Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40335 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40335 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proCOGNOME da:
COGNOME NOME NOME a FABRIZIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABI; [A
udita la relazione sCOGNOME dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG e la memoria del RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 maggio 2024, la Corte di appello di Reg respinto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME COGNOME liquidazione di un equo indennizzo per la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà pe dal 22 agosto 2014 al 29 novembre 2019, in relazione al processo s RAGIONE_SOCIALEa contestazione del reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. Da NOME COGNOME è stato assolto a seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento senza rinvio di condanna RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria del 23 n pronunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5489 del 2 lo C: alabria ha d ottenere la onal e sofferta bitc a seguito ques a accusa RAGIONE_SOCIALEa sentenza vernOre 2017, o 19. ..a misura cautelare era stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tr bunale di Reggio Calabria, che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi RAGIONE_SOCIALEa pa ecir azione di COGNOME a un sodalizio – la “RAGIONE_SOCIALE Frauenfeld” – considerato artiOlaziDne RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE in territorio svizzero.
2. Secondo la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, la Corte di cassazione, pronunciando la sentenza di annullamento senza rinvio non ave a criticato la sentenza impugnata in punto di accertamento del fatto che COGNOME osse in effetti affiliato alla “RAGIONE_SOCIALE di Frauenfeld” e che vi svolgesse funzioni di rilievo; neppur aveva escluso che quella “RAGIONE_SOCIALE” fosse una articolazione RAGIONE_SOCIALEa ‘ territorio svizzero. Si era ritenuto, però, che il reato di cui all’art. 41 fosse configurabile, anche con riferimento alle articolazioni territoriar storica, solo quando tali articolazioni si fossero avvalse, nel appartenenza, RAGIONE_SOCIALEa forza di intimidazione derivante da un collegamento organico-funzionale con la casa-madre e abbiano territorio la “fama criminale” ereditata dalla casa-madre. Pertanto si è nel caso in esame, la fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p. non applicata perché il collegamento con la casa-madre, pur esiste riconoscibile all’esterno, ma si esauriva all’interno RAGIONE_SOCIALEa associazi RAGIONE_SOCIALE‘adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione (Sez. 51489 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 277913, con la quale qu legittimità ha sostenuto “che un raccordo con la casa-madre non def funzionale sarebbe insufficiente – proprio perché confiNOME nei cd. “int del gruppo – a porsi come occasione per la proiezione all’esterno RAGIONE_SOCIALE criminale, impedendone la percezione sul territorio sotto il profilo de condizionamento mafioso del contesto sociale ed economico”. drar gheta in bis cod.pen. di i. na mafia teri itorio di riconoscibile peso in quel concluso che, cite n da essere te, non era ne s ul piano , sertenza n. sta Corte di nito ;u1 piano – ma corporis” nuova realtà la capacità di
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno sottolineato che la stessa Corte di cassazione aveva confermato l’accertamento in fatto, second o entEnza RAGIONE_SOCIALEa ui:
NOME COGNOME aveva stabili contatti con esponenti RAGIONE_SOCIALEa `ndran in Svizzera; era titolare di una “carica di ‘RAGIONE_SOCIALE” (mastr i prendeva parte a rituali di affiliazione; partecipava alle riunioni che Frauenfeld; imponeva o comunque suggeriva linee di azione a col presenti a quelle riunioni; heta residenti dis; )onente); si tenevano in ·ro che erano
tale comportamento non è stato smentito nel giudizio di cognizi un ruolo sinergico nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare; ne e ha avuto
la sentenza di annullamento è stata pronunciata, pur esse condotte sopra descritte, perché la “RAGIONE_SOCIALE di Frauenfeld” non si era avvalsa, nel territorio svizzero e nel contesto sociale ed economico RAGIONE_SOCIALEa forza di intimidazione propria RAGIONE_SOCIALEa associazione di cui all’art. 41 do provate le oncretamente di qt.el paese, bis (òd.pen.
Sulla base di tali considerazioni, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hann COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME con dolo o colpa grave alla privazion personale e che ciò ostasse all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza. nuto che dei a libertà
NOME COGNOME ha proCOGNOME tempestivo ricorso contro l’ordina za i: i rigetto, deducendo, con l’unico motivo, si sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comm. 1, lett. e) cod.proc.pen., in relazione all’art. 314, commi 1 e 2, cod.proc.pe ., v zio RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di condizio i os: . ative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo.
La difesa, lamentando che l’ordinanza impugnata non si sareb e confrontata con le argomentazioni a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda e con la succe siva memoria depositata nelle more RAGIONE_SOCIALE‘udienza di trattazione, osserva che i giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione non avrebbero adeguatamente valorizzato il fatto che la entenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non aveva escluso la partecipazione del ricorren e al ;odalizio, ma che si potesse ricondurre il sodalizio oggetto del procedimento nell’alved RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis cod.pen. In altri termini, era stato irrevocabilmente ccer:ato che l’associazione RAGIONE_SOCIALEa quale COGNOME faceva parte non era una associ ziond di tipo mafioso, in quanto carente l’esternazione RAGIONE_SOCIALEa capacità di inti idaz one che caratterizza il reato associativo di tipo mafioso.
Il difensore del ricorrente sottolinea:
che la carcerazione preventiva è stata sofferta per un fatto c e, a origine, non corrispondeva alla condotta tipica del reato contestato;
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che l’ingiustizia RAGIONE_SOCIALEa detenzione subita consegue a GLYPH un 3 errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma incriminatrice e tale errore di diritto rende secondario e irrilevante il comportamento colposo RAGIONE_SOCIALE‘istante.
Secondo la difesa, già prima RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanz GLYPH C2Atelare il panorama giurisprudenziale era consoliCOGNOME nel senso di escludere la poss.; bilità che organizzazioni come quella di cui COGNOME, faceva parte potessero es ere licondotte nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis c.p. Lo stesso Primo Presidente RAGIONE_SOCIALEa Corte di CiEssazione, infatti, nel procedimento a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato e di altro, ritenuti af siliati medesima “RAGIONE_SOCIALE“, aveva escluso che fosse necessaria la rimessione el ri :orso alle vo secondo il mplica che un sistenza, una eff attiva e ntà di quanti I giudice RAGIONE_SOCIALEa ndo grado si elare fu prima erchE COGNOME COGNOME COGNOME I ,?gittimità Sezioni Unite, essendo ormai prevalente l’orientamento interpretat quale l’integrazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di associazione di tipo mafioso i sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa sua capacità di intimidazione non solo potenziale, “ma attuale, obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la vol vengono in contatto con i suoi componenti”. La difesa sottolinea che cautela e, nel processo di cognizione, il giudice di primo e sec attennero a una diversa interpretazione e sostiene che la misura cau applicata e poi mantenuta, in assenza di gravi indizi di colpevolezza, ritenuto partecipe di una organizzazione che, come la giurisprudenz ha poi rieonosciuto, non presentava i crismi RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa. e
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chie4nclo il rigetto del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l’Avvocatura generale d llo l’:tato con memoria in data 4 luglio 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GLYPH Il ricorso è inammissibile.
Il motivo di ricorso deduce la grave carenza ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa mot’vazione, perché non si sarebbe dovuto procedere all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotti: colposa ostativa, trattandosi di ipotesi per la quale il diritto è riconosciuto dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa medesi era stato accertato che le condizioni legittimanti la misura cautelare origine ed a tale accertamento il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione era perven dei medesimi elementi che aveva a disposizione il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a prescindere a, in quanto ifettilvano ab to s illa base
La deduzione integra un mutamento inammissibile RAGIONE_SOCIALE‘ori petendi RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per ingiusta detenzione . mar a COGNOME
E’ opportuno ricordare che la sentenza impugnata, senza procedere ad una esplicita qualificazione RAGIONE_SOCIALEa domanda, la quale pure non aveva spe ificat) a quale RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste dall’art. 314 cod.proc.pen. intendesse riferirsi, ha negato il diritto alla riparazione in quanto l’imputato aveva COGNOME COGNOME con colpa grave all’ingiusta detenzione in regime di custodia cautelare.
La giurisprudenza di legittimità (vd., tra le altre, Sez. 4 n. 151′; 8 del 21 marzo 2021) ha ormai consoliCOGNOME nei seguenti termini il quadro in erpntativo in materia.
L’art. 314 c.p.p. contempla due distinte ipotesi di riparazione. La prev sione del comma 1, concreta la cd. ingiustizia sostanziale, che ricorre (nella di Tiensione strettamente testuale, ampliata dal diritto vivente) allorquando ha ubito custodia cautelare colui che è poi stato prosciolto con sentenza irrevocabile ercl – é il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, e sempre che non abbia dati o cc ncorso a dar COGNOME alla custodia per dolo o colpa grave.
In tal ipotesi, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patit vi a )1Dia COGNOME o concorso a darvi COGNOME con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, c riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, é in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 – dep. 15/ Tesoro in proc. De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 22642 del 21/0 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270001). n p ìrticolare mac: -oscopica fornIE indo del ince nsurabile TARGA_VEICOLO/2i02, Min. 3/20 .7 – dep.
E’ noto che la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, rispetto a quello del giudice del processo penale pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice de e viElutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua ricon iucibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma “se esse si posero come fattore (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “de Il rapporto tra giudizio penale e giudizio RAGIONE_SOCIALEa riparazione si ris condizionamento del primo rispetto al presupCOGNOME RAGIONE_SOCIALE‘altro (…) conci zionante enzione” (…) Ive solo nel spet:ando al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da conClurre in piena
autonomia e con l’ausilio dei criteri propri all’azione esercitata dalla n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed altri, Rv. 2036 arte (Sez. U, 8).
Ciò COGNOME, pure deve rilevarsi che spetta al giudice di merit selezione, la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostRAGIONE_SOCIALE di fatto idonee ad integrare sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni preclusive al riconoscimento del diritt sotto il profilo, appunto, del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. Tuttavia, il giu ha non solo l’obbligo di dare al riguardo adeguata ed esaustiv dispiegantesi secondo le corrette regole RAGIONE_SOCIALEa logica (ed il mancato a tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma il per quale egli conduce la propria analisi non può che essere quell i nell’accertamento condotto nel procedimento “principale”, con la cons giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ritenere l’esistenza di fatti esclusi processo, mentre può rivalutare ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del diritto all la ricerca, la o escludere la fatta valere, ice el merito mo . ivazione, solv mento di ensi.rabile in metr) entro il gi2 definito gue Iza che il al giudice del a ripiirazione i fatti, anche penalmente irrilevanti, accertati o non esclusi dai giudici cl El merit (Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010 – dep. 14/07/2010, RAGIONE_SOCIALE Ecoromia FinRAGIONE_SOCIALE, Rv. 247867).
8. Una seconda fattispecie, disciplinata al successivo comma 2, iitroduce la cd. ingiustizia formale. Essa si concreta allorquando ricorre del provvedimento che ha disCOGNOME la misura cautelare, in quanto adottatO o rrantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli a rtt. 2 7 3 e 280 cod.proc.pen.; tale illegittimità deve essere stata accertata on :lecisione irrevocabile che non può provenire dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, il qua e non è investito RAGIONE_SOCIALEa questione, ma solo dal giudice cautelare, solle itato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4 -, Sentenz a n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 – 01).
9.Va rimarcato che nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa cd. ingiustizia formale la irco!;tanza di avere COGNOME o concorso a dare COGNOME alla custodia cautelare per dolo o Colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’eq a ric arazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte difetto RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.; ma t le q lerativ non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo COGNOMEi che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ins ssist?.nza “ah origine” RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura in oggetto avve ga s alla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedime kì to cautelare,
in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez. U, Sent del 27/05/2010, DCOGNOMEAmbrosio, Rv. 247663 – 01). nza n. 32383
Pertanto è evidente la profonda diversità RAGIONE_SOCIALEe due considerazione, del percorso logico-giuridico che il giudice RAGIONE_SOCIALEa chiamato a delineare per pervenire alla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza Da ci ipotesi delineate dai due commi in esame non costituiscono una fatti talché la domanda proposta genericamente per l’una o per l’altra fa essere valutata dal giudice, d’ufficio, sotto entrambe le possibili prosp fatti!;pecie in riparazione é der va che le ttazi D ni. pecie unica, di tispele debba
Inoltre, la fattispecie di ingiustizia formale che, per essere dall’assenza ab origine dei presupposti di legittimità, non richiede RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa, si fonda – alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione co ricordata- su una COGNOME petendi specifica, la cui prospettazione on specifiche allegazioni, anche relative alle concrete vicende processuali. ca a :terizzata ‘acce rta mento solid3ta sopra ra le parte di
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha sottolinea procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, che è una proc ad interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per r materiae e di opportunità nel codice di procedura penale, una COGNOME fi ricorso, gli elementi individuanti l’azione esperita, non è consentito, nel difetto di consenso o d’acquiescenza RAGIONE_SOCIALE‘altra, né al giudice d’uffi la “COGNOME petendi”, senza che il controinteressato sia stato post interloquire al riguardo. o c’e GLYPH nel dura inerente gioni di sedes sati, tramite il né a la parte, io, n todificare in grado di
Sicché, quando l’attore abbia COGNOME a fondamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie legale di cui al comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., può accogliere la domanda NOME base di altra “COGNOME petendi”, qu ricliesta la il giudice non le l’ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione di legge (così Sez. 4, n. 1514 dei 17/12/1992, dep. 1993, Malentacchi. Rv. 1 408:E; Sez. 4, n. 21167 del 2023, Nicchiniello, Rv. 284689-02).
Ricondotte le dogliRAGIONE_SOCIALE al reale oggetto devoluto al giucl ce RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ovvero ad un’ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale ex art. 14 o. 1 cod. proc. pen., va evidenziato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha motiv to in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto e su tali aspetti è m nifetamente infonCOGNOME il rilievo di vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione denunciato dal ricorr nte. E’ stat sottolineato, in particolare:
che egli intervenne e partecipò alla riunione di ‘RAGIONE_SOCIALE del 27:2.2011 in cui NOME fece un brindisi e recitò formule per battezzare la sgcietà di ‘RAGIONE_SOCIALE di Frauenfeld, dipendente dalla “casa madre” del “RAGIONE_SOCIALE i Fa )rizia”, il
cui capo RAGIONE_SOCIALE era rappresentato da NOME COGNOME COGNOME a !;ua COGNOME subordiNOME a NOME COGNOME COGNOMECOGNOME quindi al Crimine. Inoltre, p rteciDò anche alle riunioni del 30.1.2011, del 29.10.2011 e del 23. 1.2011, tutte cara terizzate dall’osservanza di un rituale che manifestava la sussistenza del vincilo afsociativo tra i partecipanti;
che la figura del ricorrente, caratterizzata dall’ambizione di est ndere i confini del “RAGIONE_SOCIALE” di Frauenfeld, venne in luce in relazione all’insorgenza GLYPH proplenni tra “locali” in territorio tedesco e svizzero, poiché in tale contesto i terc)rse un telefonata tra NOME COGNOME COGNOMECOGNOME COGNOME‘apice del “RAGIONE_SOCIALE” di Fab izia, ial quale dipendevano i “locali” svizzeri e tedeschi) e NOME COGNOMECOGNOME nella quale il primo riferiva di un incontro intercorso con NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME fr telli vlirnmo e NOME COGNOMECOGNOME finalizzato a dirimere la questione in atto tra NOME e COGNOME; in tal senso, quanto al rapporto con il COGNOMEo, deponevano i con enuti di altra conversazione intercorsa tra quest’ultimo e NOME COGNOMECOGNOME
che lo stesso NOME COGNOMECOGNOME come rilevato anche dalla Corte di cassazione, aveva affermato, nel corso di una conversazione captata, che la ” )cale” di Frauenfeld era un mero distaccamento estero RAGIONE_SOCIALEa “RAGIONE_SOCIALE” di Fab izia e che fu avviciNOME dal titolare di una impresa di autolinee al fine di interce ere presso il titolare di una impresa concorrente per un allineamento dei prezzi raticati per il trasporto di persone NOME tratta Svizzera-Calabria;
che il COGNOMECOGNOME seppure legalmente, deteneva armi che ostentò nel :orso del litigio intercorso con NOME COGNOME in ragione RAGIONE_SOCIALEe mire espansionisti he di NOME NOME RAGIONE_SOCIALE di NOME.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato c e, in tema di presupposti per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, deve intend rsi ci )losa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all inder nizzo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta rolta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fa tuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anch la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedime to riDaratorio con il parametro RAGIONE_SOCIALE‘ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di eperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allar e so :iale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALE comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/199 dep il 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637); poiché inoltre, la nozione di colpa s datéi dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla iparzizione, ai
sensi del predetto primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopi a negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o nor e diciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibil , rEgione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un e rovv?.dimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già e esso.
E’ stato pure affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiu ta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volont riamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervent de l’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia COGNOME in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o ego 3menti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedib le nE gione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un rovv Aimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già e esse (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo di questi princi i di diritto. Ha valutato le condotte su indicate e le ha ritenute gravemente colpose ·ercl – é idonee ad essere oggettivamente interpretate in termini di partecipazione a una c(mpagine associativa di tipo mafioso e sufficienti a creare la falsa rappresentazione lel reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.
Tali argomentazioni non possono essere contrastate – come f il ricorrente sottolineando che, all’esito del giudizio di cognizione, nelle condotte al n iedesimo poste in essere non sono stati ravvisati estremi di reato. Ed invero, non /è alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nel considerare contrarie a regole di cautela condotte che, pur penalmente irrilevanti, siano idonee a sus itarE allarme perché sintomatiche RAGIONE_SOCIALEa partecipazione ad una associazione criminale. A ciò deve aggiungersi che il ricorrente non ha contestato di aver tenuto le con dalla Corte territoriale. Non ha contestato, dunque, di aver intrattenut esponenti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e di aver adottato rituali ti 11 associazione. e otte descritte rap DOrti con ici ci questa
Non vale ad ‘escludere il carattere gravemente colposo di que circostanza che vi sia stato un mutamento nella giurisprudenza di legi alla possibilità di ritenere integrato il reato associativo pur senza l’es te condotte la tinnitì quanto erior zzazione del c.d. metodo mafioso. La regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione, infatti, non può essere invocata in presenza di una cond tta ,, olta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma
neppure a fronte di una condotta consapevole che valutata dal giucice RAGIONE_SOCIALEa riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza sia tale d creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudi?:iaria. In questa prospettiva, ben può essere valutato gravemente colposo un ci mportamento che, pur non integrando estremi di reato, sia gravemente negligente · imprudente e determini una situazione tale da costituire una non voluta, ma preve ibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’ad zionis di u provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata rev ca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203637).
In un caso sovrapponibile a quello oggetto del presente r corso, questa Corte di legittimità ha sottolineato che “diversi orientamenti interpret tivi, 3pecie se ugualmente sostenuti da pronunce di legittimità non conformi tra lo i, consentono alla pubblica accusa di formulare legittimamente l’imputazione e al g udice di disporre la misura cautelare, senza per cìò solo legittimare, in caso di esito assolutorio fonCOGNOME sull’orientamento opCOGNOME, il riconoscimento d I di .itto alla riparazione” (Sez.4, n. 24006 del 24 maggio 2023, COGNOME, Rv. 2 4648, pag. 9 RAGIONE_SOCIALEa motivazione). A tale condivisibile osservazione si deve a giungere che l’evoluzione GLYPH giurisprudenziale GLYPH relativa GLYPH all’applicazione GLYPH di GLYPH un GLYPH filttispecie incriminatrice non è certo idonea ad escludere che un determiNOME c mpo tamento costituisca ragione di prevedibile intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria uale possibile indice RAGIONE_SOCIALEa commissione di un reato e possa, per questo, esser co . isiderato gravemente imprudente.
. In definitiva, essendo incentrato su asseriti vizi applicativi ri ad ipotesi di restrizione personale formalmente ingiusta, laddove concretamente introdotta è evidentemente sussumibile nella divers ingiustizia sostanziale, NOME quale si è correttamente svolto il giudizi ricorso finisce per introdurre in modo inammissibile nel presen legittimità aspetti estranei all’ambito del giudizio di merito al cui intern la decisione impugnata. ollegabili solo la fiittispecie ipotesi RAGIONE_SOCIALEa di merito, il e giudizio di o è s:ata resa
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro tremila favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non potendosi ritenere che lo proCOGNOME il ricorso senza versare in colpa nella determinazione d inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). ricor -ente al a versare in stes ;o abbia ella :ausa di
Le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente non sono dovute in a plicezione del principio secondo il quale la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processali riferitili al a fase d legittimità non è dovuta, nel caso in cui la parte non abbia fornito al un contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del icorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugna ione proposti (principio enunciato con riguardo alla parte civile ed in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, da Sez. U, n. 877 del 14/07/20 2, dep. 2023, COGNOME NOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME).
P.Q.M.
spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in ammende. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento RAGIONE_SOCIALEe favore RAGIONE_SOCIALE GLYPH Cat;sa RAGIONE_SOCIALEe
Così deciso in Roma, li 11 settembre 2024.