Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8633 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8633 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a PAOLA il DATA_NASCITA
Contro:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 24/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in difesa del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME.
Il 19 luglio 2016, il richiedente era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, per il reato di estorsione aggravata in concorso con COGNOME NOME e con il fratello NOME COGNOME. Secondo l’imputazione, i tre avrebbero costretto NOME COGNOME, con gravi minacce, a consegnare somme di denaro in esecuzione di un mutuo a tasso usuraio.
Il Tribunale del riesame, il 27 luglio 2017, sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il 7 giugno 2018 il Tribunale di Paola applicava l’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.
Con sentenza del 4 luglio 2019, divenuta irrevocabile il 16 gennaio 2020, il Tribunale collegiale di Paola assolveva NOME COGNOME per non aver commesso il fatto. Il giudice del merito riteneva che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato non integrasse gli estremi RAGIONE_SOCIALEa partecipazione criminosa, essendosi risolta nella mera presenza, peraltro silente, sui luoghi, senza che da essa potesse desumersi alcuna adesione all’attività delittuosa posta in essere dal fratello NOME.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha escluso il diritto all’indennità, ravvisando una condotta di connivenza connotata da colpa grave.
Il ricorrente era presente quando il fratello NOME si recò presso l’abitazione di COGNOME. In quell’occasione NOME intimò minacciosamente alla vittima di corrispondere le somme dovute. Il collegio distrettuale ha sottolineato come questa presenza, seppur silente, abbia rafforzato la volontà criminosa del fratello, e come la capacità di intimidazione risultasse accresciuta dalla presenza di un complice.
Inoltre, risultava aver presenziato ad altro incontro tra l’estorsore e la vittima, questa volta incontrata occasionalmente.
2. NOME COGNOME affida il ricorso ai seguenti motivi.
Con unica censura denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Osserva che il Tribunale di Paola lo ha assolto in quanto la sua condotta si era risolta nella mera presenza silente sui luoghi, senza alcuna adesione all’estorsione.
Sostiene che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha erroneamente qualificato come connivenza passiva un comportamento privo degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa suddetta ipotesi.
Contesta la ricostruzione fattuale operata nell’ordinanza impugnata.
Dall’ordinanza di custodia cautelare emergerebbe che, nel primo incontro del 29 dicembre 2015, egli era presente solo al momento RAGIONE_SOCIALE‘arrivo presso l’abitazione di COGNOME, senza aver assistito al colloquio tra la vittima e il fratello NOME. Il colloquio sarebbe avvenuto all’esterno del veicolo e senza la sua partecipazione.
Analogamente, nel secondo incontro, avvenuto il 26 febbraio 2016 presso il bar Paradise, il ricorrente sarebbe rimasto all’interno RAGIONE_SOCIALE‘autovettura mentre il fratello scendeva per parlare con NOME.
Secondo la difesa, il richiedente -come accertato in sentenza -nel primo caso si è limitato ad accompagnare il fratello presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALEa vittima; nel secondo, sarebbe stato casualmente presente in auto, senza alcuna consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘estorsione perpetrata dal fratello.
Conclude per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, osservando che, se la sua presenza avesse effettivamente rafforzato il proposito criminoso del correo, sarebbe emersa un’ipotesi di concorso morale e si sarebbe pervenuti a una condanna.
La sua condotta, pertanto, non avrebbe potuto ingenerare la falsa apparenza di colpevolezza necessaria a giustificare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Il Procuratore generale deposita requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in difesa del RAGIONE_SOCIALE resistente, deposita memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. In via preliminare, va ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di accertare, con valutazione ex ante -e secondo un percorso logicomotivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito -non se la condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082).
In sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo al sorgere del diritto azioNOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., non viene dunque in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale. Rileva,
piuttosto, la verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una condotta del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, un grave quadro indiziante il suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine. Con specifico riferimento alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni ambigue, va ribadito che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi fini che qui rilevano (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; Sez. 4, n. 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898).
Il giudice, inoltre, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808), e apprezzare in modo autonomo e completo il materiale disponibile, con particolare attenzione alla sussistenza di condotte rivelatrici di eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento raggiunto una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458).
1.2. Nel caso in esame il ricorrente sostiene di non aver assistito agli episodi di minaccia posti in essere dal fratello, di non essere stato a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘attività estorsiva e di essere rimasto estraneo ai colloqui, limitandosi ad accompagnare il fratello in auto senza partecipare ai fatti.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha descritto gli incontri tra l’estorsore e la vittima, cui presenziò l’odierno richiedente, secondo la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa ordinanza cautelare non esclusa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione.
Nell’ordinanza del GIP, richiamata anche dallo stesso ricorrente, con riferimento al primo episodio, avvenuto il 29 dicembre 2015, si evidenziava che entrambi i fratelli si recarono presso l’abitazione di NOME COGNOME. Quest’ultimo riferì con chiarezza: “In casa, all’arrivo dei fratelli COGNOME era presente anche mia moglie”. Aggiunse: “Dopo questa affermazione, COGNOME NOME ed il di lui fratello NOME si sono allontanati dalla mia abitazione e sono andati via” (verbale di sommarie informazioni del 29 febbraio 2016, riportato alle pagine 302 e 303 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza custodiale).
Nel secondo episodio, avvenuto il 26 febbraio 2016 presso il bar ‘ Paradise ‘ , NOME COGNOME guidava l’autovettura sulla quale viaggiava insieme al fratello NOME. In tale occasione, avendo casualmente incontrato NOME COGNOME, NOME scese dal veicolo e di nuovo reiterò le minacce estorsive alla vittima.
La motivazione, specialmente in relazione al primo episodio, è pienamente conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparazione per ingiusta detenzione.
Va sottolineato che il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n.7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547; Sez. 4, n. 45418/2010 cit.; 37528/2008 cit.).
Nel caso in esame -come correttamente osservato nell’ordinanza impugnata -ricorrono gli elementi per configurare la connivenza connotata da colpa grave, sinergica rispetto all’emissione del titolo custodiale.
Secondo la ricostruzione accolta dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, NOME COGNOME accompagnò il fratello presso l’abitazione RAGIONE_SOCIALEa vittima; assistette personalmente all’incontro in cui fu posta in essere la condotta estorsiva; e rimanendo silente, non interruppe le azioni del fratello e non espresse alcun dissenso verbale.
Non manifestamente illogica appare la motivazione secondo cui il descritto comportamento tenuto dall’istante , non escluso dal giudizio assolutorio, ha ingenerato, con colpa grave, l’apparenza di una sua partecipazione all’estorsione, che ha contribuito all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
D’altro canto, il ricorrente propone una ricostruzione alternativa che, nella sostanza, mira a reintrodurre il vaglio sulla partecipazione al reato, secondo quanto statuito dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione che comunque sottolineava la sua ‘presenza, peraltro silente’.
Questa operazione è del tutto estranea al giudizio di riparazione, il quale postula un ‘autonoma valutazione ex ante in ordine alla sussistenza di una condotta gravemente colposa, purché non esclusa nel merito, che ha dato causa all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non vanno liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, senza confrontarsi con i motivi di ricorso, e quindi senza offrire un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME, non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così è deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME