Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22123 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22123 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a RIESI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte ex art. 611 c.p.p.del PG in persona del Sostituto PG NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Torino, con ordinanza del 14/6/2022, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall’odierno ricorrente, NOME COGNOME, subita dal 26/5/2015 in regime di custodia cautelare in carcere per 141 giorni e poi per altri 69 giorni fino al 22/12/2015 agli arresti domiciliari -quindi per 210 giorni complessivi- in quanto indagato per il reato di estorsione commessa in concorso con altri tra il 29/1/2014 e il 5/1/2015 e per un’ipotesi di reato di tentata estorsione tra il 10 e il 16/1/2015 entrambe in danno di COGNOME NOME.
In sede di interrogatorio il COGNOME si avvaleva della facoltà di non rispondere, protestandosi comunque innocente.
In primo grado, con sentenza del 10/5/2018, il Tribunale di Torino lo condannava, mentre veniva assolto perché il fatto non sussiste con sentenza della Corte di Appello di Torino emessa il 16/10/2019 divenuta irrevocabile il 29/2/2020.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell’articolo 314 cod. pen. in relazione all’asserita sussistenza di colpa grave.
Il difensore ricorrente lamenta che l’impugNOME provvedimento ravvisa un profilo di colpa grave nella circostanza che il COGNOME avrebbe negato di aver chiesto alla COGNOME di ripianare i debiti del marito. Si evidenzia, però, che il COGNOME ha, fin dall’interrogatorio innanzi al pubblico ministero, dichiarato che il marito della COGNOME aveva lasciato debiti per circa 25.000 euro, debiti riconosciuti dalla stessa COGNOME.
La sentenza di assoluzione -prosegue il ricorso- ha confermato l’assenza di qualsiasi condotta estorsiva, rilevando che la COGNOME si determinava autonomamente a vendere la propria auto e a chiederne poi la restituzione, sottolineandosi in proposito che sarebbe insolito che un asserito estorsore restituisca ciò che, in ipotesi d’accusa, avrebbe preteso. E nella stessa sentenza veniva anche sottolineata l’illogicità della circostanza che un estorsore attendesse in coda per ben 40 minuti, come avvenuto al COGNOME, quando si recava al banco della COGNOME al mercato.
Ci si duole che l’impugNOME provvedimento ripercorra la condotta tenuta dell’indagato senza valutarne l’assoluta liceità e senza tenere in alcuna considera-
zione che le spiegazioni fornite dal COGNOME non solo non rappresentano manifestazioni di colpa grave ma sono state addirittura utilizzate dalla corte d’appello per proscioglierlo.
Si evidenzia che il COGNOME non solo non ha posto in essere alcuna condotta negligente, imprudente o trascurata, ma ha sottolineato la propria innocenza e la liceità delle sue pretese creditorie rappresentate con comportamenti leciti e inconciliabili con quelli di un estorsore.
Chiede, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata, con ogni consequenziale provvidenza di legge.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati, invero generici ed aspecifici, appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
Il filo conduttore delle proposte doglianze è che le condotte poste in essere dal COGNOME sono state ritenute lecite, per cui non vi sarebbe alcuna colpa ostativa al chiesto indennizzo. Ma, evidentemente, così non è.
Va ricordato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. C perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell’imputato, l’adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.
E’ pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell’an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abbi concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall’istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen-
denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall’esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (cfr. anche la precedente Sez. Un. 26/6/2002, COGNOME).
A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determiNOME l’adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010).
3. Non sussistono i vizi di legittimità lamentati, in quanto il giudice della riparazione offre una congrua motivazione, priva di aporie logiche, in ordine ai motivi del rigetto, facendo buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, co. 1, ultima parte, cod. proc. pen.) e che l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidie secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637). Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta
che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. (vedasi anche Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Malsano, Rv. 242034). E ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, COGNOME, Rv. 247664).
Sempre il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidaristica che è alla base dell’istituto (così Sez. Unite, n 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
4. Nel provvedimento impugNOME, la Corte piemontese, nel solco della giurisprudenza sopra riportata, ha valorizzato il comportamento ambiguo del ricorrente che chiedeva alla COGNOME il pagamento di un debito del marito detenuto – pari a 25.000 euro- in modo insistente, recandosi più volte presso la sua abitazione o presso il luogo di lavoro. Inoltre, accettava, quale forma di datio in solutum, la consegna di un’autovettura dal valore superiore al debito per poi ottenere il pagamento del debito – dopo aver restituito l’auto – tramite assegni intestati a terzi soggetti in modo da evitare di comparire come beneficiario del pagamento
Il giudice della riparazione richiama quale ulteriore comportamento ostativo l’avere il COGNOME negato, in sede di interrogatorio dinanzi al PM, di aver mai chiesto alla COGNOME di ripianare il debito del marito, laddove, come appena ricordato, nel corso del processo si accertava che il ricorrente aveva chiesto ripetutamente alla COGNOME di pagare detto debito, recandosi più volte presso l’abitazione della donna, mentre si trovava reclusa agli arresti domiciliari ed il marito era in carcere. E non esitando a presentarsi anche presso il banco del mercato dove la stessa lavorava.
5. Il provvedimento impugNOME opera, pertanto, un buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, sebbene espressione del diritto di difesa, costituisce una condotta volontaria fortemente equivoca, che, andando al di là del mero silenzio, può avvalorare gli indizi su cui si fonda la misura cautelare qualora investa elementi di indagine significativi e, quindi, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione (Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021 deo. 2022, V., Rv. 282564).
In proposito si è anche precisato che. anche dopo la riforma dell’art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento dell’eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022 Pacifico, Rv. 282581; Sez. 4 n. 46119 del 29.11.2022, COGNOME, n.m.; Sez. 4, n. 4612 del 12/1/2023, Bakadialy, n.m). E analogo principio è stato affermato anche per il comportamento reticente (così Sez. 4, n. 30056 del 30/6/2022 , D., Rv. 283453 in un caso in cui la Corte ha ritenuto ostativa all’equa riparazione l’omessa indicazione della relazione sentimentale intercorsa tra il richiedente e la madre della minore presunta vittima di abusi sessuali).
Non può, invero, affermarsi che il mendacio in sede di interrogatorio, costituendo espressione del diritto di difesa, non possa incidere sul diritto alla riparazione, nel rispetto della presunzione di innocenza, recentemente sancito e rafforzato dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento dal recente D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 la quale, all’articolo 4, comma 4, lettera B, ha novellato l’art. 314, comma 1, cod. proc.
pen., aggiungendovi che l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen. (ossia quella «di non rispondere ad alcuna domanda») non incide sul diritto alla riparazione.
Dea –NOME COGNOME visione no COGNOME o a COGNOME i ppTersi , i interrogato, causai COGNOME ini della COGNOME uizio COGNOME acio autelare. Una cosa é, infatti, serbare il silenzio (per ragioni che possono essere le più varie, non necessariamente espressione di reticenza) su circostanze note che, se esternate, avrebbero un effetto potenzialmente favorevole sulla posizione cautelare dell’indagato; altro é, invece, fornire una versione oggettivamente e deliberatamente mendace (atta cioè a prospettare falsamente situazioni, fatti o comportamenti), laddove – come nella specie – il disvelamento del mendacio rivesta valore indiziante e causalmente rilevante ai fini della sottoposizione del dichiarante a misura custodiale o del protrarsi della custodia cautelare (Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581; conf. SEz. 4 n. 4612 del 12/1/2023, Bakadialy, n. m.)
In base a quanto precede, risulta immune da censure il provvedimento impugNOME che ha ritenuto la condotta del COGNOME, volontaria, fortemente equivoca e perdurante anche successivamente all’adozione della misura cautelare, idonea ad assumere rilievo ai fini dell’apprezzamento del dolo o della colpa grave, ostativi alla riparazione.
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il C nsigliere este ore Così deciso in Roma il 14 marzo 2023
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