Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41986 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41986 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PACECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/se GLYPH e le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 16/4/2024, la Corte di appello di Milano ha rigettato l’istanza di riparazione presentata da NOME NOME per la dedotta ingiusta detenzione sofferta per un periodo complessivo di anni 4, mesi 7 e giorni 28 di reclusione, in seguito a provvedimento di fermo ed applicazione nei suoi confronti della misura cautelare della custodia in carcere – misura più volte dichiarata inefficace e ripristinata nel corso della complessa vicenda giudiziaria che lo aveva riguardato – nell’ambito di un procedimento nel quale il ricorrente era indagato, unitamente ad altri, per un gravissimo episodio omicidiario, avvenuto in Brescia il 28/8/2006, nel quale erano rimaste vittima tre persone (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME).
Il Giudice della riparazione, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
In particolare, ha ritenuto che il richiedente fosse incorso in una grave imprudenza, intrattenendo stretti rapporti di frequentazione con il cugino NOME NOME, coimputato nel medesimo procedimento e condannato in via definitiva per il triplice omicidio. Ha posto in rilievo come, alla stregua delle risultanze investigative, non smentite nelle sentenze di merito, fosse stato acclarato che il richiedente aveva accompagnato il cugino in alcuni suoi spostamenti dalla Sicilia, anche in data corrispondente a quella degli omicidi (27-28 agosto 2006), senza portare con sé il telefono cellulare e pernottando nell’abitazione milanese del chiamante in reità NOME COGNOME. Il ricorrente era stato poi trovato in possesso di fascette stringicavo, rinvenute all’interno del cruscotto della motrice del camion da lui impiegato per ragioni lavorative, simili a quelle adoperate per legare le vittime durante l’episodio omicidiario.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue.
Vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen. per essere il provvedimento impugnato illogico e contraddittorio con riferimento al presupposto della ritenuta colpa grave.
La Corte di merito avrebbe espresso una motivazione contraddittoria e illogica, sostenendo che il ricorrente fosse a conoscenza dello stabile inserimento del cugino NOME NOME negli ambienti della criminalità organizzata, essendo notorio il fatto che egli fosse figlio di NOME NOME – rimasto ucciso in un agguato di mafia sul finire degli anni ’80 – ed essendo stato interessato da
diverse indagini condotte dalla Guardia di finanza, che avevano avuto risalto in testate giornalistiche, anche di rilievo nazionale, negli anni 2018 e 2021.
La difesa rammenta che, ove i rapporti di frequentazione si inseriscano in contesti parentali, occorre che il giudizio volto alla verifica di profili di colpa gra nell’ambito dell’istituto della riparazione sia più penetrante, dovendo il giudice, ai fini del diniego, escludere che le frequentazioni traggano origine da ragioni attinenti a legami familiari e dovendo, in ogni caso, essere raggiunta la dimostrazione della effettiva conoscenza da parte del richiedente l’indennizzo del coinvolgimento della persona frequentata in traffici illeciti.
Il giudice della riparazione avrebbe trascurato di considerare che NOME COGNOME, di professione autista, solo occasionalmente, durante i suoi periodi di ferie, si era prestato ad accompagnare il cugino. La Corte d’assise di Brescia, nella sentenza emessa in data 27/9/2008 (pagg. 184 e 185), valutando questo aspetto, ha affermato che non fosse “eccentrico” il fatto che il richiedente avesse accompagnato il parente con cui intratteneva stretti rapporti.
Come ampiamente illustrato nelle sentenze assolutorie, si è accertato che NOME COGNOME in quel periodo era stato a Milano molte volte da solo, così potendosi escludere una qualsiasi abitualità nel ruolo di accompagnatore svolto dal cugino (alle pagg. 212 e 213 della prima decisone assolutoria, si legge, infatti, che NOME COGNOME si trovò a Milano senza il cugino NOME nei giorni 1, 2, 3, 7, 8, 30 e 31 agosto 2006)
L’unica volta in cui risulta avere compiuto il tragitto dalla Sicilia in auto senza servirsi del vettore aereo, fu proprio il 27 ed il 28 agosto.
In relazione a detta circostanza, nell’ultima sentenza di assoluzione passata in giudicato, diversamente da quanto sostenuto nella ordinanza impugnata, si mette in rilievo che, se l’intento dei cugini NOME fosse stato quello di preferire spostamenti meno tracciabili e di rendere difficoltosa la ricostruzione del viaggio non avrebbero preso a noleggio una vettura, pagando con carta di credito.
Il convincimento espresso dal giudice della riparazione con riferimento al ruolo svolto dal richiedente nella vicenda si pone, quindi, in stridente contrasto con quanto ritenuto dai giudici nelle sentenze di merito. Oltre ad esprimersi in termini del tutto congetturali, il ragionamento posto a base del provvedimento di rigetto contrasta con l’insegnamento nomofilattico ricordato dagli stessi giudici nelle premesse di metodo, ove appunto si legge che “il giudice della riparazione non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione”.
Sempre in tema di consapevolezza degli affari illeciti cui era dedito il cugino del richiedente, si legge nella motivazione “che la caratura criminale di NOME
NOME era perfettamente percepibile dalla generalità dei consociati e, dunque, anche dall’istante” (così pag. 8 dell’ordinanza impugnata).
Anche tale affermazione costituisce una mera congettura: secondo i giudici milanesi, notizie riguardanti la caratura criminale di NOME sarebbero state apprese dal richiedente attraverso articoli di stampa pubblicati il 3/10/2018 e 1’8/11/2021. Risulta tuttavia evidente come, ai fini della considerazione del comportamento imprudente riferito al ricorrente nella vicenda in esame, sarebbe stato necessario fare riferimento a fonti antecedenti rispetto al fatto illecito che ha dato causa all’ingiusta detenzione.
Quanto poi all’asserito “stabile inserimento noto all’istante del proprio cugino nel mondo della criminalità organizzata” (pag.8 dell’ordinanza), l’affermazione si pone in insanabile contrasto con le risultanze processuali. Invero, l’Ispettore Aceto della Squadra Mobile di Trapani, nel corso della deposizione resa innanzi alla Corte d’assise di Brescia all’udienza del 21/2/2008 (pagg. 292 e 293 del verbale stenotipico allegato), ebbe a dichiarare che il suo ufficio non aveva mai attenzionato NOME COGNOME.
Nella sentenza assolutoria del primo processo, precisamente alla pag. 15, veniva dato atto che la stessa pubblica accusa aveva chiesto l’esclusione della circostanza aggravante ex art.7 legge 203/91, non essendo emersi collegamenti dei NOME con contesti mafiosi o di stampo criminale organizzato.
Pertanto, il ragionamento seguito per dimostrare l’asserita consapevolezza di NOME COGNOME contrasterebbe con il diverso accertamento di merito.
L’ulteriore argomento riguardante il fatto che il richiedente non avesse con sé il cellulare nel corso dei due giorni in cui furono commessi gli omicidi è circostanza valutata dai giudici della cognizione del tutto priva di rilievo. La Corte d’assise d’appello di Milano con la sentenza n.41/2021, passata in giudicato, attribuisce un significato diverso alla circostanza, assumendo che “non può certo evincersi dalla assenza di cellulare la certezza che l’imputato fosse partito dalla Sicilia con l’intento di non rendersi rintracciabile …” (pag. 36 della sentenza richiamata).
Pertanto, la motivazione della ordinanza impugnata si porrebbe in palese difformità rispetto a fatti e circostanze accertati nei giudizi di merito.
Sotto il profilo della logicità, inoltre, non si potrebbe mai rinvenire una colpa nell’abitudine di non portare con sé il telefono cellulare, considerato che i fatti sono accaduti nell’anno 2006, allorquando non esistevano gli smartphone ed i cellulari non erano così diffusi. Lo stesso dicasi in relazione alla circostanza del possesso di fascette stringicavo rinvenute nella motrice del trattore stradale in uso a NOME COGNOME, di foggia diversa rispetto a quelle impiegate per la commissione del delitto.
Quanto al ricovero nella notte tra il 27 e il 28 agosto presso l’abitazione di COGNOME, la colpa individuata dal giudice della riparazione sarebbe consistita nella permanenza nella casa di un soggetto con il quale il cugino condivideva i suoi affari illeciti.
Si è al cospetto di un argomento che poggia su una premessa, ossia la conoscenza degli affari illeciti di NOME COGNOME, che, come detto in precedenza, rimane del tutto indimostrata. Peraltro, nel corso dell’interrogatorio reso in incidente probatorio il 12/3/2007, fu proprio COGNOME ad attribuire alla circostanza un carattere del tutto casuale, spiegando che il richiedente gli aveva chiesto di dormire a casa perché non aveva trovato posto nell’albergo posto nelle vicinanze (pag. 23 verbale stenotipico allegato).
II) Vizio di motivazione per essere del tutto assente nel provvedimento impugnato la considerazione del contenuto delle ordinanze di custodia cautelare emesse in data 2/07/2010, 25/6/2013 e 3/6/2019.
Il provvedimento gravato ha fatto riferimento alla sola ordinanza genetica emessa in data 18/9/2006 ed alla successiva conferma resa dal Tribunale del riesame, nulla argomentando in relazione alle altre autonome ordinanze di custodia cautelare che hanno attinto il richiedente durante l’evolversi della vicenda giudiziaria. La domanda di indennizzo non involgeva solo la privazione della libertà collegata all’esecuzione dell’ordinanza genetica (periodo dal 15/9/2006 al 27/9/2008), ma afferiva anche ai periodi successivi, precisamente: dal 17/1/2011 all’1/11/2011 in forza dell’ordinanza resa dalla Corte d’assise d’appello di Brescia in data 2/7/2010; dal 25/6/2013 all’1/10/2014 in forza di ordinanza emessa dalla Corte d’assise di Milano in data 25/6/2013; dal 3/6/2019 al 27/11/2020 in forza di ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’assise di Milano in data 3/6/2019. In tutti i casi citati, le ordinanze di custodi cautelare sono state emesse ai sensi dell’art.275, comma 2-ter, cod. proc. pen. ed il giudizio di gravità indiziaria era fondato sugli elementi rappresentati nelle sentenze di condanna emesse dagli stessi giudici. Ne consegue che sarebbe stato onere del giudice della riparazione motivare in relazione alle ragioni specifiche atte ad escludere il diritto all’indennizzo del ricorrente prendendo in esame le circostanze e le condotte valutate in ognuno di detti provvedimenti restrittivi.
Ciascuna decisione ha scelto percorsi argomentativi diversi, tutti peraltro puntualmente cassati dalla Corte di legittimità; ne consegue che il comportamento escludente il diritto avrebbe dovuto essere valutato con riferimento a ciascun intervento dell’Autorità Giudiziaria. A questo proposito deve essere evidenziato che, fin dal primo annullamento della sentenza di condanna d’appello, pronunciato con decisione della Sez. I del 10/11/2011, la Corte di Cassazione valutava come del tutto insufficiente il riscontro della mera presenza
a Milano di NOME COGNOME il 22 ed il 27 agosto, dando perciò mandato al giudice del merito di verificare l’esistenza di riscontri maggiormente significativi. In quel caso, la Corte d’assise d’appello di Brescia, nella sentenza cassata, aveva ritenuto di poter affermare la responsabilità del richiedente in ragione della pretesa esistenza di un alibi falso, elemento tacciato di manifesta illogicità nella sentenza rescindente del 2011.
Ciò dovrebbe significare che l’esistenza o meno di una condotta dolosa o gravemente colposa da parte di NOME COGNOME, suscettibile di avere dato causa o concorso a dare causa alla custodia cautelare da lui ingiustamente subita per effetto delle ordinanze cautelari successive alla prima, non potrà essere ricavata da elementi che fin dal primo annullamento erano stati ritenuti come del tutto insufficienti per sostenere la sua condanna. Anche l’ordinanza cautelare del 25/6/2013 perdeva efficacia per effetto dell’annullamento pronunciato con sentenza della Sez. V della Corte di Cassazione (sent. n.2738/2014), ove veniva ribadita l’insufficienza degli elementi indiziari e la necessità di individuare riscontri individualizzanti rafforzati. Anche rispetto a tale ordinanza il giudice gravato non ha fornito alcuna spiegazione sull’esclusione del diritto all’indennizzo. Stesso vulnus si è verificato relativamente all’ordinanza del 3/6/2019, incentrata sull’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza della Corte d’assise d’appello di Milano n.24/2019, in seguito annullata con la decisione della Sez. V della Corte di Cassazione (sent. n.3007/2021). In quest’ultimo caso, l’organo nomofilattico annullava la sentenza per aver ritenuto a titolo di riscontro individualizzante l’esistenza di un riconoscimento fotografico in realtà riferito ad un giorno diverso da quello in cui avvenne il delitto. Anche in questo caso era preciso onere del giudice gravato verificare se il ricorrente avesse dato causa o concorso a dare causa al provvedimento restrittivo. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell’Avvocatura di Stato, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio.
La difesa ha richiesto la trattazione orale della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
Deve in primo luogo ritenersi inconferente la richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore nell’istanza depositata in atti per via telematica. Invero, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la Corte provvede sui ricorsi in camera di consiglio e, se non è diversamente stabilito, come nel caso in esame, in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori. Già prima della entrata in vigore dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo formulato dall’art. 35, co. 1, lett. a) n. 1 del d.lg 10 ottobre 2022 n. 150, per i ricorsi contro provvedimenti non emessi in dibattimento era previsto lo svolgimento dell’udienza camerale non partecipata.
Venendo al merito della regiudicanda, si osserva quanto segue. La vicenda, ricostruita in modo puntuale dal giudice della riparazione, rivela, alla stregua di quanto evidenziato nella ordinanza, come il richiedente abbia posto in essere comportamenti suscettibili di ingenerare nell’Autorità procedente il ragionevole convincimento del suo coinvolgimento, a fianco del cugino NOME NOME, nel grave episodio onnicidiario avvenuto in Brescia il 28/8/2006, per il quale il predetto COGNOME NOME è stato condannato in via definitiva con sentenza del 31/5/2016.
Si è evidenziato nella ordinanza che il comportamento gravemente colposo serbato dal ricorrente si è sostanziato principalmente nel fatto di avere intrattenuto ambigue frequentazioni con il cugino NOME NOME, di cui l’istante conosceva l’inserimento in circuiti criminali e la dedizione ad attività illecite.
Sono richiamate, a sostegno della decisione, diverse circostanze emerse nel corso delle indagini, non escluse nelle sentenze di merito che avevano interessato la posizione del richiedente nel corso dell’articolata vicenda giudiziaria che lo aveva riguardato.
NOME NOME, si legge nella ordinanza, il quale risiedeva in Trapani, dimorando presso un immobile appartenente ad una società facente capo al cugino (società denominata RAGIONE_SOCIALE), aveva assidui rapporti di frequentazione con questi ed era solito accompagnarlo nel corso delle sue trasferte nel nord Italia, specie nel Bresciano, dove il NOME NOME coltivava illecit interessi collegati alle attività imprenditoriali da lui gestite e dove ebbe modo di incontrare persone vicine alle vittime.
Si citano al riguardo gli accompagnamenti effettuati dal richiedente in data 30/6/2006 e in data 22/8/2006 in località del nord Italia, nel corso dei quali NOME NOME incontrò tale COGNOME NOME, che aveva collaborato con una delle vittime nella gestione di un’azienda tessile e tale COGNOME NOME, faccendiere siciliano in stretto contatto con COGNOME NOME, vittima
dell’omicidio. All’esito di tale ultima trasferta i due cugini alloggiarono insieme nello stesso albergo.
La circostanza ritenuta maggiormente significativa ai fini del rigetto della richiesta è rappresentata dall’accompagnamento del cugino effettuato da NOME NOME in date corrispondenti a quella della consumazione del triplice omicidio.
Il 27 ed il 28 agosto 2006, infatti, per stessa ammissione dell’istante, i due cugini si trovarono insieme a Milano.
Il giudice della riparazione, con argomentare immune da aporie logiche, ha ritenuto che il viaggio in compagnia del cugino in una data corrispondente all’episodio onnicidiario e l’acclarata circostanza che in tale occasione il richiedente non avesse portato con sé il cellulare fossero elementi idonei ad indurre in errore l’Autorità giudiziaria circa l’effettivo coinvolgimento del NOME NOME nei fatti di sangue per i quali patì la detenzione.
Sulla base di tali elementi e della considerazione del pernottamento nell’abitazione di NOME NOME, soggetto anch’egli coinvolto negli illeciti traffici di NOME NOME, è giunto alla conclusione che il richiedente avesse causalmente contribuito all’adozione dei provvedimenti restrittivi a suo carico, negando l’indennizzo richiesto.
Si è sostenuto in motivazione che la condotta del richiedente fosse stata improntata a grave imprudenza, essendosi egli accompagnato al cugino in più occasioni, per viaggi collegati ad attività di affari di questi, specialmente in corrispondenza delle date in cui furono commessi gli omicidi, ed intessuto rapporti di assidua frequentazione con lo stesso. La intensità del legame era del resto attestata dal fatto che egli dimorasse presso una delle società di proprietà del cugino, denominata “RAGIONE_SOCIALE“.
Risulta GLYPH peraltro GLYPH evidenziato GLYPH in GLYPH motivazione GLYPH come GLYPH nel GLYPH corso dell’accompagnamento avvenuto in data 22/8/2006, il telefono cellulare dell’istante venisse localizzato in luoghi compatibili con quelli del cugino, il che lasciava comprendere come, durante quella trasferta, NOME avesse seguito i movimenti di NOME NOME.
Gli elementi rappresentati in motivazione rendono conto in modo congruo, affatto contraddittorio e incoerente, dell’esistenza di un consolidato rapporto fiduciario tra il richiedente ed il cugino, non inquadrabile in un ambito di mera occasionalità.
Nel contesto così delineato, la Corte d’appello ha poi ritenuto che il richiedente fosse ragionevolmente al corrente dell’inserimento del cugino in ambienti malavitosi e del coinvolgimento di questi in affari di natura illecita.
Non solo le frequentazioni ed il rapporto fiduciario tra i due inducono logicamente a ritenere che vi fosse una naturale conoscenza reciproca e
condivisione di notizie attinenti alle attività ed agli interessi di ciascuno, compresi quelli di carattere illecito, ma il NOME NOME, soggetto pregiudicato, era figlio di un capo-cosca mafioso ucciso nel corso di contese criminali insorte sul territorio. Nella circoscritta realtà locale del Trapanese, dopo la morte del padre, NOME NOME rimase legato al territorio, dedicandosi ad attività imprenditoriali con la creazione di quattro società commerciali, tre delle quali furono interessate da indagini della Guardia di finanza di Trapani che accertarono impiego di fatture inesistenti, sovrafatturazioni ed evasione fiscale.
Dalle indagini condotte nell’anno 2005 era inoltre emerso che alcune aziende del bresciano, riferibili proprio a COGNOME, vittima dell’episodi omicidiario, emisero fatture inesistenti e “gonfiate” nei confronti delle aziende facenti capo a COGNOME NOME.
Tutto ciò premesso non si individuano nel tessuto argomentativo della ordinanza i vizi lamentati dalla difesa nel primo motivo di ricorso.
Occorre ricordare come il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione sia connotato da totale autonomia, impegnando piani di indagine diversi, che possono condurre a risultati differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di altri parametri rispetto a quelli propri del giudice della cognizione.
Si è precisato, quanto alla utilizzabilità del materiale probatorio, che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale, come il divieto di utilizzo degli atti delle indagini. Tale possibilità incontra tuttavia due limiti, travalicati nel presente caso: il primo costituito dalla inutilizzabilità patologica atti probatori assunti in violazione di espressi divieti di legge, ai sensi dell’ar 191 cod.proc.pen. (cfr., in tema di intercettazioni, Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 13/01/2009, Racco, Rv. 241667 – 01); il secondo costituito dalla verifica che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini, utilizzati n procedimento riparatorio, non siano stati esclusi nel giudizio di cognizione (Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n. 11150 del 19.12.2014, COGNOME, Rv. 262957).
3.1 Proprio il riferimento contenuto nel primo motivo di ricorso alle valutazioni espresse dalla Corte d’assise d’appello di Milano e dalla Corte d’assise di Brescia in ordine alle circostanze riguardanti il mancato possesso del cellulare in occasione dell’accompagnamento avvenuto nella data degli omicidi e la scelta
dell’utilizzo dell’autovettura in viaggio, valgono a rendere evidente il confine tra giudizio della riparazione e giudizio di cognizione.
Le circostanze predette sono state ritenute irrilevanti dai giudici di merito ai fini della prova della penale responsabilità del richiedente; tali valutazioni, tuttavia, non vincolano il giudice della riparazione, il quale può attribuire un diverso peso a fatti e comportamenti accertati allo scopo di assolvere al compito demandatogli nel presente ambito di verificare la ricorrenza di comportamenti gravemente imprudenti.
In conclusione, quindi, le valutazioni espresse dai giudici della cognizione, funzionali all’accertamento della penale responsabilità, non influiscono sull’accertamento finalizzato alla verifica dei presupposti dell’equa riparazione: solo la esclusione di un determinato fatto storico o di un comportamento nel giudizio di cognizione costituisce un limite invalicabile per il giudice della riparazione, il quale, invece, possiede una totale autonomia valutativa rispetto a fatti e circostanze ritenute provate dal giudice del merito.
3.2 Quanto alla conoscenza della dedizione ad attività e traffici illeciti del cugino, la Corte d’appello ha espresso una motivazione fondata su argomentazioni logiche, non censurabili in sede di legittimità: i rapporti di frequentazione, gli stretti legami palesati dall’accompagnamento in viaggi d’affari ed il fatto che il richiedente dimorasse presso una delle società di RAGIONE_SOCIALE portano a ritenere, si legge nella ordinanza, che il richiedente fosse al corrente dei trascorsi giudiziari del cugino, della vicinanza al padre – esponente di spicco di una cosca mafiosa localizzata sul territorio nel quale i cugini vivevano – e del suo coinvolgimento in affari illeciti collegati alla gestione delle numerose società.
Anche escludendo che possa valere il riferimento alle notizie giornalistiche comparse successivamente ai fatti onnicidiari, le ulteriori considerazioni svolte dalla Corte d’appello sul punto, desunte da elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche, risultano idonee a portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
3.3 I comportamenti descritti nella ordinanza sono riconducibili alla nozione di colpa grave, come enucleata dalla giurisprudenza di legittimità in plurime pronunce: le frequentazioni ambigue, per consolidato orientamento di questa Corte, sono suscettibili di costituire circostanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo (cfr. ex multis Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 08/01/2008, Rv. 238782 – 01: “In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di
parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa”).
Da tutto quanto precede discende la correttezza del ragionamento seguito dal giudice della riparazione: la Corte di merito ha ritenuto, nel rispetto dei principi richiamati in precedenza, che il richiedente abbia contribuito all’adozione della misura, esercitando i suoi comportamenti gravemente imprudenti una efficacia sinergica rispetto all’evento detenzione.
I rilievi difensivi non si confrontano realmente con la motivazione offerta nella ordinanza, prospettando in parte una diversa ricostruzione della vicenda, puntualmente negata dai giudici della riparazione con argomentazioni logiche, in parte erroneamente sostenendo che le valutazioni espresse dai giudici della cognizione nelle sentenze di merito siano ostative ad una diversa interpretazione da parte dei giudici della riparazione.
3.4 Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso.
Le considerazioni dell’istante non sono idonee a disarticolare il ragionamento seguito dalla Corte d’appello. Compete al giudice della riparazione, anche su impulso della parte, provvedere alla selezione degli elementi presenti nel procedimento funzionali alle valutazioni da operarsi in tema di riparazione, onde verificare se detti elementi costituiscano fattori preclusivi all’accoglimento della domanda, risolvendosi in comportamenti dolosi o gravemente colposi che abbiano dato luogo all’ingiusta carcerazione dell’interessato.
Non è rilevante che i giudici della riparazione abbiano trascurato di considerare il contenuto di tutti i provvedimenti che hanno attinto il ricorrente, dopo avere individuato i comportamenti rilevanti ai fini del giudizio da compiere in questa sede. Ciò che rileva, infatti, è che i comportamenti valutati dal giudice della riparazione non siano stato esclusi o ritenuti non sufficientemente provati dai giudici della cognizione, il che, come già illustrato in precedenza, non risulta essere avvenuto.
Gli annullamenti delle sentenze di merito via via intervenuti ad opera delle diverse pronunce della Corte di Cassazione, nelle quali si ritenevano insufficienti gli elementi fondanti l’affermazione della penale responsabilità di COGNOME NOME, e che avevano comportato la caducazione delle ordinanze di custodia cautelare emesse ai sensi dell’art. 275, comma 2-ter cod. proc. pen., non interferiscono con il giudizio della riparazione. Gli elementi che, fin dal primo annullamento erano stati ritenuti inadeguati per fondare la pronuncia di condanna a carico del richiedente, possono ben essere utilizzati dal giudice della
riparazione in forza dell’autonomia di giudizio che contraddistingue il procedimento ex art. 314 cod. proc. pen.
Per altro verso, alla stregua della stessa prospettazione difensiva, non risulta che le diverse sentenze che si sono succedute nel tempo abbiano sovvertito, escludendoli, gli elementi contenuti nell’ordinanza genetica di cui si è avvalso il giudice della riparazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, non avendo la memoria depositata in atti, a causa della genericità, fornito alcun contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME Benedictis, cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese del Ministero resistente.
In Roma, così deciso il 24 ottobre 2024
Il consigliere estensore
GLYPH
Il PrsJdnte