Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Reggio Calabria RAGIONE_SOCIALE‘ 8 giugno 2023 (depositata l’ 11 gennaio 2024), di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione subita dal 15 febbraio 2017 al 12 luglio 2017, in relazione al procedimento svoltosi nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 75, commi 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011, relativo alla violazione degli obbligh inerenti alla sorveglianza speciale, per il quale era poi intervenuta assoluzione perché il fatto non sussiste, con sentenza divenuta definitiva RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria.
Secondo la Corte di merito, il diritto alla riparazione era da escludersi perché il venir meno RAGIONE_SOCIALEa rilevanza penale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata, che aveva determinato l’assoluzione, era stato determinato dalla necessità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità, imposta dall’art. 14, comma 2 ter D.Lgs. 159/2011, cosi come modificato dalla L. 161 del 2017. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, era necessario accertare se l’assoluzione fosse stata esclusivamente dovuta alla perdita di rilevanza penale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, o se, invece, il giudice di merito avesse escluso il verificarsi del fatto-reato e dunque la stessa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta (a suo tempo) incriminata.
Nel caso di specie, NOME COGNOME era stato arrestato in flagranza di reato il 15 febbraio 2017, perché risultava contravventore abituale agli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale di P.S. in quanto in quella occasione, così come in molteplici precedenti, era stato fermato in compagnia di soggetti pregiudicati che risultava frequentare. Al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto, si trovava con un pregiudicato presso la INDIRIZZO Salvo e già in precedenza era stato identificato mentre camminava a piedi in compagnia di NOME COGNOME, pregiudicato per associazione di stampo mafioso, nonché mentre si trovava in macchina con NOME COGNOME, pregiudicato per favoreggiamento personale aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, nonché ancora una volta mentre stava scendendo dall’autovettura di NOME COGNOME e poi vi stava facendo ritorno (secondo la ricostruzione del Tribunale, COGNOME NOME accompagnava COGNOME in automobile per effettuare visite mediche, con ciò denotandosi tra i due un rapporto di abitualità e confidenza, non occasionale).
Nel corso del procedimento di primo grado, era stata posta la questione RAGIONE_SOCIALEa persistente rilevanza penale RAGIONE_SOCIALEa condotta, pur in difetto di rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa
pericolosità sociale, dopo un periodo pluriennale di detenzione del prevenuto. Era infatti già intervenuta la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 291 del 2 dicembre 2013, con cui erano stati dichiarati parzialmente illegittimi l’art. 12 I. n. 1423 d 1956 ( disposizioni in materia di misure di prevenzione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e, in via consequenziale, l’art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011 (codice RAGIONE_SOCIALEe leggi antimafia e RAGIONE_SOCIALEe misure di prevenzione), che la prima norma aveva sostituito, nella parte in cui non prevedevano che, nel caso in cui l’esecuzione di una misura di prevenzione personale restasse sospesa a causa RAGIONE_SOCIALEo stato di detenzione per espiazione di pena RAGIONE_SOCIALEa persona ad essa sottoposta, l’organo che aveva adottato il provvedimento di applicazione dovesse valutare, anche d’ufficio, la persistenza RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale RAGIONE_SOCIALE‘interessato nel momento RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura. Il quadro normativo, tuttavia, fu adeguato alla pronuncia di costituzionalità solo con l’art. 14, comma 2 ter d.lgs. n. 159/2011, introdotto dall’art. 4, comma 1, I. n. 161 del 2017, che stabilisce oggi che la verifica RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale debba avvenire ad opera del Tribunale, anche d’ufficio, dopo la cessazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione per espiazione di pena che si sia protratta per almeno due anni. I termini esatti RAGIONE_SOCIALEa questione di rilievo, dunque, non erano ancora emersi al momento in cui fu adottata la misura cautelare.
Peraltro, la sentenza assolutoria in appello aveva accolto solo tale profilo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, di rilievo puramente giuridico, mentre già nel ripercorrere i fatti, aveva affermato che il prevenuto, dal 20 settembre 2014 al 30 gennaio 2017, si era incontrato con personaggi già identificati e sui quali gravavano precedenti penali definitivi, anche in materia di evasione, di partecipazione al delitto di cui all’art. 4 bis cod.pen. e di favoreggiamento personale.
Con il proposto ricorso, si censura l’ordinanza impugnata relativamente a tale statuizione e si deduce il vizio di violazione di legge e quello di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di una condotta dolosa causale in capo allo stesso ricorrente rispetto alla detenzione subita. Il ricorrente rileva che l’ordinanza non aveva valutato che la Corte costituzionale già con la pronuncia n. 201 del 2 dicembre 2013 aveva dichiarato l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 I. n. 1423/1956 e consequenzialmente RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui non prevedevano che, nel caso di sospensione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione personale a causa di espiazione di pena detentiva, l’organo che aveva applicato la misura aveva l’obbligo di ripetere la valutazione di pericolosità sociale.
Il diritto alla riparazione non poteva essere escluso, perché nel momento in cui la condotta contestata era stata posta in essere, non era avvenuta la nuova valutazione di pericolosità sociale con conferma RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione irrogata
con provvedimento n. 99/94 e n. 122/94 del 28.11.1994 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, Ufficio Misure di prevenzione, notificato e decorrente dal 6 luglio 2013.
La Procura generale, nella persona RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La modifica normativa, che ha interessato l’art. 75 d.lgs. n 159/2011 ha ridefinito la norma incriminatrice eliminando la rilevanza penale di talune RAGIONE_SOCIALEe condotte precedentemente previste come reato, essendo stato aggiunto il presupposto RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale.
Si è quindi realizzata la parziale abrogazione RAGIONE_SOCIALEa norma, quanto alla parte in cui prevedeva fatti penalmente rilevanti che oggi non sono più tali. In questi casi, di abrogazione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza penale di condotte in precedenza sanzionate, è da ritenere applicabile il comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, non essendovi ragione di escluderne l’applicazione nel caso di abrogazione parziale e con riferimento a condotte già sanzionate che, solo con la modifica legislativa, siano divenute penalmente irrilevanti (Sez. 4, 20 Settembre 2001 n. 40270, Calandra; 23 aprile 2001 n. 22927, Patti).
Compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione è quindi quello di verificare se le condotte addebitate all’istante, ritenute sanzionabili in base alla precedente normativa, siano state ritenute esistenti dal giudice di merito – e quindi l’assoluzione sia stata pronunziata solo per l’intervenuta modifica legislativa (perché le condotte accertate non rientravano più nella nuova formulazione) – oppure se il giudice di merito abbia escluso, o ritenuti non provati, comportamenti sanzionati penalmente in base alla precedente e alla più recente normativa ( Sez. 4, 11 dicembre 2002 n. 5927, Liberati, rv. 224179).
In questo caso, la riparazione non potrà essere esclusa essendo, l’assoluzione, riconducibile non alla parziale abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi criminosa, ma all’esclusione RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità, per i fatti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, perché le condotte accertate non rientravano neppure nell’ipotesi criminosa in precedenza vigente.
A questo principio si è conformata la Corte di Reggio Calabria, dando atto che, per la imputazione, NOME COGNOME è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, ha poi proceduto al richiesto conseguente accertamento indicato per questa seconda ipotesi di reato.
La Corte ha fondato la sua valutazione su un presupposto significativo, avendo affermato che la sentenza di assoluzione aveva accolto solo il primo motivo, relativo alla necessità RAGIONE_SOCIALEa rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale, e che nella ricostruzione in fatto aveva dato atto RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni dal 20 settembre 2014 al 30 gennaio 2017, intercorse tra NOME COGNOME e i personaggi pregiudicati.
Da tali fatti, accertati in sede di cognizione penale, la Corte d’appello ha coerentemente tratto il convincimento RAGIONE_SOCIALEa condotta consapevole RAGIONE_SOCIALE‘istante, a quel momento ancora penalmente rilevante.
Alla luce di tale ricostruzione, se anche non si può ritenere chiaramente dolosa la condotta del ricorrente (considerato che la fattispecie incriminatrice era stata fatta oggetto già RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di incostituzionalità sopra indicata, con riflessi sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa illiceità RAGIONE_SOCIALEa condotta causalmente correlata alla misura cautelare), non vi è dubbio che la stessa condotta manifesti il connotato RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
In particolare – in riferimento a un elemento fattuale che appare specificamente rilevante nel caso di specie – questa Corte ha precisato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘indagato, ostativa all’indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull’evento RAGIONE_SOCIALEa carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Lepri, Rv. 283411). In riferimento alla valutazione di merito relativa al predetto presupposto, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia – sia pure con sintetica motivazione adeguatamente confrontata con i principi prima riassunti, considerando il comportamento incauto tenuto dall’imputato, il quale aveva intrattenuto consapevolmente i ripetuti rapporti e frequentazioni con le persone pregiudicate sopra indicate.
Si tratta di una condotta che la Corte – con motivazione non manifestamente illogica – ha ritenuto connotabile come evidentemente consapevolmente incauta e da porre in sicuro rapporto sinergico con la detenzione subita. A tale proposito va ricordato che, in sede di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per ingiusta detenzione, è sufficiente che la colpa grave sia stata anche una causa solo concorrente e non
esclusiva rispetto all’adozione del provvedimento limitativo (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, NOME, Rv. 246803; Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, NOME, Rv. 268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621-02).
Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto – con valutazione di fatto non censurabile in questa sede e con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità – che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato sia stata connotata da colpa grave e che la stessa si sia posta in diretto rapporto causale con la detenzione subita.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente la cui memoria di costituzione dal contenuto generico non ha fornito alcun utile contributo alla decisione in relazione ai motivi di impugnazione (cfr. Sez. 4 – n. 9179 del 31/01/2024 Rv. 285911 – 0)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 7 maggio 2024
Il Consi GLYPH re est.
Il Presidente