Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 964 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 964 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGIONE_SOCIALEa Maria a Vico il DATA_NASCITA
contro
:
RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 08/05/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari patita dal 21 gennaio 2015 al 9 febbraio 2015 in quanto gravemente indiziato del reato di cui agli artt. 81, comma 2 ,110, 61 n.9, 535 cod. pen. e 7 legge 12 luglio 1991, n. 203. Il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza è stato deciso sul presupposto che l’istante avesse tenuto un comportamento negligente e imprudente nel collaborare alla stesura di un bando di gara idoneo a realizzare una turbativa d’asta e, dopo l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, nell’aver men tito in sede di interrogatorio.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo , per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.
La difesa censura, in primo luogo, il ragionamento RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale laddove ha precisato che la decisione assolutoria non si è fondata sul medesimo materiale esaminato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
P er quanto concerne la colpa extraprocessuale, la difesa sostiene che l’unica colpa ascrivibile al ricorrente sarebbe quella di essere stato presente all’interno del suo ufficio unitamente al fatto di aver partecipato a una limitatissima parte di una conversazione, durata oltre due ore, tra COGNOME NOME, ossia il NOME RAGIONE_SOCIALE‘impresa beneficiata dalla turbativa d’asta, e COGNOME NOME, ossia il Dirigente del COGNOME, avente a oggetto il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa gara di appalto per la manutenzione degli asc ensori RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha valorizzato il contenuto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni registrate dalla n. 3177 alla n. 3188 ( rectius 3181), trascurando che nella sentenza vi è una nota, la n. 91, nella quale, a proposito del progressivo n. 3177, il capitano del Ros precisa che, per quanto a lui noto, COGNOME NOME non interviene quasi mai e comunque non dice a suo giudizio alcunchè di rilevante; nella medesima nota si legge che il collegio ha convocato il perito, il quale si è corretto confermando la presenza di tre voci, concludendo che la voce del COGNOME, certamente presente, non apporta alcun particolare contributo alla conversazione contraddistinta con il progressivo n. 3177.
La motivazione, si assume, è contraddittoria nella parte in cui ritiene che nel giudizio di cognizione sia stato escluso l’elemento psicologico del dolo di turbata libertà degli incanti, sebbene la formula assolutoria fosse «per non aver commesso il fatto».
La difesa evidenzia un passaggio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza in cui si fa riferimento a un soggetto del tutto estraneo alla vicenda, probabile frutto di sovrascrittura di un precedente file .
Si assume che le conversazioni che hanno portato alla condanna RAGIONE_SOCIALEa coppia COGNOME sono avvenute non in presenza del COGNOME, che si è limitato a riportare i dati storici RAGIONE_SOCIALEa vecchia gara di appalto e non ha dato l’apparenza di contiguità agli interessi dei due condannati. Quanto riportato nell’ordinanza a proposito RAGIONE_SOCIALEa colpa extraprocessuale del COGNOME non troverebbe alcuna giustificazione esterna, posto che l’istante si è limitato a svolgere attività di carattere esecutivo e di supporto rispetto alle richieste del suo superiore gerarchico, COGNOME, concretatesi in una ricerca di atti e nella manifestata esigenza di tagliare il 5% RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘appalto in ossequio alla cosiddetta spending review senza fare ricorso a espressioni ambigue o a linguaggio criptico, senza frequentare soggetti poco raccomandabili e senza prendere parte alle conversazioni che hanno giustificato la condanna del COGNOME e del COGNOME.
Per quanto concerne la colpa processuale, identificata dalla Corte territoriale nel mendacio, si osserva che il ricorrente ha negato di aver partecipato a tutte le conversazioni intercettate, in linea con il fatto che il giudice RAGIONE_SOCIALE ‘as soluzione ha dato atto RAGIONE_SOCIALEa sua presenza nel corso RAGIONE_SOCIALEe conversazioni dalla n. 3177 alla n. 3181, escludendo quelle dal n. NUMERO_DOCUMENTO al n. NUMERO_DOCUMENTO, che hanno portato alla condanna degli altri. Si esclude che il COGNOME abbia mentito circa la sua partecipazione alle conversazion i tra i correi. La difesa lamenta l’errore di percezione sul punto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato il 3 dicembre 2025 note difensive, allegando ordinanze di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione in favore dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto si limita a proporre una lettura alternativa degli elementi istruttori, non consentita in fase di legittimità.
La Corte territoriale ha, in primo luogo, sottolineato come il giudizio assolutorio sia intervenuto all’esito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione di una consistente prova documentale prodotta dal pubblico ministero, al l’esito di una perizia trascrittiva RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, nonché dopo l’acquisizione dei verbali di interrogatorio di numerosi collaboratori di giustizia e di sommarie informazioni testimoniali nonché di verbali RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese da coimputati in procedimento connesso. Tale premessa , lungi dall’esser e censurabile per vizio deducibile con il ricorso per cassazione, risulta utile a chiarire quale fosse il contesto indiziario che si presentava al giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, nonché funzionale a verificare quali elementi siano stati confermati o esclusi all’esito del giudizio di cognizione.
La vicenda esaminata ha condotto alla condanna del Dirigente responsabile del D ipartimento di ingegneria ospedaliera presso l’ RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, e di COGNOME NOMENOME NOME di una società che, in virtù di un bando e di una procedura di gara alterati, ha potuto vincere l’aggiudicazione RAGIONE_SOCIALE‘appalto per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti elevatori RAGIONE_SOCIALE‘ospedale. In tale contesto, NOME COGNOME, in qualità di ingegnere del medesimo Dipartimento, risultava, in base
alle intercettazioni telefoniche e ambientali, aver coadiuvato il Dirigente a cucire il bando «su misura» RAGIONE_SOCIALEa società di NOME COGNOME. La Corte territoriale ha evidenziato come la sentenza assolutoria, pur ritenendo che il materiale acquisito non fosse sufficiente a giudicare il COGNOME responsabile del reato, non ha negato quanto emergente dalle conversazioni intercettate, limitandosi a porre l’accento sulla carenza di potere decisionale da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante, che eseguiva le disposizioni del superiore NOME COGNOME. Il tenore RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, indipendentemente dalla rilevanza penale dei dialoghi, è stato valutato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione come indicativo di una condotta gravemente colposa del COGNOME, che avrebbe fornito le sue conoscenze ed esperienze nel settore per raggiungere il risultato voluto dai correi COGNOME e COGNOME, ossia per fare in modo di consentire al COGNOME di vincere la gara di appalto. A pag. 5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza si legge che il giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione h a ritenuto accertata la presenza del COGNOME alle riunioni tra COGNOME e COGNOME, carpite in intercettazione ambientale, nel corso RAGIONE_SOCIALEe quali venivano decisi i requisiti per l’assegnazione RAGIONE_SOCIALEa gara da indicare nel bando. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, peraltro con riguardo al solo segmento intercettivo recante il n. NUMERO_DOCUMENTO, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha prestato attenzione anche al contenuto RAGIONE_SOCIALEe note presenti nella sentenza assolutoria, desumendone l’accertata presenza del COGNOME nel contesto dei decisivi incontri intercettati.
La difesa propone, sul punto, una lettura alternativa del compendio intercettivo esaminato dalla Corte territoriale, negando che al COGNOME siano state fornite le coordinate necessarie per la costruzione del bando su misura RAGIONE_SOCIALEa società da favorire per l’aggiudicazione del servizio, o specificando che l’esigenza di ridurre l’importo RAGIONE_SOCIALE‘appalto fosse funzionale alla spending review piuttosto che, come si legge nell’ordinanza, per consentire alla società del RAGIONE_SOCIALE di poter partecipare alla gara.
La Corte territoriale ha, invece, ritenuto assolutamente chiaro che il COGNOME abbia apportato le proprie competenze tecniche nel corso RAGIONE_SOCIALEe riunioni volte a scrivere il bando di gara nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘intento del COGNOME e del COGNOME, osservando come intanto il ricorrente avrebbe potuto essere utile in quanto fosse a conoscenza del risultato che si intendeva perseguire. A tal fine si menziona lo specifico argomento nella definizione degli importi da mettere a gara sia per la parte di manutenzione ordinaria che straordinaria previo accordo con lo stesso COGNOME con l’obiettivo di escludere a priori la possibilità di offerte più favorevoli. Si menziona altresì la conversazione ambientale n. 3179 in cui viene registrato un diretto dialogo tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in assenza
del COGNOME , nel frattempo uscito dall’ufficio, sottolineando come poi il bando fosse stato pubblicato con i requisiti previamente concordati con il COGNOME.
N ell’ordinanza si sottolinea anche come l’interpretazione di tali dialoghi non sia stata in alcun modo contraddetta nella pronuncia assolutoria, motivata piuttosto sul presupposto che le decisioni di quanto oggetto di trattative con il COGNOME dipendessero dal Dirigente del COGNOME e non fossero dunque imputabili a quest’ultimo. Il ragionamento svolto dalla Corte risulta pienamente in linea con la formula assolutoria, ancorché a pag. 7 si sia poi pre supposta l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico del dolo; tale errore, che va corretto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 619 cod. proc. pen., non inficia la logicità del provvedimento, che ha valorizzato come il COGNOME si sia prestato a farsi strumentalizzare per ammantare di legittimità il bando di gara, in realtà calibrato per garantire l’aggiudicazione al COGNOME.
I n linea con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità, nel caso in esame si sono valorizzate come condotte gravemente colpose quelle violative di regole deontologiche del pubblico dipendente, considerate sinergiche rispetto all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284689 -02; Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, COGNOME, Rv. 276293 -01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269034 -01).
Da tali considerazioni consegue, logicamente, la legittimità del provvedimento anche nella parte in cui ha evidenziato il mendacio quale condotta endoprocessuale con riferimento al fatto che, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio del 28 gennaio 2015, l’istante negava di aver partecipato in modo costante e attivo a tutte le conversazioni intercettate, a fronte del riscontro dato dalle intercettazioni a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. La pronuncia, anche per tale profilo, risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. a opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 -01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 -01).
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; e inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno
2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe Ammende. Così è deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME