Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20778 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME per il periodo di custodia cautelare in carcere applicata dal 17/06/2017 (a seguito di convalida di arresto in flagranza eseguito il 15/06/2017) sino al 25/07/2017 e, successivamente, di arresti domiciliari applicati da tale data sino al 31/10/2017, quando la misura custodiale era stata sostituita con quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione alla polizi giudiziaria; in riferimento a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato previsto dagli artt. 73, comma lbis e 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, in quanto l’istante era stato ritenuto gravemente indiziato RAGIONE_SOCIALE‘illeci detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso complessivo di kg 950, rinvenuta in un fabbricato ubicato in Peschici, località Buria, in uso al ricorrente e di proprietà del padre; imputazione dalla quale il ricorrent era stato assolto con sentenza del GUP presso il Tribunale di Foggia del 27/04/2018, divenuta irrevocabile 1’11/10/2018
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo al ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta.
In particolare, ha rilevato che – sulla base RAGIONE_SOCIALEe stesse dichiarazioni res dal ricorrente già nell’immediatezza RAGIONE_SOCIALE‘arresto – lo stesso aveva riconosciuto di avere consegnato le chiavi del predetto immobile ad alcuni pregiudicati di Vieste, quali NOME COGNOME e NOME COGNOME, da lui stesso conosciuti quali malavitosi, ponendo quindi in essere un logico antecedente fattuale affinché si sviluppassero i fatti oggetto del procedimento e da porre in sicuro rapporto concausale con la sua detenzione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen., in punto di valutazione del presupposto ostativo rappresentato dalla colpa grave del richiedente; nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione – sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.in riferimento al medesimo presupposto.
Ha dedotto che la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte si sarebbe fondata su una premessa storica errata, ovvero quella in base alla quale il ricorrente avrebbe
riconosciuto come “malavitosi” i soggetti cui aveva consegnato le chiavi del locale; risultando dai verbali di spontanee dichiarazioni rese dopo l’arrest che il ricorrente aveva conosciuto NOME, NOME e COGNOME all’interno di un villaggio turistico ove si erano mostrati interessati all’acquisto di u imbarcazione ivi custodita; e che, solo dopo che i predetti avevano visionato la stessa imbarcazione, era avvenuta la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa chiavi RAGIONE_SOCIALEo stabile; ha altresì dedotto che, sin dal momento del suo arresto, i ricorrente si era attenuto al dovere inderogabile di buona fede e solidarietà, ponendo a disposizione RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente tutti gli elementi conoscitivi in suo possesso.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRI’TTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiust carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale
yy condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto ch abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, COGNOME Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).
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Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine d controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazio (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizion ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta i esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente
che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, COGNOME, RV. 247664); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considera dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
In particolare – in riferimento a un elemento fattuale che appare specificamente rilevante nel caso di specie – questa Corte ha precisato che, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘indagato, ostativa all’indennizzo, il comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull’evento RAGIONE_SOCIALEa carcerazione preventiva, qualora valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà (Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, COGNOME, Rv. 283411).
GLYPH In riferimento alla valutazione di merito relativa al predetto presupposto, deve ritenersi che la Corte territoriale si sia – sia pure co sintetica motivazione – adeguatamente confrontata con i principi prima riassunti.
In particolare, la Corte ha dato atto RAGIONE_SOCIALEa circostanza – comunque emergente in modo univoco dagli stessi atti cui ha fatto riferimento il ricorrente – rappresentata dal comportamento incauto tenuto dall’imputato; il quale risulta avere fornito la disponibilità di un proprio immobile, mediante la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe chiavi di ingresso, nei confronti di tre soggett di cui (come allegato nello stesso ricorso per cassazione) lo stesso non conosceva neanche le esatte generalità.
Si tratta di una condotta che la Corte – con motivazione non manifestamente illogica – ha ritenuto connotabile come evidentemente incauta e da porre in sicuro rapporto sinergico con la detenzione subìta, determinata dal ritrovamento nel locale di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente.
A tale proposito va ricordato che, in sede di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per ingiusta detenzione, è sufficiente che la colpa grave sia
Ì
stata anche una causa solo concorrente e non esclusiva rispetto all’adozione del provvedimento limitativo (Sez. 4, n. 9213 del 04/02/2010, NOME, Rv. 246803; Sez. 3, n. 48321 del 17/05/2016, NOME, Rv. 268494; Sez. 3, n. 25653 del 11/05/2022, Sassano, Rv. 283621 – 02).
Nel caso di specie, quindi, la Corte ha ritenuto – con valutazione di fatto non censurabile in questa sede e con motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità – che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato sia stata connotata da colpa grave e che la stessa si sia posta in diretto rapporto causale con la detenzione subita.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente in questo grado di legittimità e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente liquidate in euro mille.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 19 aprile 2024
Il Presidente