Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8401 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8401 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da COGNOME NOME per il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere applicata dal 14.10.2014 sino al 06.06.2015 e dal 12.9.2018 al 7.10.2020 per un totale di 965 giorni in riferimento alla contestazione del reato previsto dall’art.416-bis, commi da primo a sesto, cod.pen. per avere partecipato alla cosca RAGIONE_SOCIALE operante a San NOME, con il ruolo di “picciotto di giornata”.
Quanto al merito, dopo la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado e la riforma intervenuta in appello in ordine al solo trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 7.10.2020, aveva annullato senza rinvio la pronuncia per non avere l’istante commesso il fatto.
La Corte d’appello ha rigettato l’istanza ex art.314 cod.proc.pen. sul rilievo che la condotta del ricorrente fosse sintomatica di “vicinanza” e/o “contiguità ideale”.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un motivo di impugnazione.
Con detto motivo ha dedotto la violazione dell’art.606, comma 1, lett. b) e c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 125 e 314 e ss. cod.proc.pen. nonché agli artt. 416 bis e 512 bis cod.pen.
Si censura l’ordinanza impugnata per l’omessa considerazione della sussistenza di uno specifico rapporto causale tra la condotta gravemente colposa asseritamente posta in essere dall’istante e la detenzione.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’istante ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é infondato.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi GLYPH in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato
causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Rv. 283411; Sez. 4, 21/10/2014, n. 4372/2015, Rv. 263197; Sez. 4, 3/6/2010, n.34656, Rv. 248074).
Difatti il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico/motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n.3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Rv. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell’arresto espresso da Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione. Ne deriva, in diretta conseguenza di *tale principio, quello ‘ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4, 14/12/2017, n.3895, RV. 271739; Sez.4, 10/6/2010, n.27397, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039),
imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento.
Ebbene, venendo al caso che occupa, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel respingere la richiesta riparatoria azionata dalla difesa, abbia fatto corretta applicazione delle disposizioni normative in tesi violate, conformandosi, peraltro, all’ermeneusi che della nozione di colpa grave ostativa ha offerto il giudice di legittimità.
3.1. In tal senso la Corte territoriale, valutando il compendio probatorio acquisito, costituito da intercettazioni telefoniche ed ambientali e da sms, non infirmato nella sua valenza dalla sentenza assolutoria, ha evidenziato che il COGNOME era informato delle vicende di interesse della cosca ed era soggetto presente alle interlocuzioni dei soggetti di rilievo del clan. In particolare, lo stesso era di ausilio ai sodali nel sottrarsi alle ricerche delle forze dell’ordine ed in un caso aveva partecipato al rinvenimento ed alla distruzione di una microspia collocata nell’auto di tale COGNOME del quale aveva altresì favorito la fuga.
ti, inoltre veniva accertata la frequente e stabile presenza del COGNOME accanto a numerosi membri del sodalizio nonché la sua partecipazione ad episodi di
rilevanza simbolica, in particolare alla cena del 14 marzo 2014 che aveva sancito la pax mafiosa tra le cosche COGNOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME e COGNOME.
Correttamente il comportamento tenuto dal COGNOME é stato considerato, nel giudizio della Corte di merito, come indicativo della sua contiguità al sodalizio e tale da far ipotizzare da parte dell’autorità giudiziaria il suo diretto coinvolgimento nella compagine, pur se successivamente smentito dall’esito del giudizio di merito.
Né può assumere rilievo dirimente la circostanza, dedotta da parte ricorrente nella memoria ex art. 611 cod.proc.pen., circa il diverso esito del ricorso per cassazione proposto dal coindagato COGNOME NOME avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza ex art. 314 cod.proc.pen., deciso da questa Sezione, stante la sicura diversità delle posizioni, dell’ordinanza impugnata e dello stesso ricorso.
4. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026 stensore Il Presidente