Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7224 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7224 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MISTERBIANCO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette,Luntilm le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 ottobre 2022 la Corte di appello di Catania ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da NOME NOME in relazione alla sofferta restrizione in carcere impostagli con provvedimento del 21 giugno 2012 dal G.I.P. del Tribunale di Catania nella ritenuta indiziaria ricorrenza del reato ex artt. 110, 416-bis, commi 1, 3, 4 e 6, cod. pen. (capo B), contestatogli in concorso con il fratello NOME NOME, con misura cautelare poi revocatagli dalla Corte di appello di Catania in data 14 ottobre 2014, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta decorrenza dei termini di fase previsti dall’art. 303 cod. proc. pen.
Con sentenza del 31 luglio 2013 il Tribunale di Catania aveva condannato, in primo grado, il NOME ad anni sei di reclusione in ordine a tutti i reati ascrittig con la sola esclusione di quello contestato sub A, da cui era stato assolto.
La Corte di appello di Catania, quindi, lo aveva assolto in data 27 febbraio 2018, perché il fatto non sussiste, dal reato di concorso esterno in associazione mafiosa rubricato al capo B, così disponendo la rideternninazione RAGIONE_SOCIALEa pena in concreto inflittagli, poi ulteriormente diminuita, a seguito di annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte di Cassazione, dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 30 giugno 2020, divenuta irrevocabile, nella definitiva misura di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione, con pena sospesa.
1.1. Per la Corte di appello di Catania, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la sentenza assolutoria di merito, pur avendo in ultimo escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi delittuosa di concorso esterno in associazione mafiosa (capo B) per cui il COGNOME era stato sottoposto a misura cautelare, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla istruttoria svolta, come plurimi elementi riconducibili all’imputato fossero da ritenersi eziologicamente ricollegabili all’intervenuta applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale.
Pur essendo stato stabilito, infatti, che con i suoi comportamenti non aveva offerto nessun rilevante contributo al rafforzamento RAGIONE_SOCIALE‘associazione criminale essendo state unicamente riferite a suo fratello NOME le condotte di favore (elargizioni, regali o assunzioni) rese ad esponenti di clan mafiosi, aventi lo scopo di scongiurare l’adozione di possibili iniziative dannose nei riguardi RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME – è stato, tuttavia, accertato come l’imputato: avesse ricoperto un significativo ruolo nella gestione di società fittiramente intestate a terzi, utilizzate per svuotare le società del gruppo RAGIONE_SOCIALE (oggetto del provvedimento di confisca definitiva ex art. 2 -ter I. 31 maggio 1965, n. 565) dalle loro risorse finanziarie e patrimoniali, nonché dal loro stesso avviamento commerciale; avesse intrattenuto costanti rapporti con il fratello NOME,
appartenente ad associazione per delinquere di stampo mafioso e condannato alla pena RAGIONE_SOCIALE‘ergastolo, per discutere di vicende inerenti alla gestione RAGIONE_SOCIALEe società riconducibili alla famiglia RAGIONE_SOCIALE, nonché per eseguire specifiche direttive da costui impartitegli – descrittivamente indicate nell’ordinanza impugnata e fattualmente comprovate nella sentenza assolutoria di merito – aventi il precipuo scopo di salvaguardare gli interessi RAGIONE_SOCIALEe aziende di famiglia, in particolar modo curando i rapporti con i vari esponenti dei gruppi mafiosi.
A dire del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, il COGNOME, tenendo le condotte contestategli nei residui capi di imputazione (per cui era stato condannato), nonché intrattenendo i suddetti rapporti con il fratello per la gestione RAGIONE_SOCIALEe aziende familiari, ha posto in essere RAGIONE_SOCIALEe condotte gravemente negligenti, integranti una colpa grave di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decisione con cui la Corte territorial ha ritenuto di escludere il riconoscimento in suo favore RAGIONE_SOCIALEa richiesta riparazione per ingiusta detenzione, per avere erroneamente desunto la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa ex art. 314 cod. proc. pen. da condotte a lui riconducibili in particolar modo per avere creato e gestito le aziende aderenti al RAGIONE_SOCIALE – in realtà inerenti ai reati di truffa e di intestazione fittizia risp ai quali non era stata disposta nessuna misura cautelare nei suoi confronti (unicamente applicatagli per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa), ma solo il sequestro preventivo RAGIONE_SOCIALEe aziende, con provvedimento, peraltro, poi annullato dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Libertà di Catania.
La Corte di appello avrebbe, altresì, errato nel non aver conferito adeguato rilievo al contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal COGNOME nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia e poi durante un interrogatorio svolto dinanzi P.M., nell’ambito dei quali aveva chiarito la riconducibilità di diverse aziende, escluse dall’originario decreto di sequestro preventivo, alla sua famiglia, così fornendo un importante contributo alle indagini, con adozione di un comportamento positivo e pienamente collaborativo con gli inquirenti.
Il COGNOME ha contestato, infine, la circostanza per cui nei colloqui intrattenuti in carcere con il fratello NOME gli sarebbero stati impartiti ordini relativi alla gestione RAGIONE_SOCIALEe aziende familiari e dei rapporti con gli esponenti dei clan mafiosi, essendo stato esplicato, invece, nella sentenza di assoluzione come costui non intendesse aderire alle volontà del congiunto, ma ne subisse solo le sue
pressioni, così da non poter essere a lui imputato nessun comportamento gravemente negligente, di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. perì.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l’equa riparazione è connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta riparatoria) sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, traendo in inganno il giudice.
Le Sezioni Unite hanno affermato, altresì, che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di indagine, al fine di stabilire, c valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263- 01).
Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l’impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest’ultimo prospettato solo un’alternativa lettura dei fatti esaminati,
tuttavia omettendo di confrontarsi in modo congruo con le analitiche indicazioni ivi contenute.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa ritenuta ricorrenza di plurimi e dettagliati elementi fattuali già accertati da giudice di merito nella sentenza di secondo grado, con cui l’imputato era stato assolto dal delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (capo B), unico rispetto al quale era stata disposta l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare nei suoi confronti. In tal maniera, la Corte di merito non si è limitata a configurare la colpa grave ex art. 314 cod. proc. pen. sulla scorta di argomenti già in precedenza censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e quindi nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è vincolata.
Così, in primo luogo, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha adeguatamente desunto la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa condotta colposa di rilievo ex art. 314 cod. proc. pen. dal fatto che il NOME avesse rivestito un importante ruolo nella gestione di società fittiziamente intestate a terzi, utilizzate per svuotare le società del gruppo NOME dalle loro risorse finanziarie e patrimoniali, nonché dal loro stesso avviamento commerciale. Trattasi di condotte accertate nella loro materialità e rispetto alle quali è stata pure ritenuta la penale responsabilità del ricorrente, tanto da risultare del tutto infondate le contrarie doglianze mediante cui è stato, in modo irrilevante, evidenziato come rispetto all’originario sequestro di tali aziende fosse intervenuto il successivo provvedimento di revoca da parte del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa Libertà.
La Corte territoriale ha, quindi, congruamente e logicamente ravvisato la presenza di una condotta gravemente negligente riferibile al NOME dal fatto che costui avesse avuto frequenti rapporti con il fratello detenuto NOME, sia per discutere di vicende riguardanti la gestione RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALEa loro famiglia che per eseguire specifiche direttive impartitegli dal congiunto – analiticamente descritte in ordinanza dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione – in particolare finalizzate a curare i rapporti con gli esponenti dei clan mafiosi, al fine di salvaguardare gli interessi RAGIONE_SOCIALEe aziende familiari.
Rispetto al significativo rilievo degli indicati episodi, pienamente accertati dal giudice in sede di merito, le contrarie doglianze eccepite dal ricorrente risultano meramente assertive e generiche, o al più invocanti una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE‘acquisito compendio probatorio, e quindi ininfluenti rispetto all’effettuata configurazione di una condotta colposa ostativa alla concessione del richiesto beneficio, essendo a tale ultimo fine palesemente irrilevante stabilire se il NOME
eseguisse, o meno, gli ordini del fratello in maniera spontanea, ovvero per il fatto di subirne le pressioni.
In ragione, poi, RAGIONE_SOCIALEa natura caratterizzante il peculiare vaglio rimesso al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, risulta, infine, del tutto priva di ogni rilievo circostanza, invece dedotta da parte del ricorrente, per cui costui avrebbe reso dichiarazioni collaborative e autoindizianti durante l’espletamento dei suoi primi interrogatori, trattandosi di aspetto palesemente ininfluente e, caso mai, confermativo RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di quelle stesse condotte da cui la Corte di merito ha evinto la ricorrenza di una colpa grave ostativa alla concessione del beneficio invocato.
Il ricorso, in conclusione, non si confronta adeguatamente con le specifiche argomentazioni espresse da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, e, quindi, non supera il necessario vaglio di ammissibilità, non avendo adempiuto alla sua funzione di critica argomentata al provvedimento impugnato.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
nte