Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 19003 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19003 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Vittoria il DATA_NASCITA contro: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 26/10/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con l’ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di estorsione aggravata ai danni di NOME COGNOME, delitto dal quale Ł stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Si deduce la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla riconosciuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa. La misura era stata emessa a seguito RAGIONE_SOCIALEe ipotizzate condotte violente e minacciose perpetrate dal richiedente, identificate nell’incendio RAGIONE_SOCIALE‘autovettura di COGNOME NOME e nel lancio di una ‘bomba carta’ all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE‘abitazione del COGNOME, condotte di cui il COGNOME era considerato mandante. In sede di cognizione l’incendio RAGIONE_SOCIALE‘autovettura non Ł mai stato connesso alle dimissioni del COGNOME dalla carica di vicepresidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era stato accertato che l’incendio era stato ordinato dallo stesso COGNOME per motivi di gelosia. Non vi era mai stato alcun nesso tra l’incendio RAGIONE_SOCIALE‘autovettura RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, di matrice diversa (gelosia) da quella ipotizzata, e le dimissioni del COGNOME dalla carica indicata; nØ l’istante aveva avuto alcun ruolo tanto nell’incendio RAGIONE_SOCIALE‘autovettura quanto nel lancio RAGIONE_SOCIALEa bomba carta. La ritenuta ‘ambiguità’
RAGIONE_SOCIALEa posizione del COGNOME all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ha avuto alcuna incidenza causale con la custodia cautelare patita, nØ tale effetto sinergico Ł stato motivato.
Si eccepisce anche la violazione del diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘istante, non avendo il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione indicato nØ i RIT RAGIONE_SOCIALEe conversazioni trascritte o sintetizzate nell’ordinanza, nØ indicato la fonte RAGIONE_SOCIALEe apodittiche asserzioni motivazionali, rispetto alle quali si censura il vizio di motivazione sull’incidenza causale RAGIONE_SOCIALEe indicate conversazioni con il COGNOME nell’aprile del 2014 sulla detenzione patita dall’istante dal luglio 2016 all’ottobre 2017.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si Ł costituito il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e meritevole di accoglimento.
In linea generale, si deve osservare che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano “dato causa” all’instaurazione RAGIONE_SOCIALEo stato privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà o abbiano “concorso a darvi causa”, sicchØ Ł ineludibile l’accertamento del rapporto causale, eziologico, tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Al riguardo si deve innanzitutto rilevare che Ł sempre necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione pervenga alla sua decisione di escludere il diritto in questione in base a dati di fatto certi, cioŁ ad elementi «accertati o non negati» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636 – 01). Tale valutazione, quindi, non può essere operata sulla scorta di dati congetturali, non definitivamente comprovati non solo nella loro ontologica esistenza, ma anche nel rapporto eziologico tra la condotta tenuta e la sua idoneità a porsi come elemento determinativo RAGIONE_SOCIALEo stato di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, in riferimento alla fattispecie di reato per la quale il provvedimento restrittivo venne adottato (v. anche, in motivazione, Sez. 4, n. 10684 del 26/01/2010, Morra, non mass.). ¨ altrettanto evidente che giammai, in sede di riparazione per ingiusta detenzione, potrà essere attribuita decisiva importanza, considerandole ostative al diritto all’indennizzo, a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate (in senso accusatorio) con la sentenza di assoluzione (cfr. Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993 – dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
Nel caso in esame, la Corte territoriale non si Ł attenuta a tali principi, limitandosi a valorizzare asseriti comportamenti ‘ambigui’ RAGIONE_SOCIALE‘istante, desumendoli da fatti che in sede di cognizione non sono stati neanche attribuiti al COGNOME, con conseguente impossibilità di trarre dagli stessi elementi idonei a ravvisare comportamenti ostativi del medesimo aventi specifica incidenza causale in ordine all’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Secondo la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, l’ambiguità RAGIONE_SOCIALEa posizione di COGNOME all’interno RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata conseguenza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento da parte RAGIONE_SOCIALEo stesso di funzioni di amministratore di fatto, a fronte di una formale assunzione in qualità di ‘magazziniere’ e di un suo affermato ruolo di ‘controllore’ di altri dipendenti, in tal modo creando la falsa rappresentazione in capo agli inquirenti di un suo coinvolgimento nel delitto di estorsione in danno di COGNOME NOME. La
Corte territoriale cita anche alcune conversazioni telefoniche fra il COGNOME e COGNOME NOME, assumendo che la cripticità RAGIONE_SOCIALEe stesse lasci ‘trasparire l’intento di COGNOME di dare indicazioni a NOME in ordine all’incendio RAGIONE_SOCIALE‘autovettura di COGNOME NOME‘, persona quest’ultima sentimentalmente legata a COGNOME NOME. L’incendio RAGIONE_SOCIALE‘autovettura RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, aggiungono i giudicanti, costituisce la ‘condotta in cui si Ł sostanziata l’estorsione ai danni di COGNOME NOME‘ (v. pag. 4 ordinanza impugnata).
In definitiva, il comportamento gravemente colposo tenuto dall’istante sarebbe rappresentato ‘sia dall’opacità del suo ruolo all’interno di RAGIONE_SOCIALE…) sia dai rapporti – mai chiariti – intrattenuti dallo stesso con NOME COGNOME‘ e altri soggetti, ‘esecutori materiali RAGIONE_SOCIALE‘incendio RAGIONE_SOCIALEa vettura di COGNOME‘ (v. pag. 6 ordinanza impugnata).
Tale percorso argomentativo, tuttavia, risulta del tutto incompatibile con quanto accertato in sede di cognizione nella sentenza assolutoria, con particolare riguardo al fatto che l’incendio RAGIONE_SOCIALE‘autovettura RAGIONE_SOCIALEa COGNOME era stato ordinato (non dal COGNOME ma) dallo stesso COGNOME NOME, per motivi di gelosia, e non era in alcun modo connesso alle dimissioni del COGNOME dalla carica di vicepresidente RAGIONE_SOCIALEa cooperativa (dimissioni che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero state estorte dal COGNOME).
In altri termini, le suddette conversazioni intercettate e l’asserita ‘ambiguità’ RAGIONE_SOCIALEa posizione del COGNOME all’interno RAGIONE_SOCIALE‘azienda sono state erroneamente e illogicamente valorizzate per ritenere sussistente un comportamento del medesimo (quale possibile mandante RAGIONE_SOCIALE‘incendio) che Ł stato radicalmente escluso in sede di merito; nØ – va aggiunto la Corte territoriale ha motivato in ordine all’effettiva incidenza causale di tali condotte ai fini RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare per il reato di estorsione aggravata.
Le superiori considerazioni impongono l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 27/03/2025.
Il Presidente COGNOME