Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 13/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 04/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G. con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE;
RILEVATO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alla detenzione da costui subita (dal 3 novembre 2016 al 12 ottobre 2017) in regime di arresti domiciliari, in un procedimento penale, nel quale, nella qualità di dipendente RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, in fatto gestita da NOME COGNOME, gli era stato contestato: sub capo E) il reato di cui agli artt. 110,319,319 bis e 321 cod. pen., in relazione all’attività che sarebbe stata svolta dal COGNOME e taluni privati corruttori nei confronti di COGNOME NOME, direttore RAGIONE_SOCIALE‘URAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e, pertanto, pubblico ufficiale, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio (affidamenti di appalti RAGIONE_SOCIALE GLYPH RAGIONE_SOCIALE GLYPH mediante GLYPH l’utilizzo GLYPH scorretto GLYPH RAGIONE_SOCIALE‘affidamento GLYPH di GLYPH servizi complementari in realtà inesistenti, a patto che il sub appalto venisse conferito a RAGIONE_SOCIALE), ottenendo in cambio le erogazioni economiche ed i vantaggi indicati nella contestazione; sub capo G) il concorso nel reato di turbata libertà degli incanti continuata in concorso, in relazione agli apporti causali convergenti, consistenti nella materiale predisposizione da parte di dipendenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE degli atti RAGIONE_SOCIALEa gara d’appalto, al fine di consentire alla società parteciparvi, turbando il procedimento amministrativo diretto a determinare il contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente nella gara a procedura ristretta accelerata, da aggiudicarsi secondo il criterio prezzo più basso, ai sensi degli artt. 63, comma 2 lett. a) e 55, comma 6, d.lgs. n. 163 del 2006, per gli interventi strutturali da realizzare presso l’Ospedale San Carlo RAGIONE_SOCIALE in occasione del Giubileo RAGIONE_SOCIALE‘anno 2015. Tale capo, nel successivo svolgimento del procedimento, era stato espunto.
2. La Corte di appello, nell’esaminare i contenuti RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria relativa a tutti gli imputati- compreso l’odierno ricorrente- quanto al capo sub E, del Tribunale di Roma del 16 luglio 2021, divenuta irrevocabile per gli imputati totalmente assolti il 3 maggio 2022, ha evidenziato che la stessa aveva dato atto che il Consiglio di Stato aveva confermato l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 69 de 2014, annullata in autotutela dal Direttore generale e che era rimasta accertata la valenza corruttiva del legame tra NOME, la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE GLYPH In sintesi, la sentenza assolutoria aveva ritenuto che il fatto di reato, contestato quale fattispecie di corruzione propria, non potesse ritenersi effettivamente provato, non essendo stato idoneamente accertato che l’utilità conseguita dal pubblico ufficiale fosse proporzionata al numero di violazioni dallo stesso compiute. Nel caso specifico, infatti, l’utilità conseguita era risultata modesta, pur considerandosi il rapido arricchimento di NOME, che, in pochissimi
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anni, era diventato proprietario di un intero stabile ubicato in una zona centrale RAGIONE_SOCIALEa capitale.
La Corte territoriale ha ravvisato la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nella condotta del ricorrente, dettagliatamente descritta al paragrafo A.1.4. RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Avverso tale ordinanza, la difesa RAGIONE_SOCIALE‘interessato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, formulando i seguenti motivi, così sintetizzati:
con il primo motivo, ha denunciato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa. La Corte avrebbe valorizzato elementi, quali quelli riportati alla pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata, relativi alla piena disponibilità mostrata da COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEe richieste di COGNOME, mai appurate dalla sentenza assolutoria. Non sarebbe stato indicato in quali termini concreti la condotta del COGNOME fosse consapevole risorsa per il gruppo di potere, nonché longa manus di NOME. In definitiva, la Corte territoriale avrebbe completamente rivalutato il materiale probatorio emerso nel giudizio penale, finendo per affermare circostanze invece escluse dal giudice penale. La sentenza di assoluzione non aveva mai indicato condotte del COGNOME connotate da dolo o colpa grave (come ad es. farsi passare per altra persona o suggerire strategie ad NOME).
Non potrebbero, ad avviso del ricorrente, considerarsi colpose condotte del tutto generiche, quali il mostrarsi contiguo al contesto criminale, posto che gli elementi raccolti non avevano condotto a pronuncia di responsabilità penale.
Inoltre, era del tutto carente la motivazione sull’elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa presunta condotta colposa, giacché non era stata dimostrata la consapevolezza in capo al COGNOME del carattere illecito RAGIONE_SOCIALE‘attività attuata dai soggetti interessat Peraltro, la indicazione fornita dalla Corte di appello sulla inevitabile consapevolezza del COGNOME, in quanto laureato in ingegneria, non poteva ritenersi equivalente ad avere una esperienza criminale tale da comprendere di trovarsi in contesto corruttivo. L’attività del COGNOME, ingegnere addetto al presidio H24 delta RAGIONE_SOCIALE presso il nosocomio, non includeva incarichi decisionali o strategici.
L’errore motivazionale RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata consisterebbe anche nel non aver considerato che la sentenza di assoluzione, dopo aver evidenziato lo slittamento RAGIONE_SOCIALEe condotte messe a fuoco nell’originario capo di imputazione (secondo cui NOME era socio occulto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), aveva comportato la perdita di significatività RAGIONE_SOCIALEa circostanza RAGIONE_SOCIALEa locazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile sito in INDIRIZZO, che in definitiva era stata ritenuta effettiva e non fittizia. La stes
circostanza RAGIONE_SOCIALE‘assenza di utenza elettrica non era mai stata accertata e doveva ritenersi sconcertante la dichiarazione del AVV_NOTAIONOME COGNOME, che aveva confermato che il COGNOME aveva abitato continuativamente l’appartamento di INDIRIZZO.
Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la riparazione era stata riconosciuta in favore del coimputato NOME COGNOME. Il ricorrente evidenzia che la posizione processuale tra i due dipendenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era del tutto omogenea, per cui la motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione difforme avrebbe dovuto farsi carico di spiegare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa differente conclusione, derivando dalla sua mancanza una ingiustificata disparità di trattamento, vietata dall’art. 3 Cost. Del resto, i collegio RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, in sede di discussione, era stato reso edotto RAGIONE_SOCIALEa situazione e, per tale ragione, il consigliere COGNOME componente RAGIONE_SOCIALE‘originario collegio ed estensore RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta del COGNOME si sarebbe astenuto.
Con il terzo motivo, si denuncia violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, indicata negli artt. 36,34 cod.proc.pen. e 25 Cost., in relazione al fatto che due componenti del collegio si erano astenuti pur non essendovi cause tassativamente previste dalla norma citata. Viene evidenziato che l’imparzialità del giudice, anche inteso come ufficio, è garantita anche mediante la previsione di cause tassative di astensione e di ricusazione. L’aver esaminato una fattispecie del tutto analoga avrebbe solo agevolato la decisione, né la stessa circostanza potrebbe determinare una automatica incompatibilità del giudice designato quale componente del collegio, dovendo tale evenienza, in ipotesi comportante l’obbligo di astensione, essere valutata in concreto, come indicato da Corte costituzionale n. 371 del 1996. Inoltre, sulla richiesta di astensione l’art. 36, comma 3, cod.proc.pen., prevede che decida, con decreto e senza formalità di procedura, il Presidente del Tribunale o RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, mentre nel caso di specie, si era proceduto solo alla sospensione RAGIONE_SOCIALE‘udienza con variazione del collegio giudicante.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha premesso che l’esito assolutorio del processo era riferito a tutti gli imputati quanto al capo E) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, mentre COGNOME
NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati ritenuti responsabili in relazione ad altre contestazioni.
La stessa Corte territoriale ha motivato il proprio convincimento sostanzialmente sulle seguenti considerazioni:
la formula di proscioglimento del “fatto non sussiste” era stata pronunciata in ordine al reato sub E) RAGIONE_SOCIALEa rubrica, riferito sia alla delibera n. 69 del 24 novembre 2014, sia alle omesse applicazioni RAGIONE_SOCIALEe penali pattuite alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché al canone di locazione che la società RAGIONE_SOCIALE versava ad COGNOME, ed infine ai lavori che i dipendenti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE avevano effettuato privatamente per quest’ultimo;
la sentenza, tuttavia, aveva confermato la valutazione di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa delibera n. 69 del 2014, oggetto di annullamento in autotutela, come anche aveva riconosciuto (alla pagina 24) che ” Dette attività di intercettazione hanno reso chiaro, da un lato, sino a che punto fosse giunta la sotterranea, aberrante concertazione posta in essere dal RUP con i rappresentanti RAGIONE_SOCIALEe ditte appaltatrice e subappaltatrice in merito alle deliberazioni da lui assunte; dall’altro, hanno confermato quanto già evidenziato da più fonti del tutto qualificate, in merito alla portata pretestuosa e strumentale RAGIONE_SOCIALEa motivazione data alla delibera sui servizi complementari;
quindi, analizzando i fatti emersi durante le indagini, anche mediante captazioni, ha rilevato che non fosse stato in effetti provato che NOME avesse partecipato quale socio occulto alla RAGIONE_SOCIALE, fermo restando che invece era stata confermata la commissione di condotte contrarie ai doveri d’ufficio, compendiate nella prima parte RAGIONE_SOCIALEa contestazione sub E); tuttavia, il delitto di corruzione propria, come contestato, richiede che la utilità conseguita dal pubblico ufficiale sia proporzionata al numero di violazioni da esso commesse, mentre, nel caso specifico, l’utilità era modesta.
Da tale contenuto l’ordinanza impugnata ha sostanzialmente tratto il convincimento che l’assoluzione si è fondata su una ragione di carattere esclusivamente giuridico, ovvero la ritenuta non configurabilità del reato di corruzione. Su tale premessa, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno basato lo specifico giudizio teso a verificare che l’istante non abbia dato causa al provvedimento di restrizione con dolo o colpa grave, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod.proc.pen.
Dall’ordinanza genetica era emerso in fatto, senza successive smentite, che il COGNOME (chiamato NOME in occasione RAGIONE_SOCIALEe captazioni audio raccolte durante le indagini), si era reso autore di condotte “da complice” in favore RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME. Il COGNOME, giovane ingegnere dipendente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, si era
mostrato perfettamente consapevole RAGIONE_SOCIALEe commissioni, estranee ai contenuti RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa, che doveva svolgere in favore RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME descritte alla pagina 32 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare. In particolare, in occasione RAGIONE_SOCIALE‘accesso di due Carabinieri presso gli uffici del Direttore generale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ospedaliera finalizzato a richiedere la delibera emessa da COGNOME ed annullata dal Direttore generale, il COGNOME, telefonava ad COGNOME avvisandolo che i due Carabinieri erano usciti dagli uffici RAGIONE_SOCIALEa Direzione, portando con loro un fascicolo. COGNOME aveva interrotto la comunicazione e subito dopo lo aveva richiamato, chiedendo se COGNOME avesse fatto una foto ai Carabinieri. Lo stesso riferiva che i due non erano ancora usciti e che aveva saputo dal segretario del Direttore generale (NOME COGNOME) che i due fossero Carabinieri. La Corte di appello, indica anche altro episodio relativo alla collaborazione prestata all’COGNOME nel reperire un prodotto necessario ed effettuare dei lavori edili di manutenzione in immobile di proprietà del COGNOME.
Si evinceva una condotta complessiva non limitata ad una occasionale collaborazione a carattere corruttivo, ma strutturale e sistematica, come dimostrato dal contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME il 22 luglio 2015, ove il primo descrive il metodo a piramide ed il suo progetto di impoverimento e depredazione di tutte le aziende sanitarie capitoline.
I giudici hanno spiegato che la condotta del COGNOME si era caratterizzata per un livello assai alto di rimproverabilità, in ragione RAGIONE_SOCIALEe specifiche condotte tenute dall’istante e che lo stesso Tribunale aveva riconosciuto essere state realizzate. Il riferimento è a condotte specifiche : collaborazione piena al tentativo di aggiustare il tiro, quanto alla delibera annullata, mascherando l’illegittima riconduzione dei servizi sub appaltati, già contenuti nell’appalto generale, ai servizi complementari; disponibilità assoluta, quale ingegnere in servizio presso il personale RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME, indicative di forte compenetrazione; rimarcando che la stessa sentenza di assoluzione aveva sottolineato che gli elementi medesimi esibivano un coefficiente di anomalia così elevato, da mantenere vivi i notevoli interrogativi in merito alla ratio che poteva giustificarli.
Dunque, applicati i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto tra giudizio penale e giudizio sulla richiesta di riparazione, la corte di appello ha GLYPH ritenuto ostativa la condotta gravemente colposa del richiedente consistita: nella consapevolezza del richiedente di cooperare alla realizzazione di quella che NOME, nel corso di una conversazione diretta con il COGNOME, aveva definito l'”impostazione NOME“, con ciò riferendosi al sistema piramidale, al cui vertice si collocava l’COGNOME stesso, e che comportava
che i due tecnici RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME) dovessero fare dire riferimento all’COGNOME e non all’apparente legale rapp.te RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE concreta elaborazione di progetti per conto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE– partecipante all gara indetta dall’RAGIONE_SOCIALE, richiesti da COGNOME che, da funzionario pubblico, avrebbe dovuto controllare l’esecuzione dei sub appalti non ingerirsi nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa procedura; condotta proattiva, con offert addirittura di scattare una foto ai Carabinieri in abiti civili, nell’approfond favore RAGIONE_SOCIALEa posizione di COGNOME, le ragioni RAGIONE_SOCIALE‘accesso dei Carabinieri ste presso gli uffici del Direttore generale del nosocomio, finalizzato a comprendere contenuti reali RAGIONE_SOCIALEa delibera annullata in sede di autotutela; disponibilità pi continuativa in favore RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta dall’COGNOME, compreso il progetto ( Pi B) di trasferirsi presso il RAGIONE_SOCIALE, nel caso di licenziamento press RAGIONE_SOCIALE COGNOME a seguito RAGIONE_SOCIALE‘emersione degli eventi corruttivi; accoglimento del suggerimento di COGNOME di non far indossare agli operai RAGIONE_SOCIALE la div nello svolgimento di attività relative non comprese nell’appalto assegnato pe apparire operai di altra impresa ( E.DIM); prestazione di lavoro gratuito in favo di proprietà private di NOME e di COGNOME (segretario del Direttore generale).
7.Tali circostanze erano state pienamente confermate dalla sentenza di assoluzione, che ha dichiarato l’insussistenza del fatto tipico per difetto di RAGIONE_SOCIALEa proporzione tra condotta e vantaggio economico, e dunque per ragioni legate alla peculiare struttura del reato di corruzione propria, che rend oltremodo rara la concreta possibilità di accertare la ricorrenza dei presuppo RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale per il reato di corruzione propria. Inoltre, l’accus stata indebolita dalle rimodulazioni del capo d’accusa sub E) e ciò aveva influi sulle concrete possibilità di ritenere persistente la correlazione fra accu decisione. Inoltre, in sede di interrogatorio il COGNOME aveva affermato di a trovato altro lavoro e di essersi dimesso dalla S.T.I.M.
A fronte di tale percorso argomentativo, il motivo con cui si censura i vizio di motivazione circa la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa alla riparazio è manifestamente infondato.
In linea generale, va ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingi detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a d causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probato disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante -e secondo un iter lo motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia st presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorit procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Se
4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare, in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizi; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’COGNOME, Rv.247663). A tal fine, peraltro, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350)
10. Il giudice deve esaminare e apprezzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME, Rv. 276458).
11. La Corte di Appello di Roma, nel riconoscere la condizione ostativa, si è attenuta a tali principi. In primo luogo, la Corte ha valorizzato condotte extraprocessuali del ricorrente che erano state accertate nel loro accadimento fattuale da parte dei giudici di merito e che non sono state neppure contestate con il presente ricorso, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa loro illiceità. Il ricorren dunque, non ha messo in dubbio né la ontologica esistenza di tali condotte, né il loro carattere gravemente colposo o doloso, ma si è limitato ad evidenziare che l’assoluzione era stata pronunciata da parte dei giudici di merito sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso compendio probatorio utilizzato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Tale censura, tuttavia, non coglie nel segno, posto che il piano RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare è differente rispetto a quello RAGIONE_SOCIALEa affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità: il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è tenuto a valutare condotte gravemente colpose o dolose causali o concausali rispetto alla
adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, ovvero condotte che, con riguardo al tipo di giudizio rimesso al giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, abbiano creato un’apparenza di reato, nulla rilevando che quegli stessi elementi siano stati ritenuti dal giudice merito insufficienti a fondare una pronuncia di condanna (in tal senso, da ultimo Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246 secondo cui “Nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fi RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può dars rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che r che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base de stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diver regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, vale soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà ogni ragionevole dubbio”). La iden del compendio probatorio, quale fattore che impedisce di dare rilievo alia condizione ostativa, rileva solo nel caso in cui sia accertata la illegittimi origine RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (c.d. ingiustizia formale di cui all’art. 314, com 2, cod. proc. pen.), e cioè quando con decisione irrevocabile risulti accertato c il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e cod. proc. pen.: in tale caso, la circostanza di avere dato o concorso a d causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non può rilevare, in forza d meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nelle ipotesi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabil RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038; Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, RAGIONE_SOCIALE Econ. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270099). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
12. Quanto, poi, al riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio, con il quale COGNOME aveva dichiarato di essersi dimesso e di aver trovato altra occupazione, no è illogica la valutazione operata dai Giudici, che ne hanno tratto conferma RAGIONE_SOCIALE consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa contiguità con il sistema corruttivo, sicché anche sotto tal profilo l’ordinanza impugnata appare esente dai vizi denunciati.
Nessun vizio riposa, poi, sull’aver cercato conferma nel parametro RAGIONE_SOCIALEe conoscenze professionali (ingegnere) per stabilire la “prevedibilità” in concre RAGIONE_SOCIALEa colpa, che altro non significa che porsi il problema RAGIONE_SOCIALEe conseguenze una certa condotta commissiva od omissiva avendo presente il cosiddetto “moRAGIONE_SOCIALEo d’agente”, il moRAGIONE_SOCIALEo “RAGIONE_SOCIALE‘homo eiusdem condicionis et professionis”,
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ossia il moRAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività, che importa l’assunzione di certe responsabilità, nella comunità, la quale esige che l’operatore concreto si ispiri a quel moRAGIONE_SOCIALEo e faccia tutto ciò che da questo ci si aspetta ( Sez. 41345 del 01/07/1992 (dep.1993 ) Rv. 193035 – 01).
Con la sentenza n. 1475 del 1998, la Corte di Cassazione ha specificato che la «la culpa lata comporta la mala fede (art. 1147 c.c.) e consiste in omissioni o in comportamenti positivi tali da porre in essere un meccanismo di imputazione praticamente noti dissimile dal dolo, dovendosi prescindere, nella colpa grave, dalle categorie RAGIONE_SOCIALEa diligenza media, RAGIONE_SOCIALEa prevedibilità ed evitabilità con l’uso di tale (media) diligenza per entrare nel campo RAGIONE_SOCIALEa conoscenza RAGIONE_SOCIALEa causa o concausa foriera del danno, pur senza, peraltro, giungere alla volizione RAGIONE_SOCIALE‘evento, propria del dolo. La “culpa lata”, insomma, è propria di colui che conosce il pericolo del danno o che devesi ritenere lo conosca proprio perché tutti lo conoscono e, quindi, si considera come se lo avesse voluto o è equiparato a chi lo ha voluto secondo il noto brocardo “culpa lata dolo aequiparatur”. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, esaminati tutti gli elementi a sua disposizione, deve trarre con logica argomentazione, il convincimento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa e motivarne il grado tra i vari conosciuti, valutando la gravità RAGIONE_SOCIALEa negligenza quale appare dal complesso RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso, allorché prenda in esame una condotta asseritamente causativa o concausativa RAGIONE_SOCIALEa detenzione sofferta».
13. La Corte di cassazione ha confermato, anche con decisioni successive, la suddetta interpretazione del concetto di “colpa grave” (tra le altre, da Sez. 4 n.22642 del 2017), ritenendo che la colpa sia “grave” quando è “connotata, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso”».
Deve, quindi, intendersi come gravemente colposo il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘indagato caratterizzato da un’eclatante leggerezza o macroscopica trascuratezza, tale, cioè, da superare i limiti del “comune buon senso” e da porre in essere un meccanismo di imputazione del fatto praticamente non dissimile dal dolo, così da giustificare l’esclusione del diritto all’indennità (Sez. 4, Sentenza n. 35689 2009 Rv. 245311 – 01).
14. Infondato è il secondo motivo.
Si assume che la motivazione sia viziata, per violazione del principio costituzionale di uguaglianza e parità di trattamento fissato dall’art. 3 Cost., in ragione del fatto che la Corte territoriale non ha spiegato perché l’istanza di riparazione formulata dal coimputato COGNOME, con precedente provvedimento
RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma, era stata accolta, nonostante le due posizioni fossero del tutto analoghe ed omogenee.
Il motivo non considera che il tema del controllo costituzionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. non comporta la sussistenza di un diritto soggettivo all’eguaglianza in sé considerato. La tutela RAGIONE_SOCIALE‘eguaglianza è sempre il riflesso di diritti o interessi direttamente azionabili, rispetto ai quali la pretesa di eguaglianza è tutelata solo indirettamente.
In altri termini, come insegnato dalla dottrina costituzionale, i giudizi costituzionali d’eguaglianza non sono instaurabili da coloro che tendono a servirsi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, 1° co., Cost., per ampliare situazioni soggettive di vantaggio; essi hanno di mira la coerenza RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico, oggettivamente riguardato, a prescindere dai benefici o dagli inconvenienti che le decisioni comporteranno per le parti dei giudizi a quibus.
Peraltro, è evidente che la fattispecie delineata dall’art. 314 cod.proc.pen., per la necessità RAGIONE_SOCIALEa verifica giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza di elementi di forte caratterizzazione individualizzante quali il dolo e la colpa grave, non si presta neanche a definire giudizi suscettibili di automatiche estensioni tra coimputati. In altri termini, un diverso esito del procedimento potrebbe al più segnalare la spia di un possibile vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione solo laddove tutte le circostanze di fatto poste a base RAGIONE_SOCIALEe misure cautelari applicate ai coimputati fossero pienamente coincidenti. Decisamente così nel caso di specie, posto che l’ordinanza impugnata, ha evidenziato la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa condotta del COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda, solo in parte coincidente con quella del collega COGNOME.
15. Altrettanto infondato è il terzo motivo. Le censure sollevate dal ricorrente appaiono manifestamente infondate sotto plurimi profili. Il provvedimento viene impugnato in ragione del fatto che due componenti del collegio originario hanno fatto richiesta di astensione e quindi la composizione del collegio giudicante, a seguito di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, è stata modificata. Orbene, per giurisprudenza assolutamente consolidata, il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di impugnazione, sia per il principio di tassatività RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni, sia per la natura meramente ordinatoria di atto di amministrazione e non di giurisdizione (Cass., sez. 1, 30 settembre 2009 n. 40159, CED Cass., n. 245203; Cass., sez. 5, 6 giugno 2008, n. 33356, CED Cass., n. 241390), nel può ritenersi che tale regime sia lesivo in alcun modo dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela RAGIONE_SOCIALEa difesa ed imparzialità del giudice, potendo la parte interessata proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la decisione in ordine alla
quale è emessa all’esito di una procedura svolta nel contraddittorio ed è ricorribile per cassazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 127 c.p.p. (Cass., sez. 2, RAGIONE_SOCIALE‘8 febbraio’ 2000, n. 734, CED Cass., n. 215700); ciò che rileva dunque è che il decreto in parola non è annoverato tra gli atti impugnabili con ricorso in Cassazione e che i suoi eventuali vizi non influirebbero sulla validità RAGIONE_SOCIALE‘assegnazione e quindi sul processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.33 c.p.p. Si tratta di atto di natura ordinatoria di esercizio di attività di amministrazione, funzionale al corretto svolgimento del procedimento.
In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Non vanno liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, .ma con principi estensibili, Sez. , n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 13 novembre 2024.