Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44652 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9.05.2023 la Corte d’appello di Bari ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da COGNOME NOME in relazione al periodo in cui la stessa era stata sottoposto alla misura cautelare in carcere a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del GIP di Trani del 30.04.2021, con riferimento al reato di concorso illegale di sostanza stupefacente con il figlio COGNOME NOME, commesso in Andria il 27.04.2011; la misura cautelare veniva poi modificata in arresti domiciliari a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale del riesame di Bari, misura revocata poi dal Giudice di Trani il 28.03.2012 a seguito del deposito da parte RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione confessoria di COGNOME che assumeva su di sé la responsabilità penale RAGIONE_SOCIALE‘illecita detenzione. L’istante è stata assolta perché il fatto non sussiste in data 14.09.2018.
2.La Corte di merito ha disatteso la richiesta RAGIONE_SOCIALEa sunnominata avendo ritenuto gravemente colposa la sua condotta in quanto il notevole quantitativo di stupefacente era stato rinvenuto all’interno RAGIONE_SOCIALE‘abitazione di entrambi e, mentre gli operanti in sede di perquisizione invitavano il COGNOME a scendere dal lato posteriore RAGIONE_SOCIALE‘abitazione, veniva lanciato un involucro che conteneva la sostanza stupefacente e l’unica persona in casa al momento era proprio l’istante che, nell’interrogatorio di garanzia aveva invece negato di aver effettuato il lancio e dichiarato di ignorare che il figlio spacciasse droga, anche se aveva ammesso che era l’unica persona presente in casa al momento RAGIONE_SOCIALE‘intervento dei carabinieri.
Nella successiva dichiarazione confessoria resa da COGNOME risultava che quest’ultimo prima di scendere di casa dopo la perquisizione a seguito RAGIONE_SOCIALE‘invito dei carabinieri operanti, aveva incaricato la madre di gettare l’involucro dalla finestra e comunque aveva affermato che la madre era estranea al concorso nella detenzione illecita.
La condotta così delineata, sebbene in sé non penalmente rilevante, ha indotto la Corte di merito a ravvisare, gli estremi RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto.
Avverso la suddetta ordinanza ricorre COGNOME NOME, con atto che articola due motivi;
-con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa colpa grave: nella specie, sostiene che la Corte di appello non ha adeguatamente motivato in punto di colpa grave omettendo di valutare le ragioni assolutorie RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito; di aver dato valenza al cd. mendacio in sede di interrogatorio di garanzia allorché la ricorrente ha negato l’addebito affermando di nulla sapere RAGIONE_SOCIALE‘attività di spaccio del figlio;
-con il secondo motivo lamenta carenza di motivazione in relazione alla mancata qualificazione RAGIONE_SOCIALEa colpa lieve
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga rigettato; con memoria scritta, l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto che il ricorso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é infondato, al limite RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità. I motivi possono essere valutati congiuntamente in quanto strettamente connessi. 2.Giova ricordare che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Preme pure evidenziare che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa possibile comune derivazione RAGIONE_SOCIALEa “ingiustizia” RAGIONE_SOCIALEa misura da elementi emersi successivamente al momento
RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione; che l’elemento RAGIONE_SOCIALEa accertata “ingiustizia” RAGIONE_SOCIALEa custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l’oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogn sua estrinsecazione “del limite RAGIONE_SOCIALEa non interferenza causale RAGIONE_SOCIALEa condotta del soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEa custodia” (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”. Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicannente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determiNOME l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale.
2.1. Orbene, la valutazione espressa nel caso di specie dalla Corte territoriale si colloca nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento ora richiamato.
Il percorso argomentativo sviluppato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nella pars construens, tiene conto degli dei fatti storici, non smentiti dai giudici di merito, riguardanti le circostanze in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente in sede di perquisizione, a seguito del lancio dalla finestra RAGIONE_SOCIALE‘abitazione dove si trovava la ricorrente, e il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALEa COGNOME che non si è limitata al silenzio ma ha negato di aver lanciato l’involucro dalla finestra rafforzando nel gip la convinzione RAGIONE_SOCIALEa complicità nelle attività illecite del figlio; tanto che la s posizione processuale si è chiarita dal punto di vista cautelare solo allorchè il figlio ha prodotto la dichiarazione confessoria in cui ha chiarito il ruolo RAGIONE_SOCIALEa madre che aveva gettato l’involucro dalla finestra per esaudire una sua esplicita richiesta. Vanno ribaditi i principi recentemente affermati da questa Corte secondo cui in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad
opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art.
64, comma 3, lett. b) cod. proc. Pen. Sez. 4 – , Sentenza n. 3755 del 20/01/2022 Cc. (dep. 03/02/2022) Rv. 282581 – 01.
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il comportamento reticente tenuto dall’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, in quanto condotta equivoca ed ambigua non equiparabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe facoltà difensive. Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 Cc. (dep. 29/07/2022 )Rv. 283453
2.2. In conclusione il provvedimento in esame appare coerente rispetto al quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine all valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Le condotte sopra indicate se non sono state ritenute sufficienti ad integrare quel contributo qualificante alla condotta delittuosa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti sono elementi che la Corte territoriale, in maniera congrua e logica, ha valorizzato per ritenere la condotta del ricorrente gravemente ostativa in quanto sul piano logico si è presta ad essere contigua o connivente a quella criminale e comunque idonea ad indurre in errore l’Autorità Giudiziaria nell’emissione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, peraltro avvalorata anche dalla pronuncia del Tribunale del riesame.
Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.IM.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in euro mille.
Così deciso in Roma il 17.10.23