avvenuta con formula dubitativa.
Richiamata la giurisprudenza dì questa Corte sul punto, si evidenzia l’er convincimento del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione che “assoluzione sia avvenuta per f meramente tecnici, mentre in realtà è stata determiNOME dall’assenza di elem probatori idonei.
Si contesta l’affermazione operata dalla Corte territoriale sull’adesione logica RAGIONE_SOCIALEa COGNOME alle intenzioni illecite del datore di lavoro mentre, i come correttamente evidenziato dalla difesa, si sarebbe potuta configurare tanto una connivenza che non può rappresentare elemento ostativo al riconosc mento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Si richiamano i numerosi precedenti sul punto tra cui Sez. 4 n. 4113 13/1/2021, Rv. 280391-01.
Infine, si evidenzia che la torte di appello non si sarebbe pronunciata meritevolezza RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo relativo alla parte di custodia cautelare ecceden pena inflitta in primo grado.
La ricorrente conclude contestando l’illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria autonoma valutazione, nonché l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Chiede, pertanto, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugNOME, con ogni conseguenza di legge.
Il P.G. e l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE hanno reso le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità de provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa congruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 315 cod. proc. pen.
Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l’art. 646, comma terzo cod. proc. pen. (al quale rinvia l’art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che avverso il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall’art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza dei giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.
L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione RAGIONE_SOCIALEa parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637)
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consa-
pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 2:3/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Ancora le Sezioni Unite t . hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recentemente, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che COGNOMEa reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, COGNOMEa sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione / anche atteso che i dud -afférisconc4iani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione
dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
È pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esamiNOME la condotta posta in essere dall’istante sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall’esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, COGNOME).
A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).
La colpa RAGIONE_SOCIALE‘istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710/201.4; Sez. 4, n. 1422/201a: … non potendo l’ordinamento, nel momento in cui fa applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola solidaristica, … obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, RAGIONE_SOCIALEa regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo … non solo la condotta volta alla realizzazione di u evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento
RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall’art. 43 c.p., deve ritenersi ostativa ai riconoscimento del diritto alla riparazion … quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso …”.
5. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come / pur essendo intervenuta pronuncia di assoluzione in mancanza di prova circa il perfezionamento del reato, era comunque risultato comprovato, alla luce RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche e ambientali in atti, che la ricorrent COGNOMEa collaborato con i coindagati nella predisposizione di un sistema operativo finalizzato alla realizzazione di illeciti di natura tributaria.
Una condotta che, come evidenziano i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, era risultata non passiva, secondo quanto si legge anche nella sentenza di assoluzione, ma collaborativa rispetto alla ideazione del programma criminoso e pertanto gravemente colposa in quanto idonea a determinare )l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità.
Peraltro, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnato provvedimento1 limitandosi a sostenere, del tutto infondatamente, la mancanza di una valutazione autonoma.
L’affermazione RAGIONE_SOCIALEa difesa per cui la COGNOME avrebbe tenuto un atteggiamento meramente passivo è del tutto assertiva e priva di ‘9~ element(p a sostegno, ponendosi in contrasto con quanto evidenziato nella sentenza di assoluzione.
Come ricorda il provvedimento impugnato, il giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione, con specifico riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, rilevava che: «Le emergenze probatorie sono assolutamente chiare nel tratteggiare il progetto di NOME ed COGNOME, sposato anche dalla COGNOME e da NOME COGNOME, i quali, preso atto del buon esito RAGIONE_SOCIALEa prima fase RAGIONE_SOCIALEa gestione RAGIONE_SOCIALEe aziende amministrate dal NOME, concretatosi nell’appianamento RAGIONE_SOCIALE‘esposizione debitoria e nella creazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni per garantire la loro piena operatività, ipotizzarono di incrementare la redditività sottraendo all’imposizione tributaria, diretta ed indiretta, parte dei ricavi, a tal f contando sulla complicità di fidati partner commerciali. Tanto allo scopo di alleggerire il carico fiscale sulle imprese, consentire il formale passaggio a part-time di molti dipendenti, la cui retribuzione sarebbe stata integrata con sostanziosi ‘fuori busta” tratti dai ricavi non dichiarati, e soddisfare – ove possibile ed in ossequio alle indicazioni che NOME COGNOME, dal carcere, COGNOMEa dato al NOME – gli appetiti
degli COGNOME. Nelle conversazioni captate, gli odierni appellanti concordano, con buon livello di dettaglio / il modus operandi, fondato su una forte solidarietà interna ed il ricorso ad utili accorgimenti, quale la realizzazione di una contabilità parallela, da salvare su supporti informatici sottratti ad eventuali accessi RAGIONE_SOCIALEe forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine. Un tipico caso, dunque, in cui una struttura lecita – il piccolo team deputato, sul piano decisionale, gestionale, commerciale, amministrativo e contabile, a portare avanti le imprese de quibus viene utilizzata, in via stabile e tendenzialmente permanente, un numero interminato di illeciti di potenziale rilevanza penale. Coglie nel segno, sotto questo profilo, il GUP nell’osservare come la responsabilità per il delitto associativo debba essere affermata anche a prescindere dalla effettiva realizzazione del programma criminoso».
Si era pervenuti ad un’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputata, c:on la formula dubitativa, perché, come si legge in sentenza, il giudice di primo grado: «Erra, tuttavia, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, nel ritenere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, il perfezionamento del reato necessariamente plurisoggettivo. Significativo è, al riguardo, l’essere le conversazioni rilevanti circoscritte ad un arco temporale assai contenuto: l’idea emerge nel colloquio del 7 giugno 2010 e viene sviluppata nelle conversazioni registrate il 5 e i’8 luglio 2010; daLdialogo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME dei 26 luglio 2010 si comprende, poi, che l’operatività non è stata ancora avviata. Sarà, infine la stessa COGNOME a riferire che il sistema ha trovato attuazione in relazione a poche transazioni, per il valore complessivo di 10115 mila euro, per essere quindi abbandonato per decisione RAGIONE_SOCIALEo stesso ing. COGNOME. Rebus sic stantibus, appare tangibile la carenza di informazioni in merito a quanto dagli appellanti eseguito a valle RAGIONE_SOCIALEe conversazioni dei 548 luglio 2010, nelle quali venne disegNOME una strategia che, ove tradottasi in condotte concrete, varrebbe senz’altro a fondare l’addebito associativo. Nulla è dato sapere, in specie, in ordine alla predisposizione RAGIONE_SOCIALEa contabilità parallela, alle modalità RAGIONE_SOCIALEa sua custodia d4punto di vista sia materiale (in proposito, sia stato o meno acquistato) che fisico (il luogo ‘sicuro’ perché non interessato da eventuali perquisizioni). Né risulta acclarato se e chi, tra i fruitori RAGIONE_SOCIALEe prestazioni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e de RAGIONE_SOCIALE, sia stato contattato per concordare le occulte modalità di pagamento e quale sia stato l’esito di tali abboccamenti; né ancora, è dato conoscere se NOME COGNOME, che NOME si ripromette di informare preventivamente allo scopo di evitare future incomprensioni, abbia dato il suo placet ovvero, ai contrario, formulato obiezioni. Se a ciò si aggiunge, da un canto, che manca, nella fattispecie, il riscontro costituito dalla commissione di reati -fine che, pur non necessario, si ribadisce, per la configurazione dei reato associativo, ne rende più agevole, ove sussistente, la prova processuale, e, dall’altro, che l’evasione fiscale assume in sé, rilievo penale solo al superamento di determinate, e non minimali, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
))
soglie, è tangibile l’emergenza di profili di contraddittorietà ed insufficienza probatoria tali da imporre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 2, c.p.p. l’assoluzione di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME del reato loro ascritto al capo G) per insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘addebito».
Ben poteva, dunque, come ha fatto, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare questi fatti, che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione non ha escluso, espressivi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa alla concessione del chiesto indennizzo.
Il provvedimento impugnato, invece, risulta conforme ai principi di legittimità in materia per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite” (Sez 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 – 01).
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento
Il ricorrente va altresì condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese al resistente RAGIONE_SOCIALE che, alla luce dei pertinenti e puntuali motivi versati in atti dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, tesi efficacemente a contrastare quelli di cui al proposto ricorso, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso il 15/10/2024