Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMMISSO NOME NOME a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Reggio Calabria.
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 23 gennaio 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere subita dal 12 dicembre 2019 al 16 febbraio 2022. La misura fu disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria per la ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in
relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., fu confermata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 309 cod. proc. pen., e fu mantenuta all’esito del giudizio di primo grado, conclusosi con una condanna. COGNOME è stato assolto dall’imputazione ascrittagli con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria del 16 febbraio 2022 ed è stato conseguentemente posto in libertà. La sentenza di assoluzione è divenuta definitiva il 4 giugno 2022.
Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
Il difensore osserva che, nel giudizio dì cognizione, i due dialoghi che la Corte di appello ha valutato gravemente colposi sono stati considerati obiettivamente «innocui» e sono stati ritenuti indizianti dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela e gravemen colposi dai giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sulla base di un duplice pregiudizi conseguente al fatto che NOME COGNOME ha riportato una condanna definitiva per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis cod. pen. ed è figlio di NOME COGNOMECOGNOME accusato di aver capeggiato l’omonima cosca, ma assolto in sede di revisione da questa accusa per la quale aveva subito condanna.
Secondo la difesa, le conversazioni di cui si tratta, come interpretate dal sentenza di assoluzione, non avevano alcun significato di appartenenza RAGIONE_SOCIALE. La difesa osserva che, come sottolineato dai giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione, le attività intercettazione, pur protratte nel tempo, non hanno portato a risultati ulterior lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa vicenda non ha consegNOME alcun ruolo attivo RAGIONE_SOCIALE‘imputato, né ha restituito alcuna condotta di condizionamento nella scelta o nell’imposizione degli acquirenti. Sottolinea, inoltre, che, come la sentenza di assoluzione ha pos in luce, pur avendo appreso che anche i suoi familiari erano interessat all’operazione commerciale, dopo i colloqui di cui si è detto, NOME COGNOME non COGNOME interessò ulteriormente alle trattative per l’acquisto del distributore.
In tesi difensiva, a ciò deve aggiungersi che, già nell’interrogatorio garanzia, l’odierno ricorrente si era dichiarato estraneo all’associazione e ave escluso che le conversazioni intercettate fossero manifestazione del potere di condizionare l’esito RAGIONE_SOCIALEa trattativa commerciale e persino RAGIONE_SOCIALEa volontà interferire in quella trattativa. Si tratterebbe, dunque, di conversazioni riconduci a rapporti personali, del tutto svincolate da attività criminose altrui, manifestamente illogico aver considerato gravemente colpose; conversazioni RAGIONE_SOCIALEe quali, sin da subito, l’indagato ha fornito una spiegazione, sicché il manteniment RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, protrattasi fino alla pronuncia di assoluzione intervenuta in grado di appello, non era giustificato e non può dirsi che COGNOME lo abbia determiNOME con la propria condotta processuale.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritt9 chiedendo il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Con memoria del 25 settembre 2025 la difesa ha replicato al PG insistendo per l’accoglimento dei motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto ai giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misur cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, può a prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazion soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in qua l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoría, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautel potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbi contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv. 247663). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’autonomia esistente tra il giudizio penale e il successivo giudizio per l riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata da giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sopr richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tu autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base de stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vagl
caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Rv. 276859).
L’affermazione secondo la quale, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità.
4. La motivazione del provvedimento impugNOME sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda che, come documentato dalle conversazioni intercettate e come anche la sentenza di assoluzione ha riconosciuto, alcuni appartenenti alla «RAGIONE_SOCIALE» si rivolsero a NOME COGNOME per ottenere informazioni attendibili sul territorio e sulle persone di Siderno. Valuta poi questo dato e lo considera significativo del fatto che COGNOME godeva «di una certa considerazione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata, certamente maturata dalla precedente condanna, dai trascorsi carcerari, dal fatto di essere figlio di COGNOME NOME».
L’ordinanza impugnata sottolinea (pag. 5) che la decisione assolutoria «è stata affidata non ad una smentita degli elementi concreti emersi, bensì, esclusivamente, ad una differente valutazione dei medesimi» e osserva che, anche se non intervenne a condizionare l’aggiudicazione del distributore di carburante, COGNOME era «accreditato» dai suoi interlocutori del «potere di influenzare» l’andamento di questioni come quella che gli fu sottoposta e non fece nulla per sottrarsi a tali richieste o per smentire l’immagine che i suoi interlocutori avevano di lui, perché non negò il proprio ruolo e si trincerò dietro la «formale regolarità commerciale RAGIONE_SOCIALEa vicenda», contraddetta però dall’affermazione «”non disturbiamo a nessuno”». Secondo la Corte di appello, la circostanza che questa frase sia stata «declinata al plurale» è emblematica, perché dimostra che COGNOME non fece nulla per apparire ai propri interlocutori estraneo al contesto associativo evocato dall’oggetto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni. Nello stesso senso depone la frase: «se la prendi stai tranquillo» (con la quale COGNOME disse al cugino di aver risposto ai locresi), che non esprime estraneità alla cosca di riferimento e poteva dunque ben essere interpretata nel senso RAGIONE_SOCIALEa persistente appartenenza ad essa.
5. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura, siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo la Corte territoriale si è allineata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione RAGIONE_SOCIALE‘ambiguità RAGIONE_SOCIALEe condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. COGNOME, infatti, non fece nulla per dissuadere i propri interlocutori dal rivolgersi a lui e non è manifestamente illogico aver ritenuto che il contenuto ambiguo RAGIONE_SOCIALEe frasi pronunciate le rendeva idonee a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.
Le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale per sostenere il caratter gravemente colposo RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere appaiono conformi al principio di autoresponsabilità – più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza d legittimità – in ragione del quale la regola solidaristica sottesa al diritto al riparazione non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che – valutata dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza – sia tale da creare un situazione di allarme sociale che imponga l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria. questo senso, è gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, determini – per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – una situazione tale d costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autori giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libe personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Rv. 203637).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione del spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe stesse. La memoria depositata, infatti, si lim riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzio senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatur RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consenti un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civ cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, de 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 9 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore