Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12261 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12261 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a RACCUJA il 04/01/1935
NOME nato a MESSINA il 21/02/1967
NOME nato a RACCUJA il 19/01/1969
NOME nato a MESSINA il 17/09/1976
avverso l’ordinanza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Messina, con ordinanza del 3 febbraio 2022 – 26 settembre 2024 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata il 24 novembre 2021 nell’interesse degli eredi di NOMECOGNOME deceduto, che è stato ristretto in custodia cautelare agli arresti domiciliari dall’8 ottobre 2010 al 13 gennaio 2011 in relazione all’accusa di concussione, derubricata all’esito del giudizio di primo grado in quella di induzione indebita a dare o a promettere utilità ex art. 319 -quater cod. pen., e da cui è stato, infine, assolto, per insussistenza del fatto, dalla Corte di appello di Messina / con sentenza del 19 dicembre 2018, irrevocabile il 28 gennaio 2021.
Ricorrono per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME tutti in qualità di eredi del defunto NOME COGNOME tramite un unico ricorso curato dal comune Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunziano promiscuamente violazione di legge (artt. 25, comma 2, e 111 Cost., 125 e 314 cod. proc. pen.) e difetto di motivazione.
I ricorrenti, richiamate le ragioni del diniego, assumono essersi la Corte territoriale basata solo sulle ragioni del giudice della cautela, quasi svolgendo un giudizio ex ante analogo a quello del Tribunale per il riesame, e su fatti poi esclusi dal giudice della cognizione, senza considerare il comportamento dell’imputato e la ricostruzione della vicenda come risultante dalla sentenza assolutoria. Passando ad esaminare i due capi di accusa, sostengono i ricorrenti quanto segue:
quanto alla presunta ingerenza nella scelta del contraente a favore di RAGIONE_SOCIALE e il successivo subappalto a favore della RAGIONE_SOCIALE La Corte di appello ha individuato la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla equa riparazione nell’avere l’imputato richiesto l’applicazione della clausola contenuta all’art. 6 della convenzione intercorsa tra le parti basandosi esclusivamente sulle emergenze della misura cautelare; tuttavia nella sentenza di assoluzione si legge, in riferimento al primo capo di accusa (alla p. 10), che la presa di posizione del Sindaco COGNOME COGNOME è stata diretta ad ottenere il rispetto della convenzione senza avvantaggiare un’impresa amica e ricavare quindi un indebito vantaggio anche in termini elettorali e allo scopo di conseguire un vantaggio istituzionale e che nessuno dei testimoni escussi ha potuto riferire che l’imputato abbia interloquito in ordine alle modalità economiche di affidamento dei lavori; e, quanto al secondo capo di accusa (alla p. 15), che la Corte di appello, condividendo sul punto le argomentazioni difensive, ha
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osservato che il Tribunale non ha considerato nel ricostruire la vicenda che, attesa la successione nel tempo degli interventi amministrativi in ambito paesaggistico, non può considerarsi pretestuosa la richiesta di spostamento della torre, attesa l’intervenuta apposizione del vincolo sul bene posto nei pressi del sito “INDIRIZZO” ove era prevista la collocazione della pala eolica.
Con i riferiti passaggi motivazionali, liberatori per il Sindaco, la Corte di merito non si sarebbe confrontata: onde la erroneità e la illegittimità del provvedimento.
Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti, si chiede, dunque, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale nella requisitoria scritta del 22 novembre 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il 6 dicembre 2024 è pervenuta memoria difensiva di replica nell’interesse della signora NOME COGNOME NOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Appare opportuno premettere, per una migliore intelligenza del ricorso, che all’imputato, nella qualità di Sindaco, erano in origine mosse due accuse:
NOME avrebbe costretto la ditta RAGIONE_SOCIALE a rescindere il contratto di subappalto con la RAGIONE_SOCIALE e a stipularlo con la RAGIONE_SOCIALE, che ha ceduto, a sua volta, i lavori alla RAGIONE_SOCIALE, alcuni dei cui soci, coimputati nel procedimento, erano imparentati con amministratori del Comune di Raccuja;
avrebbe inoltre, in concorso con il fratello, abusato della sua posizione, appunto di Sindaco, per influenzare lo spostamento di una pala eolica dal terreno di tale NOME al terreno della propria cognata.
La Corte di merito, dopo avere riferito la motivazione dell’ordinanza cautelare genetica, quella della decisione di primo grado, di condanna, previa derubricazione delle due ipotesi di concussione in violazione dell’art. 319-quater cod. pen, e quella assolutoria di appello (pp. 2-8 dell’ordinanza), ha individuato tre profili di colpa concausativa dell’errore dell’A.G. nel disporre la restrizione della libertà personale, e segnatamente (pp. 9-10):
la ingerenza, definita esplicitamente “decisa”, esercitata dall’allora sindaco di Raccuja (ME), COGNOME COGNOME sulle ditte COGNOME ed COGNOME
RAGIONE_SOCIALE al fine di favorire la s.RAGIONE_SOCIALE, divenuta subappaltante della Astone RAGIONE_SOCIALE, società (la RAGIONE_SOCIALE) i cui titolari erano legati ad amministratori comunali e, in ultima analisi, al Sindaco stesso; inoltre, la M.T.P. era carente sotto il profilo tecnico come dichiarato dai testi NOME COGNOME e NOME COGNOME;
l’essersi, poi, adoperato, insieme al fratello, valendosi del suo ruolo di Sindaco, per influenzare lo spostamento di una pala eolica dal terreno di tale r Alessandrino, ove era tr .1~933- : g destinat6, al terreno della propria cognata, condotta che, nonostante la intervenuta assoluzione, appare indicativa di grave travalicamento nelle funzioni pubbliche a fini privati;
avere, infine, mentito nella memoria depositata da NOME COGNOME (se ne dà atto alla p. 5 dell’ordinanza) circa la conoscenza delle ditte coinvolte nel parco del progetto eolico e circa i rapporti tra la ditta COGNOME e la ditta COGNOME, considerato, invece, il provato, intenso, interessamento dello stesso.
Si tratta, a ben vedere, di motivazione non manifestamente illogica né incongrua, che resiste alle censure mosse, in quanto, comunque, la “ingerenza” del Sindaco, come dato storico, peraltro nemmeno contestata, è confermata nella sua verificazione fenomenica e definita “decisa” e sono accertati e ribaditi i legami tra i destinatari dell’attività amministrativa ed il Sindaco. Inoltre, il ricorso non si confronta con l’ulteriore elemento valorizzato nell’ordinanza impugnata (alla p. 10) e cioè il mendacio. Mendacio che, come ben noto, può costituire colpa grave concausativa della privazione della libertà ed ostativa al riconoscimento della equa riparazione (cfr., tra le numerose, Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, V, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; Sez. 4, n. 27533 del 27/05/2008, Min. [con., Rv. 240891).
3.Consegue la reiezione dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti, per legge (art. 616 cod. proc. pen.) al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/12/2024.