Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36680 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36680 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Sezze il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 17/04/2025 dalla Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude sollecitando una declaratoria d inammissibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione sulle spese
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20/02/2024, la Corte di Appello di Roma rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da COGNOME NOME, concernente il periodo di restrizione inframurario e domiciliare sofferto nell’ambito del procedimento a suo carico per i delitti di estorsione aggravata e ricettazione continuata: procedimento definito con sentenza di non luogo a procedere emessa, in data 08/03/2023, dal G.u.p. del Tribunale di Latina.
In accoglimento del ricorso proposto dal COGNOME, tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 6815 del 22/10/2024, dep. 2025.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione con riferimento alle accuse di ricettazione, valorizzando elementi istruttori presi in considerazione dal Tribunale del riesame di Latina, e non esclusi nella sentenza del G.u.p., il quale aveva posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria decisione ex art. 425 cod. proc. pen. l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe risultanze captative poste a sostegno RAGIONE_SOCIALEe ipotesi accusatorie in sede cautelare.
Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza per aver desunto la consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa provenienza delittuosa RAGIONE_SOCIALEe vetture, in capo al ricorrente, unicamente dalla sua esperienza professionale nel settore, circostanza mai valorizzata dai giudici del merito cautelare. Questi ultimi, infatti, avevano invece fatto esclusivo riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni dichiarate poi inutilizzabili dal G.u.p., mentre – con riferimento alle esigenze specialpreventive – avevano valorizzato circostanze relative al capo A), la cui rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione era stata esclusa dalla stessa ordinanza impugnata in questa sede. Si deduce inoltre che la Corte d’Appello non aveva assolto ai doveri motivazionali indicati, in sede rescindente, quanto alla valutazione specifica RAGIONE_SOCIALEe condotte del COGNOME e alla loro incidenza causale nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura detentiva, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEe spiegazioni da lui fornite in sede di interrogatorio.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo incensurabile il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, legittimamente basato sulle dichiarazioni di COGNOME NOME (valorizzate in sede di riesame) che la sentenza assolutoria non aveva considerato, con conseguente piena legittimità del loro apprezzamento nella diversa sede RAGIONE_SOCIALEa riparazione, anche quanto alla ritenuta falsità – sulla scorta di quanto appunto riferito dal COGNOME – RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal COGNOME in ordine alla Fiat 500. Quanto invece alla Peugeot, si sottolinea l’assenza di elementi utili a comprovare la versione difensiva (secondo cui sarebbe stato il ricorrente a sollecitare un controllo RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine circa la regolarità RAGIONE_SOCIALE‘auto), in presenza RAGIONE_SOCIALEe gravi anomalie che caratterizzavano la vettura in questione e la conseguente incensurabilità del ricorso alla massima di esperienza fondata sulla specifica attività professionale del ricorrente. Si evidenzia altresì l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa mancata qualificazione RAGIONE_SOCIALEe condotte del ricorrente, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello, in termini di dolo o colpa grave.
Con memoria ritualmente trasmessa, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato conclude nel senso RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità o del rigetto del ricorso, sollecitando una conseguenziale pronuncia anche quanto alle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
È anzitutto necessario porre in evidenza l’assoluta infondatezza degli assunti difensivi secondo cui, da un lato, il giudice del rinvio avrebbe fondato il nuovo rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione sulla sola base RAGIONE_SOCIALEa “esperienza professionale” del COGNOME, e – d’altro lato – i giudici del merito cautelare avrebbero valorizzato, ravvisando esigenze specialpreventive tali da imporre una misura coercitiva, esclusivamente elementi concernenti l’accusa di ricettazione di cui al capo A), in relazione alla quale la stessa Corte d’Appello, nell’ordinanza impugnata, aveva ritenuto l’insussistenza di risultanze ostative all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione.
invero sufficiente rilevare, a tale ultimo proposito, che il Tribunale del riesame di Roma, nel sostituire la misura carceraria con quella domiciliare, aveva comunque evidenziato (anche) l’esigenza di interrompere l’attività di rivendita di autovetture rubate esercitata dal COGNOME presso il suo autosalone, avuto riguardo anche alla pendenza specifica a suo carico (cfr. pag. 16 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 309 cod. proc. pen., in data 07/05/2021). È
Quanto invece al primo ordine di rilievi difensivi, va evidenziato che la Corte territoriale – lungi dal limitarsi a richiamare, come sostenuto in ricorso, “l’esperienza professionale” del COGNOME – ha fatto buon governo RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento giurisprudenziale secondo cui «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, il giudice può valutare i comportamenti del richiedente, la cui dimostrazione sia tratta da una prova dichiarativa assunta nel giudizio di merito, purchè verifichi che tale prova abbia positivamente superato il vaglio del giudizio di cognizione o, comunque, motivi sull’accertata riferibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa al richiedente, o, ancora, verifichi che quanto dichiarato non sia stato escluso dalla sentenza di assoluzione» (Sez. 4, n. 2202 del 12/01/2022, Sewaneh, Rv. 282570 – 01).
3.1. In particolare, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa nuova decisione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, la Corte territoriale ha per un verso valorizzato le dichiarazioni rese da COGNOME NOME NOME ordine al fatto che la Fiat 500, risultata di provenienza furtiva, gli era stata consegnata personalmente dal
COGNOME, a titolo di parziale pagamento di una Mercedes che, alcuni mesi prima, egli aveva venduto all’autosalone del ricorrente, senza peraltro ricevere il prezzo concordato (cfr. pag. 5 seg. RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, in cui si precisa che il COGNOME, il giorno dopo la consegna, aveva riscontrato plurime anomalie numero di telaio contraffatto, sfumature di colore diverse sulla fiancata, chiave di accensione che non apriva la portiera, ecc. – deponenti per la provenienza furtiva RAGIONE_SOCIALE‘auto),
La Corte d’Appello ha ritenuto – come già aveva fatto il Tribunale del riesame – pienamente attendibile la ricostruzione fattuale offerta dal COGNOME, e conseguentemente del tutto falsa la versione offerta dal COGNOME, stando alla quale egli non avrebbe neppure mai visto la vettura in questione.
È solo in questi limiti che la Corte d’Appello – muovendo appunto dalla ritenuta falsità RAGIONE_SOCIALEa sua versione – ha fatto riferimento all’esperienza professionale del COGNOME, concludendo che, in forza di quest’ultima, egli doveva essersi reso conto RAGIONE_SOCIALEe gravi anomalie RAGIONE_SOCIALEa vettura, che tuttavia aveva offerto in permuta al COGNOME: inducendo quindi il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a ritenere sussistente la gravità indiziaria per il reato di ricettazione RAGIONE_SOCIALEa Fiat 500.
È appena il caso di evidenziare che tale percorso argomentativo – certamente in sé non connotato da contraddittorietà o manifesta illogicità – non risulta minimamente vulnerato dalla sentenza di non doversi procedere emessa nei confronti del COGNOME: sentenza motivata con esclusivo riferimento alla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche nei suoi confronti (cfr. la sentenza emessa in data 08/03/2023 dal G.u.p. del Tribunale di Latina).
3.2. Ad analoghe conclusioni di infondatezza deve pervenirsi con riferimento all’altra vettura di provenienza furtiva contestata al COGNOME nell’imputazione di cui all’art. 648 cod. pen.
Anche in questo caso, la Corte d’Appello ha fatto leva su elementi diversi dalle risultanze captative: elementi che erano stati valorizzati anche in sede di riesame (cfr. pag. 14 seg. RAGIONE_SOCIALEa già citata ordinanza del 07/05/2021), e che non sono stati in alcun modo confutati, né tanto meno smentiti, dalla sentenza di proscioglimento.
Muovendo dall’avvenuto sequestro, operato dalla Polizia Stradale di Latina nei confronti del ricorrente, di un suv Peugeot 3800 avente numero di telaio contraffatto, privo di targa e con il numero di telaio originale coperto da una striscia di nastro adesivo, la Corte d’Appello ha ritenuto inverosimili le dichiarazioni del COGNOME, stando alle quali egli stesso avrebbe sollecitato un controllo RAGIONE_SOCIALEa Polizia, nutrendo dubbi sulla genuinità RAGIONE_SOCIALEa documentazione.
In particolare, la Corte territoriale ha da un lato posto in evidenza il carattere meramente labiale RAGIONE_SOCIALEa deduzione, e dall’altro ha ritenuto che le eclatanti
anomalie RAGIONE_SOCIALEa vettura avrebbero dovuto far comprendere da subito al COGNOME la provenienza furtiva RAGIONE_SOCIALE‘auto, di cui aveva comunque deciso di entrare in possesso: sicchè la versione difensiva, anche a voler superare il difficile ostacolo rappresentato dall’assenza di qualsiasi tipo di riscontro, poteva essere interpretata come “un comportamento preordinato a sviare eventuali sospetti nei suoi riguardi, adottato a seguito RAGIONE_SOCIALEe rimostranze del COGNOME e nel timore che quest’ultimo avrebbe sporto una denuncia per la ricezione di una vettura alterata” (pag. 7 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata).
Su tali basi, la Corte d’Appello ha concluso nel senso che il COGNOME aveva, anche in relazione alla Peugeot, indotto il giudice cautelare a ravvisare la gravità indiziaria per il delitto di ricettazione, in quanto, “anziché rifiutarsi ricevere un’autovettura recante il numero di telaio coperto con nastro adesivo, priva di targa ed accompagnata da documentazione non genuina, la acquistava comunque” (pag. 7, cit.)
Si tratta di un percorso argomentativo del tutto analogo a quello a suo tempo tracciato dal Tribunale del riesame, e che risulta immune da censure qui deducibili anche quanto al richiamo alla esperienza professionale del COGNOME nel settore RAGIONE_SOCIALEa compravendita di autovetture: tale specifico aspetto RAGIONE_SOCIALEa personalità del ricorrente, lungi dal costituire l’unico elemento a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione di rigetto, è stato richiamato dalla Corte d’Appello, tutt’altro che illogicamente, per osservare che le eclatanti anomalie riscontrabili sulla Peugeot avrebbero necessariamente dovuto orientare un esperto del ramo nel senso RAGIONE_SOCIALEa provenienza illecita RAGIONE_SOCIALEa vettura.
Anche la residua censura risulta priva di fondamento.
Come già evidenziato nella esposizione che precede, la Corte territoriale ha preso in specifica considerazione la condotta del COGNOME, per come emersa dalle risultanze utilizzabili, ed ha evidenziato gli specifici aspetti ritenuti idonei ad indurre i giudici del merito cautelare a ravvisare la gravità indiziaria per le condotte delittuose a lui ascritte (consegna RAGIONE_SOCIALEa Fiat 500 al COGNOME, curata personalmente; ricezione RAGIONE_SOCIALEa Peugeot nonostante le plurime, evidentissime anomalie che la connotavano, e che deponevano per la provenienza furtiva RAGIONE_SOCIALEa vettura medesima).
Le considerazioni fin qui svolte impongono i! rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Dalla pronuncia consegue, inoltre, la condanna del COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, rappresentato dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato: spese che di liquidano in complessivi Euro 1.500.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del NOME rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato liquidate in Euro 1.500,00.
Così deciso il 30 settembre 2025
Il Consiglir COGNOMECOGNOMENOME> stensore COGNOME
Il Presidente