Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39628 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, sottoposto dal 09/07/2012 al giorno 11/12/2012 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in forza di ordinanza del Giudice per le indagin preliminari del Tribunale di Napoli per i delitti di cui agli artt. 416, 110 e 479 c pen. L’assoluzione – decisa con la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il 05/12/2018, divenuta irrevocabile il 20/04/2019 – trovava ragione nel rilievo che l’imputato non risultava coinvolto nelle singole vicende di falsa certificazione i contestazione, anche quando si occupò di organizzare i funerali, non risultando che fosse al corrente RAGIONE_SOCIALEa falsità dei certificati.
1.2. Sulla base di documenti ed intercettazioni telefoniche era emerso che, in una pluralità di casi di morte naturale di persone residenti a Napoli, il certificato di mo era stato redatto da medici compiacenti su richiesta RAGIONE_SOCIALEe imprese di RAGIONE_SOCIALE funebri incaricate dei funerali, senza che detti medici avessero personalmente constatato la morte. L’intermediario sarebbe stato tale COGNOME NOME, che avrebbe ricevuto dalle imprese di RAGIONE_SOCIALE funebri i dettagli relativi al defunto e al funerale e li avrebb girati ai medici competenti per ottenere da costoro la certificazione di morte compiacente, resa in assenza di effettivo accertamento del decesso previa visita del cadavere. In sede di interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen., l’odierno ricorrente aveva dichiarato di conoscere l’IncoroNOME ma che questi non aveva mai lavorato per lui, tranne che in quell’unica occasione di cui alla telefonata intercettat n. 813 del 16/01/2010, in cui l’aveva chiamato per chiedergli di occuparsi di una pratica e RAGIONE_SOCIALEa relativa documentazione, non potendo disporre di collaboratori che se ne potessero occupare.
Avverso la prefata ordinanza propone ricorso il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato che solleva due motivi, trattati congiuntamente, con cui deduce il travisamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie emerse nel giudizio di cognizione, atteso che il ricorrente, nel citato interrogatorio, pur avendo ammesso di conoscere l’IncoroNOME, aveva detto di aver interagito con lui in una sola occasione. L’erronea lettura, operata dalla Corte di appello del verbale RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dall’istante contrasta con le risultanze su cui il Tribunale ha fondato la sentenza di assoluzione; nonché l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
In data 13/03/2024 è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per conto del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte territoriale ha correttamente esamiNOME la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiu detenzione, la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorit giudiziaria, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Il concetto di colpa c assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quodplerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interess campo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Va inoltre considerato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi ha patit la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, insomma,
si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bens al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natur civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, COGNOME ed altri).
Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei menzionati principi, avendo motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere dall’istante ad ingenerare nel Giudice, che emise il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, i convincimento di una probabile partecipazione alla contestata associazione a delinquere. Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha in particolare ravvisato la colpa grave, ostativa all’invocato indennizzo, nella conversazione telefonica n. 813 del 16/01/2010 (evidenziata anche nell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva confermato la misura in essere) in cui il COGNOME informava l’COGNOME di tutti dettagli necessari per la compilazione del certificato di morte, ivi compresa la causa presunta, senza che vi fosse alcuna ragione per cui l’imprenditore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE funebri dovesse riferire ad un privato tali dettagli, richiedendo e ricevendo dal privato assicurazione circa il fatto che quelle indicazioni sarebbero state trasfuse in un certificato che gli sarebbe stato consegNOME dallo stesso privato il giorno dopo, in tempo per il funerale, direttamente presso i locali RAGIONE_SOCIALE‘impresa. Il Gip dunque, s legge nell’ordinanza impugnata, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘accertata realtà di certificati di mort redatti da medici compiacenti senza visita RAGIONE_SOCIALEa salma, nonché RAGIONE_SOCIALEa costante attività di intermediario svolta RAGIONE_SOCIALE‘IncoroNOME in relazione ad una pluralità di episodi relati a diverse imprese funebri, fondatamente ritenne che anche l’odierno ricorrente fosse implicato nel complesso contesto di certificazioni false. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che sono liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore