Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6306 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
tradita relaziti -nd svolta dal Consigtie – re NOME COGNOMECOGNOME
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28.3.2022 la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da COGNOME in relazione alla sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere dal medesimo patita a seguito di ordinanza del Gip del Tribunale di Crotone del 7.6.2013 in quanto gravemente indiziato del reato di detenzione illecita e trasporto di stupefacenti a seguito di fermo disposto in data 4 giugno 2013, misura poi sostituita con quella degli arresti donniciliari in data 15.2.2014 e protrattasi fino al 23.7.2014, allorché la misura veniva sostituita con quella gradata RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimora con divieto di uscire dalla propria abitazione. Quanto al merito, il Gup di Catanzaro con sentenza del 17.7.2014 condannava il COGNOME per il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME (di cui al capo QAB) previa esclusione RAGIONE_SOCIALE‘aggravante di cui all’art. 80 del citato decreto. Successivamente la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza emessa in data 8.7.2016, irrevocabile il 18.5.2017, aveva assolto il COGNOME dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto.
Avverso detta ordinanza COGNOME propone ricorso per cassazione articolato in un solo motivo, con cui deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 2, cod.proc.pen. nonché l’assoluta carenza di motivazione in ordine al nesso causale tra condotta colposa ed il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà; l’assoluta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione relativa anche travisamento degli elementi probatori in ordine alla ravvisata gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa, l’assoluta carenza di motivazione in ordine alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEa condotta collaborativa tenuta dopo l’emissione del provvedimento restrittivo.
Si assume che non vi sono gli elementi per negare la riparazione per l’ingiusta detenzione atteso che il COGNOME non ha posto in essere alcun comportamento che potesse già al momento dei fatti far ipotizzare un suo coinvolgimento nella vicenda.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente concorso ad indurre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto. (così Sez. U., n 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabili con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952).
2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha negato il diritto all’indennizzo sulla base RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziarla tale da legittimare l’adozione di una misura cautelare ( segnatamente, nell’avere il COGNOME effettuato un viaggio in Calabria, precisamente a Rosarno, con il COGNOME al fine di rifornirsi di sostanza stupefacente, unitamente a COGNOME NOME che viaggiava su altra autovettura, poi arrestato perché trovato in possesso di 5 kg di sostanza stupefacente, e, l’essersi mantenuto in costante contatto con il predetto COGNOME, il quale, durante la perquisizione eseguita presso la propria abitazione, aveva detto alla propria madre, ivi presente, ” chiama NOME e digli di chiamare l’avvocato”), senza tener conto di quanto emerso e valutato nella sentenza assolutoria. Così decidendo, la Corte territoriale non ha compiuto l’indagine oggetto del presente
giudizio, ovvero l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe condotte addebitabili al ricorrente a titolo doloso o colposo, idonee a ingenerare nella autorità giudiziaria la falsa apparenza del coinvolgimento nell’illecito contestato, tali da dare luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto”.
Il provvedimento impugnato, inoltre, richiama i principi enunciati da questa Corte di legittimità in tema di frequentazioni ambigue, ma, riguardo alla frequentazione con COGNOME NOME, non fornisce alcuna motivazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui detto rapporto potesse essere interpretato come indizio di complicità, in relazione al tipo e alla qualità dei collegamenti con il predetto, tali da potersi porre quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 3, n. 39199 del 1 luglio 2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 8914 del 18 dicembre 2014, Dieni, Rv. 262436).
3. In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro cui va demandata altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Catanzaro, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 24.10.2023