Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 maggio 2018, la Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda, formulata da NOME COGNOME, per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere dal 20 gennaio 2010 al 1° settembre 2010.
La misura fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con ordinanza del 30 novembre 2009, per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. che COGNOME avrebbe commesso, quale partecipe RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di tipo camorristico denominata «RAGIONE_SOCIALE»: reinvestendo stabilmente nella propria attività imprenditoriale i proventi dei reati posti in essere dall’organizzazione; fornendo stabilmente l’organizzazione di schede ed apparecchi cellulari; utilizzando la propria casella di posta elettronica come recapito di messaggi destinati a COGNOME NOME; fittiziamente attestando rapporti di collaborazione lavorativa presso l’azienda da lui gestita di congiunti ed esponenti di spicco RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione al fine di consentire loro di ottenere la modifica del luogo di detenzione domiciliare.
Con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli RAGIONE_SOCIALE‘8 febbraio 2011 – emessa all’esito di giudizio abbreviato – COGNOME è stato assolto dall’imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto. La sentenza di assoluzione è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 29 aprile 2013, divenuta irrevocabile il 10 febbraio 2014.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando che, secondo i giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione, le emergenze investigative dimostravano una vicinanza tra NOME COGNOME e NOME COGNOME e la disponibilità di quest’ultimo a fare cortesie al primo. Secondo la Corte territoriale (pag. 7 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza) tal comportamenti, pur valutati inidonei a provare l’adesione di COGNOME al programma criminoso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, essendo funzionali a favorire un soggetto che nella RAGIONE_SOCIALE rivestiva un ruolo apicale, erano potenzialmente idonei ad essere percepiti come «complicità o contiguità» alla RAGIONE_SOCIALE e «a indurre in errore l’autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con speci riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare». Si tratta, dunque, di comportamenti che integrano una colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Per mezzo del difensore munito di procura speciale, COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, articolando tre motivi, che seguito si riportano, nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo, la difesa deduce violazione di legge per carenza assoluta di motivazione. Sostiene che l’ordinanza impugnata si sarebbe limitata ad elencare i fatti oggetto di imputazione e avrebbe omesso di considerare: da un lato, che la condotta per la quale COGNOME è stato sottoposto alla custodia cautelare consisteva nell’aver aperto un negozio di informatica – reinvestendo i proventi di attività illecite – per procedere ad ulteriori reinvestimenti e il giudizio di cogniz ha escluso che ciò fosse avvenuto; dall’altro, che la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe ulteriori attivi contestate (consistite nel rifornire gli associati di telefoni cellulari e simu l’assunzione di esponenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o di loro familiari) era modesta sicché quelle condotte non avrebbero giustificato l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura.
La difesa ricorda che, come accertato nel giudizio di cognizione, COGNOME aveva aperto il negozio di informatica utilizzando denaro ricevuto in prestito dai familiar ne era l’unico proprietario e vi svolgeva normali attività commerciali non significative del coinvolgimento in un RAGIONE_SOCIALE camorristico (vendita di videogiochi, vendita e riparazione di computer e stampanti, fotocopiatura di testi, invio e ricezione di fax).
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatt che altri dati indiziari valorizzati nell’ordinanza custodiale sono stati smentiti giudizio di cognizione. Quell’ordinanza riferiva infatti: che, in un’auto condotta da NOME COGNOME, erano stati rinvenuti (occultati sotto uno dei sedili anteriori) codice fiscale intestato a COGNOME e una patente di guida, priva di fotografia, pure intestata a lui; che un’autovettura moRAGIONE_SOCIALEo Golf (in tesi accusatoria nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME)k era di proprietà di COGNOMECOGNOME Nel giudizio d cognizione è emerso, invece, che quei documenti erano riferibili a un omonimo e che l’auto utilizzata dalla famiglia COGNOME non era intestata a COGNOME, ma a terza persona. Quanto alla richiesta di assunzione fittizia di dipendenti, la difesa osserva che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, questa richiesta, proveniva da NOME COGNOME e riguardava la moglie di lui (NOME COGNOMECOGNOME, ma ad essa COGNOME oppose un rifiuto, come dimostra il fatto che in concreto, l’esercizio commerciale gestito dall’odierno ricorrente non risulta aver mai avuto dipendenti.
Secondo il ricorrente, il diritto all’indennizzo sarebbe stato escluso sol perché COGNOME si rese disponibile ad acquistare per conto di NOME COGNOME due telefoni cellulari e a ricevere, sul proprio indirizzo di posta elettronica (o comunque su indirizzi di posta elettronica cui aveva accesso dal proprio computer), e-mail
destinate a COGNOME: cortesie che il titolare di un negozio di informatica può adoperare nei confronti di un cliente senza che in questo sia dato ravvisare una colpa grave.
In sintesi, la difesa sostiene che la Corte territoriale avrebbe attribuit carattere gravemente colposo alla disponibilità manifestata da COGNOME nei confronti di COGNOME senza tenere conto che, secondo quanto accertato nel giudizio di cognizione, l’attività commerciale gestita dall’odierno ricorrente non era stata aperta riciRAGIONE_SOCIALEdo denaro proveniente dal RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE» e non era destinata al reimpiego di quel denaro. La Corte territoriale avrebbe trascurato, inoltre, che nel giudizio di cognizione, non sono emersi altri rapporti tra la famigli COGNOME e NOME COGNOME che quelli risultanti dalle conversazioni intercorse tra lo stesso COGNOME e NOME COGNOME. La motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata sarebbe dunque apodittica, non avendo spiegato perché, in un tale contesto, sarebbe gravemente imprudente essersi prestato a ricevere mail per conto di un cliente o ad acquistare per lui due telefoni cellulari.
3.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. La difesa sostiene che la motivazione fornita dalla Corte di appello quanto al nesso causale tra la condotta riferibile a COGNOME e la detenzione subita è carente. La misura cautelare, infatti, fu disposta perché si riteneva che l’esercizio commerciale gestito da COGNOME reimpiegasse i proventi RAGIONE_SOCIALEe attività del RAGIONE_SOCIALE. Ipotesi che il giudizio di cognizione ha smentito in termini esplic
Ponendosi in questa prospettiva il ricorrente osserva:
che la documentazione dalla quale risulta che il negozio fu acquistato da COGNOME grazie a prestiti ricevuti dai familiari fu depositata nell’ufficio del Giudi per le indagini preliminari, unitamente alla richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, in data 29 marzo 2010, sicché, almeno a partire da quella data, il principale indizio a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagato doveva ritenersi venuto meno;
che, come emerso nel giudizio dì cognizione, COGNOME COGNOME a COGNOME di assumere fittiziamente la moglie, ma non risulta che COGNOME abbia accettato e non si vede come tale comportamento possa essere considerato imprudente, essendo invece significativo del fatto che COGNOME non era affiliato al RAGIONE_SOCIALE. Se così fosse stato, infatti, e se NOME COGNOME fosse stato il proprietario effettivo del negozio, avrebb impartito un ordine a COGNOME e ad esso l’odierno ricorrente non avrebbe potuto opporsi.
3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione agli artt. 314 e 64, comma 3, cod. proc. pen. Si duole che l’ordinanza di rigetto abbia fatto menzione RAGIONE_SOCIALEa scelta compiuta dall’indagato di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere. Osserva che tale scelta fu determinata dal fatto che la misura fu eseguita a Genova e l’interrogatorio avvenne per rogatoria senza che il difensore avesse potuto «approfondire col suo assistito gli aspetti di una vicenda che, al
momento, sembrava complessa». Ricorda che, dopo l’entrata in vigore del d.lg 8 novembre 2021 n. 188, l’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facoltà d all’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. non può incidere sul dir riparazione.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scr chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 20 agosto 2024, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispet giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una cond gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno i giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considera soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzio durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una cond dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perd ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, N Rv. 257606).
L’ autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la ripara RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprud legittimità e non solo dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sopra richiamata.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è de autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagi diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla bas
stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 3950 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabil con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non ril se quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto i quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 de 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
L’affermazione secondo la quale, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità.
4. Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte territoriale ha negato il diritto all’indennizzo valorizzando comportamenti la cui sussistenza non è stata esclusa dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione. L’ordinanza impugnata riferisce che, secondo quanto testualmente affermato dalla sentenza di assoluzione (riportata a pag. 5 del provvedimento impugnato), gli elementi acquisiti «dimostrano sicuramente una vicinanza tra COGNOME NOME e COGNOME NOME e la disponibilità di quest’ultimo ad effettuare RAGIONE_SOCIALEe cortesie al COGNOME. Tali comportamenti, tuttavia, non sono idonei a provare l’adesione ad un programma criminoso, potendo al più, ove meglio contestualizzati, essere qualificati alla luce del reato di favoreggiamento a favore di COGNOME NOME».
5. Non è controverso che i comportamenti così descritti siano stati «accertati o non negati» nel giudizio di cognizione e le argomentazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata per sostenere che si trattò di condotte gravemente imprudenti non possono ritenersi carenti, né presentano profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. In particolare, non è illogico o contraddittorio aver riten che i contatti intrattenuti tra COGNOME e NOME COGNOME, poiché non sporadici e confidenziali, potevano essere percepiti come indicativi di contiguità con l’RAGIONE_SOCIALE nella quale NOME COGNOME rivestiva un ruolo apicale.
L’ordinanza impugnata sottolinea (pag. 4): che tra COGNOME e COGNOME vi furono contatti non sporadici; che COGNOME non ebbe remore a chiedere a COGNOME di predisporre una busta paga per la moglie NOME COGNOME simulando la sua assunzione; che COGNOME riceveva la posta elettronica su caselle alle quali COGNOME aveva accesso e tale accorgimento era evidentemente funzionale a rendere più sicura tale corrispondenza in caso di controlli e perquisizioni; che anche la richiesta di «recarsi celermente ad acquistare due telefoni cellulari» dei quali COGNOME aveva urgente bisogno, prontamente accolta da COGNOME, dimostra una rapporto confidenziale e di fiducia reciproca. Secondo la Corte territoriale (pag. 7 RAGIONE_SOCIALEa motivazione), poiché COGNOME «rivestiva una posizione apicale all’interno del gruppo criminale operante in un ambito territoriale in cui era diffusa la sua notorietà» tal condotta di collaborazione, con la quale COGNOME fornì supporto a COGNOME adempiendo le incombenze affidategli, fu gravemente imprudente perché «oggettivamente funzionale a favorire un soggetto apicale di un’RAGIONE_SOCIALE e all’agevolazione RAGIONE_SOCIALEe attività da costui poste in essere e, quindi, potenzialmente idonea ad essere percepita come complicità o contiguità e a indurre in errore l’autori giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi» del reato associativo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il giudizio di cognizione ha escluso che nell’esercizio commerciale gestito da COGNOME fossero stabilmente reinvestiti i proventi RAGIONE_SOCIALE‘attività delittuosa del cla camorristico «RAGIONE_SOCIALE», ma ha accertato un rapporto confidenziale
e non occasionale tra COGNOME e un esponente di vertice del RAGIONE_SOCIALE e proprio in questo comportamento la Corte territoriale ha ravvisato la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Non è revocabile in dubbio che tale comportamento abbia dato causa alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale. Come l’ordinanza impugnata non manca di sottolineare, infatti, quando COGNOME documentò di aver rilevato l’esercizio commerciale grazie ai prestiti ricevuti dai familiari, il Tribunale del riesame n prese atto, ma – pur valutando cessate le esigenze cautelari – non ritenne che fosse venuto meno il grave quadro indiziario raccolto a carico RAGIONE_SOCIALE‘indagato, costituito dall’utilizzo RAGIONE_SOCIALEa posta elettronica nell’interesse di NOME COGNOME dall’acquisto su sua richiesta di utenze cellulari e dalla fittizia attestazione rapporti lavorativi con persone collegate a COGNOME o suoi congiunti.
Si osserva in proposito che la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo la quale COGNOME non accolse la richiesta di COGNOME COGNOME gli chiedeva di predisporre una busta paga per la moglie, si esaurisce in una mera allegazione. Si fonda infatti sulla constatazione che COGNOME non ha assunto NOME COGNOME e non ha mai avuto dipendenti, ma ciò non esclude che false buste paga possano essere state predisposte e, secondo l’ordinanza impugnata (non contrastata sul punto dal ricorrente), il giudizio dì cognizione non ha escluso che ciò sia avvenuto.
A tali considerazioni si deve aggiungere che non è illogico né contraddittorio aver ritenuto incompatibile con un normale rapporto tra negoziante e cliente (tanto più ove questi sia un esponente di spicco RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata locale) la richiesta di favori consistenti nel ricevere la posta elettronica indirizzata al clie nel predisporre false buste paga o nell’acquistare telefoni cellulari consentendo poi al cliente così favorito di utilizzarli liberamente.
6. La tesi secondo la quale un tale comportamento può integrare gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’equo indennizzo è coerente con l’orientamento costante di questa Corte di legittimità, secondo il quale le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all’ambiente criminale possono facilmente indurre l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al reato o RAGIONE_SOCIALE‘appartenenza ad una compagine associativa, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.
A ciò deve aggiungersi che la regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che – valutata dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza – sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. Invero, il principio di autoresponsabilità, più volte richiamato dalla giurisprudenz di legittimità in questa materia, porta a ritenere gravemente colposo un comportamento che, pur non integrando estremi di reato, ponga in essere – per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanz nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, basta osservare che l’ordinanza impugnata non ha ravvisato profili di colpa nella scelta di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere adottata da COGNOME in sede di interrogatorio di garanzia e si è limitata a riferire che questo è avvenuto. Si tratta, dunque, di un dato obiettiv che la Corte di appello ha riferito senza trarne conseguenze sotto il profilo del diritto all’equo indennizzo, sicché la disposizione di cui all’art. 314, comma 1 ultima parte, cod. proc. pen. (introdotta dal d.lgs. n. 188/2021) non è stata i alcun modo disattesa.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALEo resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare princi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività dirett contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713 e, da ultimo, Sez. 1J, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, pag. 23 e 24 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese al RAGIONE_SOCIALEo resistente.
Cosi deciso il 25 settembre 2024