Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37125 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37125 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ric
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita dal 17/04/2017 sino al 9/05/2017, nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, e sino al 1/06/2018, nella forma degli arresti domiciliari, nell’ambito di ‘un procedimento nel quale era gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis lett. a) d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
2. NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e per vizio di manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione. Sotto il primo profilo, il ricorrente ritiene che la condotta ostativa non oper qualora l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura sia avvenuta sulla base di una diversa valutazione da parte del giudice del merito dei medesimi elementi già trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Essendo la sentenza assolutoria pronunciata all’esito di rito abbreviato, nel caso in esame il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale ha valutato i medesimi elementi esaminati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Nonostante il giudice del merito avesse ricondotto i debiti contratti dal COGNOME con il creditore NOME, spacciatore albanese, ad acquisto di sostanza stupefacente finalizzato all’uso personale, così escludendo la sua responsabilità penale, la Corte di appello ha proposto nell’ordinanza impugnata una rilettura in chiave accusatoria degli elementi evidenziati nella sentenza assolutoria, trascurando di osservare come da questa emergessero due importanti circostanze: la prima riguardava il sequestro di 4,8 grammi di sostanza a carico del COGNOME, compatibile con l’uso personale; la seconda riguardava una conversazione ambientale del 14 febbraio 2016 tra lo NOME e la moglie, dalla quale era emerso che il COGNOME avesse contratto un debito pari a 200 euro per le forniture di droga ricevute, ossia una somma compatibile con modici quantitativi di droga destinati ad uso personale. L’avere la Corte di appello trascurato questi elementi configura, secondo il ricorrente, un vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, avendo il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione assegnato ai dati probatori indicati un risultato incompatibile con quanto emerso sin dall’origine. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Occorre, in primo luogo, osservare che la asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. con riguardo alla non operatività RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa prevista da tale norma risulta frutto di una non corretta lettura RAGIONE_SOCIALE‘indirizz giurisprudenziale formatosi, peraltro, con esclusivo riferimento ai casi di c.d. «ingiustizia formale». Si tratta, in particolare, dei casi, contemplati dal secondo comma RAGIONE_SOCIALEa norma, nei quali risulta che il provvedimento cautelare non avrebbe dovuto essere emesso per difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Solo con riferimento a queste ipotesi la Corte di legittimità ha elaborato l’indirizzo interpretativo che sottolinea la non operatività RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante qualora i medesimi elementi siano stati esaminati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione e dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Nelle ipotesi, come quelle in esame, nelle quali si tratta invece RAGIONE_SOCIALEa c.d. «ingiustizia sostanziale», la diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, prima, e dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, dopo, è fisiologica. Nella fase cautelare e nella fase RAGIONE_SOCIALEa cognizione è, infatti, diverso il criterio di valutazio RAGIONE_SOCIALEa prova. La diversa valutazione costituisce, anzi, il presupposto del diritto alla riparazione sempre che, tuttavia, non sussistano il dolo o la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante quali concause RAGIONE_SOCIALE‘errore in cui è incorsa l’autorità giudiziaria.
Tanto premesso con riguardo al primo profilo di censura, che risulta per tale ragione infondato, l’asserito vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova non può considerarsi sussistente in quanto, diversamente da quanto allegato dalla difesa, l’ordinanza impugnata contiene una ampia disamina degli elementi istruttori comprovanti il comportamento gravemente imprudente del COGNOME.
Si tratta, in particolare, di una serie di captazioni ambientali e di immagini tratte da videoriprese eseguite nella zona RAGIONE_SOCIALE‘abitazione del COGNOME dalle quali è risultato che quest’ultimo si accompagnasse a due soggetti di nazionalità albanese dediti allo spaccio.
A pag. 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza sono descritte le videoriprese valutate dalla Corte territoriale e si fa riferimento a una conversazione ambientale del 14 febbraio 2016 progr. n. 2757 intercorsa tra NOME e NOME moglie, menzionata anche nel
ricorso, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale, diversamente da quanto genericamente allegato nel ricorso, lo spacciatore albanese riferisce alla moglie di essersi accordato con il COGNOME affinché questi estingua il debito versandogli la somma di euro 1000 a settimana, ossia una cifra diversa e di gran lunga superiore a quella indicata nel ricorso.
La censura difetta, in ogni caso, di specificità perché omette di confrontarsi in maniera compiuta con la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale si è fatto riferimento anche ad altre conversazioni intercettate e riscontrate da fotografie scattate da personale di polizia giudiziaria in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘abitazione del COGNOME.
Da tale coacervo di elementi istruttori il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pur prendendo atto del dubbio sul quale si è fondata la sentenza assolutoria, ha desunto la condotta ostativa, evidenziando che lo stesso giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione non avesse dubitato del fatto che il COGNOME fosse a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività di spaccio svolta dagli albanesi né del fatto che avesse maturato un debito nei confronti RAGIONE_SOCIALEo NOME di tale consistenza da doverlo estinguere con il pagamento di euro 1000 mensili.
4. Tali considerazioni inducono al rigetto del ricorso; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen. segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 1000 in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così deciso in data 11 settembre 2024
Il
Il Preidetite