Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 35327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 35327 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANTA CATERINA DELLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di a di Roma, con la quale è stata rigettata la richiesta di liquidazione per l’equa ripara ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà personale per 181 g giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, in rela assoluzione per non aver commesso il fatto per il reato associativo e per il concorso ne appartamento. L’istanza riparativa è stata rigettata in quanto la misura cautela applicata non soltanto per i reati per i quali è stata pronunciata sentenza di asso merito (associazione a delinquere e furto in appartamento ) ma anche per i reati dichiara per prescrizione (porto di arma comune da fuoco e furto dell’auto), essendo tali c causative della misura custodiale.
Il ricorrente, con un unico motivo dì ricorso, lamenta violazione di legge, po proscioglimento per intervenuta prescrizione dei due reati per i quali era stata applicata cautelare non giustifica il rigetto della richiesta di indennizzo in relazione agli altr di assoluzione ( per il reato associativo e per il concorso nel furto in appartamento). che, nel giudizio rescindente, la Corte di Cassazione richiedeva l’accertamento di una eziologica tra le condotte relative ai capi dichiarati prescritti e la privazione della lib disposta per quei reati, per i quali poi vi è stata assoluzione. Tuttavia, il giudice ha assolto tale onere motivazionale, non effettuando alcuna valutazione in ordi sussistenza di un nesso eziologico tra i fatti accertati e l’errore compiuto dall’autori al momento dell’applicazione della misura cautelare, né effettuando una valutazione della colposa della condotta causativa della misura cautelare.
3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chi dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, con ogni conseguente statuizione per ciò che spese, diritti ed onorari del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La doglianza formulata è priva di fondamento.
La Corte regolatrice, nella sentenza rescindente, ha chiaramente richiamato il pr costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, allorq provvedimento restrittivo della libertà personale sia fondato su più contest proscioglimento con formula non di merito anche per una sola di queste, purché autonomame idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del dirit
riparazione, risultando irrilevante il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (S 29623 del 14/10/2020, COGNOME, Rv. 279713; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Coluc Rv. 258607; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257778; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2 dep. 2009, COGNOME, Rv. 241855).
Va del resto qui aggiunto che la giurisprudenza successiva, in linea di continuità predetto orientamento (Sez.3, n.2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396; Sez. 4, n.5 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv. 258607; Sez.4, n. 44492 del 15/10/2013, Rv. 2580086), ulteriormente ribadito che, nei nei casi di estinzione del reato per prescrizione, l’ist all’art. 314 cod. proc. pen. è applicabile nelle sole ipotesi in cui la custodia cautela pena astrattamente applicabile e solo in relazione a tale parte. Al riguardo, si è osser Sez.4, n.34661 del 10/06/2010, Rv. 248076) che il proscioglimento per prescrizione richi pur sempre, una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica della inesisten cause previste dal secondo comma dell’art. 129 cod. proc. pen., che consente, già di pe escludere l’ingiustizia della detenzione. Inoltre, l’ordinamento giuridico offre gli processuali che consentono di perseguire l’interesse della riparazione del periodo di res cautelare sofferto, pur in presenza di un reato prescritto, avendo l’imputato la f rinunciare alla prescrizione ai sensi dell’art. 157, comma 7, cod. pen., e di chiedere ed una sentenza che, assolvendolo nel merito, conciami l’ingiustizia della durata della c cautelare (Sez. 4, n.5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Rv.258607).
Ciò posto, incontroverso essendo nella specie che la misura cautelare è stata applicat solo per i reati in relazione ai quali è stata pronunciata sentenza di assoluzione nel anche per i reati che sarebbero stati poi dichiarati estinti per prescrizione, la impugnata ha motivatamente chiarito che, rispetto ai reati per i quali è inte proscioglimento con formula non di merito, puniti con pene di gran lunga superiori a mesi reclusione e che prevedono ( quanto meno il reato di porto di arma comune da sparo) un mini di termine di fase pari a mesi sei, l’aver sofferto custodia cautelare per 181 giorni non c presupposto per il diritto all’equa riparazione.
Di qui, una volta discendendo da un tale accertamento l’irrilevanza dell’ulteriore pro comportamento processuale ed extra processuale tenuto dal ricorrente e della sua influenza detenzione subita, profilo evidentemente posto dalla sentenza rescindente in via gradata r ad esso, in conformità logica con le affermazioni della giurisprudenza di questa Corte da richiamata sopra in ordine alla non equiparabilità tra proscioglimento nel me proscioglimento per intervenuta prescrizione, la correttezza della motivazione del provvedim impugnato.
2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorre pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dall’Avvocatura dello Stato liquidate in oltre accessori di legge.
Così deciso l’udienza del 22 maggio 2024
il Consigliere relatore
GLYPH
il Pres ente