Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38171 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38171 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 della Corte d’appello di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette la memoria depositata dal Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza proposta da NOME per ottenere la riparazione dell’ingiusta detenzione patita dal 23 ottobre 2017 al 29 novembre 2018.
Il ricorrente era stato arrestato, in ritenuta flagranza di reato, il 23 ottobre 2017, unitamente a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L’arresto fu convalidato dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli Nord il 25 ottobre 2017, con contestuale applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame di Napoli, il 7 novembre 2017, confermò l’ordinanza cautelare.
Il 16 maggio 2018, il G.I.P. presso lo stesso Tribunale, all’esito di giudizio abbreviato, condannò l’COGNOME alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.
Con sentenza del 29 novembre 2018, divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2019, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, assolveva l’istante dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, disponendone l’immediata liberazione.
L’assoluzione si NOME NOME si basava sulla ritenuta attendibilità delle versioni liberatorie rese dai tre coimputati, i quali avevano concordemente riferito l’estraneità alla vicenda dell’imputato NOME, qualificato come autista a gettone chiamato dal COGNOME per effettuare un viaggio in Spagna, completamente ignaro della reale finalità del trasporto di stupefacente.
Il giudice del merito riteneva che non vi fossero elementi per ritenere falsa la tesi difensiva sostenuta dall’imputato sin dalla fase dell’interrogatorio e confermata dai coimputati. In particolare, considerava che la sostanza era stata caricata sull’autobus durante la notte, in un posto lontano dall’albergo dove alloggiava l’NOME, e che le particolari modalità di imballaggio ed occultamento della sostanza (involucri impregnati di aceto, occultati in appositi contenitori in ferro chiusi ermeticamente con silicone) rendevano verosimile che l’imputato non si fosse accorto del trasporto illegale.
Il giudice della riparazione ha rigettato l’istanza di indennizzo, ritenendo sussistenti cause ostative ravvisate nella condotta tenuta dall’istante, caratterizzata da colpa grave e connotata da efficacia causale nell’applicazione della custodia cautelare.
Avverso la predetta ordinanza, NOME propone ricorso, affidandolo al seguente motivo.
Il ricorrente contesta, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, la decisione con cui la Corte di appello ha ritenuto che l’applicazione della custodia cautelare in carcere nei suoi confronti dal 23 ottobre 2017 al 29 novembre 2018, poi revocata con la sentenza di assoluzione, fosse stata causata da condotta gravemente colposa.
Il primo rilievo attiene alla natura dell’incarico ricevuto dall’NOME. La Corte di appello ha erroneamente qualificato come anomalo il recupero di un gruppo di turisti per trasferirli dalla Spagna all’Italia, dimenticando quanto emerso fin da subito dalle risultanze processuali, ossia che l’NOME era dipendente della RAGIONE_SOCIALE e prendeva regolarmente disposizioni sul servizio da fornire da NOME NOME. L’incarico di effettuare il viaggio per recuperare i turisti e trasportarli dalla Spagna all’Italia rientrava pertanto nelle normali attività dell’NOME, attività per le quali veniva regolarmente retribuito, sia nell’ipotesi di effettivo trasferimento, sia nel caso in cui ciò non si fosse realizzato per cause a lui non imputabili.
Il secondo profilo di critica concerne la presunta negligenza nella custodia del veicolo. Dagli atti processuali, fin dalla convalida della misura cautelare, è emerso che il pullman della RAGIONE_SOCIALE era stato noleggiato a COGNOME NOME, indicato come capo gruppo per l’intera trasferta. L’indicazione di parcheggiare il pullman in un luogo diverso dal sito dell’albergo dove successivamente avrebbe pernottato l’NOME era perfettamente plausibile con la natura dell’incarico, atteso che si trattava di recuperare un gruppo di turisti che non erano ospitati presso lo stesso albergo.
Il ricorrente, inoltre, forniva una versione dei fatti non smentita dall’istruttoria posta a fondamento della sua assoluzione; manifestava, fin dall’inizio, un comportamento processuale coerente, non limitandosi a proclamarsi estraneo ai fatti, ma ricostruendo puntualmente la vicenda di cui era stato partecipe quale inconsapevole trasportatore della sostanza stupefacente.
Particolarmente significativo risulta il fatto che anche il P.M. di udienza, nel giudizio di primo grado, aveva sollecitato la pronuncia assolutoria. Ciò significa, al di là della considerazione che il giudizio sulla riparazione è autonomo rispetto a quello del procedimento penale sulla responsabilità, che la condotta del ricorrente, le sue dichiarazioni, non avevano quel connotato di grave colpa che, in qualche modo, avrebbe potuto indurre in errore i Giudici che hanno confermato la misura cautelare o condannato l’imputato in primo grado.
Il Procuratore Generale deposita requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha compiutamente rispettato i principi che governano la valutazione della colpa grave quale presupposto ostativo alla riparazione per ingiusta detenzione.
Il giudizio sull’istanza di riparazione si è sviluppato attraverso un iter logico-argomentativo immune da vizi, fondato su un’analisi ex ante della condotta del ricorrente alla luce del quadro indiziario che, al momento dell’adozione della misura cautelare, aveva legittimato l’intervento dell’autorità procedente.
La motivazione del provvedimento impugnato ha individuato, con argomenti privi di illogicità, il nesso eziologico tra il comportamento gravemente colposo dell’istante e l’insorgenza
di quella situazione di apparente coinvolgimento nell’attività illecita che ha giustificato la restrizione della libertà personale.
In particolare, il giudice della riparazione ha ravvisato la condotta colposa nel comportamento di chi, avendo lasciato il proprio automezzo privo di custodia in zona isolata segnatamente sotto i ponti autostradali, lontano dal luogo di momentanea dimora – aveva creato le condizioni oggettive perché terzi potessero utilizzarlo per il trasporto di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
La gravità della colpa emerge, nella ricostruzione della Corte territoriale, dalla totale assenza di quelle elementari misure di controllo e vigilanza che avrebbero dovuto accompagnare la gestione di un veicolo destinato professionalmente al trasporto di persone; l’omissione di tali cautele permise, non soltanto l’accesso al mezzo da parte di soggetti estranei, ma altresì l’occultamento all’interno dell’abitacolo – persino sotto i sedili – di circa ottocento chilogrammi di hashish, successivamente trasportati dallo stesso ricorrente.
La decisione impugnata ha evidenziato, con argomentazione logica e coerente, come questa sequenza fattuale abbia inevitabilmente generato, nel momento in cui l’autorità giudiziaria è stata chiamata a valutare la sussistenza dei presupposti cautelari, un quadro indiziario significativo circa la compartecipazione dell’interessato nell’attività di narcotraffico.
La Corte di appello ha inoltre valorizzato, nel contesto della valutazione complessiva della condotta, ulteriori elementi che corroborano il giudizio di grave negligenza: il trasferimento programmato di turisti che non si era realizzato, del quale non risultava documentato alcun accordo pregresso, e il conseguente trasporto del carico di droga nonostante l’assenza dei passeggeri attesi.
Tali circostanze, richiamate nella motivazione del provvedimento cautelare e non escluse dalla sentenza assolutoria, hanno legittimamente concorso a delineare quel quadro di ragionevole apparenza di concorso nell’illecito che ha fondato l’intervento cautelare.
La decisione ha dato altresì adeguato rilievo alla circostanza – parimenti non esclusa dal giudizio di merito – dell’impiego di aceto con cui era stata intrisa la sostanza stupefacente per eludere eventuali controlli cinofili, elemento che ulteriormente ha rafforzato la valutazione di colpa grave nella incauta prosecuzione del trasporto.
La sinergia tra la condotta colposa e l’adozione della misura restrittiva è stata compiutamente dimostrata attraverso il richiamo alle specifiche argomentazioni contenute nel provvedimento dispositivo della custodia cautelare, ove venivano valorizzati gli stessi elementi – l’omessa custodia del veicolo, il successivo trasporto della droga in assenza di persone da trasferire, la presenza nell’abitacolo di un quantitativo straordinario di sostanza stupefacente che sono stati ritenuti logicamente espressivi di un comportamento gravemente colposo del ricorrente e causalmente rilevanti nella adozione della misura cautelare.
Attraverso le richiamate argomentazioni, la Corte territoriale, in conformità al principio giurisprudenziale dell’autonomia tra giudizio penale e procedimento riparatorio, ha fondatamente
riconosciuto che il soggetto sottoposto a detenzione concorse a determinare l’applicazione della misura cautelare con condotta gravemente colposa.
Tale conclusione è stata raggiunta attraverso una valutazione complessiva degli elementi probatori disponibili e mediante un giudizio ex ante , condotto secondo un percorso logico immune da vizi. La Corte di appello ha così accertato che la condotta gravemente colposa dell’interessato – pur non avendo integrato, secondo l’esito assolutorio, gli estremi di un reato ha nondimeno generato l’apparenza della sua configurabilità come illecito penale, ponendosi come presupposto causale della detenzione (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, NOME, Rv. 276458; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259082).
In conclusione, la decisione impugnata, fondata su circostanze non escluse dalla pronuncia assolutoria e sviluppata attraverso un’argomentazione logica che applica correttamente i principi che governano il giudizio di riparazione, risulta pertanto immune da vizi censurabili in questa sede.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME