Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASALETTO SPARTANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha rigettato domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, accusato del delitto di cui agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen., ed assolto dopo alterne vicende giudiziarie, per non avere commesso il fatto dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 18/03/2019 (irrevocabile dal 20/05/2020).
1.2. COGNOME NOME, rinvenuto in campagna in fin di vita perché colpito violentemente su tutto il corpo e al capo, aveva riferito di essere stato aggredito bastoNOME da due uomini, uno più anziano, grande, grosso e brizzolato, l’altro più giovane e smilzo. Furono così fermati due pastori, padre e figlio, il primo l’odiern ricorrente. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta caute ritenendo che, ad occhio, l’indagato non fosse più alto e grosso RAGIONE_SOCIALEa persona offesa, sicché la dichiarazione di quest’ultima era insufficiente ad individuare i responsabili d tentato omicidio. Rimessasi, la persona offesa riconobbe in fotografia, come i propri aggressori, COGNOME NOME e suo figlio, e dichiarò che una donna, COGNOME NOME, pure presente tra le foto mostrategli, lo aveva preso a pugni poco prima RAGIONE_SOCIALE‘aggressione. Il Pubblico ministero ritenne dunque che, rispetto al momento del fermo del COGNOME NOME, fosse stato individuato il movente, costituito dal fatto che i due COGNOME avevano inteso vendicare COGNOME NOME, a sua volta ferita da COGNOME, quella stessa mattina, per ragioni legate alla circostanza che quest’ultimo NOME portato le pecore al pascolo in una zona che la COGNOME riteneva di propria esclusiva pertinenza. Il Gip respinse la richiesta di misura cautelare ritenendo comunque insufficiente la ricognizione fotografica. Adito dal Pubblico ministero, il Tribuna RAGIONE_SOCIALE‘appello cautelare applicò la misura cautelare, ritenendo che la ricognizione fotografica fosse attendibile e che il movente RAGIONE_SOCIALEa vendetta fosse altrettant attendibile. La Corte di cassazione confermò sul punto. La persona offesa morì prima di poter essere esaminata come testimone nel dibattimento; il Tribunale di Lagonegro, acquisite pertanto come irripetibili le sue dichiarazioni, pronunziò condanna affermando che le dichiarazioni sulla dinamica del fatto, unitamente al riconoscimento fotografico, fossero senz’altro attendibili, contrariamente alle dichiarazioni rese COGNOME NOME NOME quale, in sede di interrogatorio al Gip, aveva mentito sul movente, affermando che la COGNOME NOME NOME aveva riferito di essersi ferita cadendo, mentre in realtà, come lo stesso imputato ammise in sede dibattimentale, la donna gli aveva detto di essere stata aggredita e piqchiata da COGNOME, ma lo aveva invitato a mentire su tale circostanza perché COGNOME l’aveva minacciata. La Corte di appello di Potenza confermò la dinamica dei fatti; la Corte di cassazione annullò la sentenza di conferma rilevando che, poiché la vittima era deceduta senza sottoporsi all’interrogatorio RAGIONE_SOCIALE‘imputato, NOME dovuto trovare applicazione l’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
pen., come interpretato alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza CEDU e, pertanto, la condanna non NOME potuto fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni del defunto, acquisite in quanto irripetibili. La Corte di appello di Salerno, in veste di giudice del rin confermò la dinamica dei fatti in base agli stessi elementi ma la Corte di Cassazione annullò la sentenza per non aver fatto questa buon insegnamento del principio di cui al precedente annullamento, consistente appunto nel divieto di fondare la condanna sulle sole dichiarazioni di COGNOME, acquisite quali atti irripetibili, in ra RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta morte del medesimo. La Corte di appello di Napoli, giudice del secondo rinvio, ha infine assolto l’odierno ricorrente ritenendo che l’unica prova concreta RAGIONE_SOCIALE sua responsabilità fosse costituita dalle dichiarazioni irripetibili RAGIONE_SOCIALEa vittima decedu sicché, alla luce del principio più sopra richiamato, non poteva pronunciarsi condanna.
Avverso l’anzidetta ordinanza di rigetto ricorre il difensore RAGIONE_SOCIALE‘istante ch articolando un unico motivo, deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello NOME grossolanamente travisato il contenuto del verbale di non convalida, affermando che COGNOME negò l’esistenza del movente, laddove COGNOME rappresentava in sede di convalida del fermo la realtà dei fatti a rettifica di quanto da lui dichiarato il giorno prima: non dunque in sede di spontanee dichiarazioni dibattimentali, ma già in sede di interrogatorio il ricorrente rese rimed alle sue primissime dichiarazioni mendaci, e il Gip non emise alcuna misura, sì che censurabile sarebbe l’affermazione nel provvedimento impugNOME secondo cui la menzogna RAGIONE_SOCIALE‘indagato condusse all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso si rigettato.
Il 09/09/2024 è pervenuta memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO.
In data 20/08/2024, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che, per conto del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente esamiNOME la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314 cod. proc. pen.
valutando in maniera congrua e logica e con l’autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall’interessato. È not infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale a escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria, una misura restrittiva libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità v intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antago interessi in campo.
Va inoltre considerato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per stabilire se chi ha pat la detenzione vi NOME dato o NOME concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valuta ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che NOME ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecit penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 – 01). La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisit nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o men RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negati compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, COGNOME ed COGNOME).
Facendo buon governo dei richiamati principi, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione – dopo aver premesso che, dal punto di vista storico, la sentenza assolutoria irrevocabile ha dato atto che i fatti si sono svolti proprio come narrato dalla defunta persona offesa ha osservato che la condotta gravemente colposa ascrivibile all’istante é costituita
dall’aver egli, in sede di udienza di convalida del fermo, negato l’esistenza del movente di vendetta, allorché aveva affermato che la COGNOME COGNOME aveva riferito di essersi fat male cadendo. COGNOME NOME NOME NOME ammesso spontaneamente, dinanzi al Tribunale di Lagonegro, di avere mentito in sede di convalida: tale menzogna, si legge nell’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, assume un rilievo significativo nell’applicazion da parte del Tribunale di Salerno, ex art. 310 cod. proc. pen, RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere. In sede di convalida del fermo, infatti, il movente RAGIONE_SOCIALE‘aggressione er ignoto e il COGNOME, mentendo, non lo aveva riferito per escludere ogni collegamento tra COGNOME NOME e COGNOME. Per tale ragione, la Corte territoriale sostiene che il giudic RAGIONE_SOCIALEa cautela, individuato il movente, ritenne che l’indagato avesse volutamente omesso di dichiarare che la donna era stata ferita da COGNOME, perché se lo avesse fatto, NOME confermato di avere un movente, consistente nel vendicare l’amica.
Né rileva in questa sede se il COGNOME NOME NOME corretto le proprie inizia dichiarazioni mendaci innanzi al Gip (come sostenuto dal ricorrente) ovvero in sede dibattimentale (come riportato nell’ordinanza impugnata), poiché ad assumere rilevanza è invero il fatto che le dichiarazioni iniziali che egli rese erano false, in dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela come volte a celare che il ferimento di COGNOME NOME, da parte di COGNOME, costituisse una strategia difensiva per sottacere l’elemento a carico, costituito RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un movente.
Con motivazione immune dalle sollevate censure, il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha pertanto concluso affermando che detta iniziale falsa dichiarazione del COGNOME determinò la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità penale, contribuendo sinergicamente a determinare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare nei suoi confronti. In tal senso, l Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità per il quale, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, anc a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede d interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3 lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, COGNOME NOME, Rv. 282581; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, V., Rv. 282564).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che vengono liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, oltre alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in eur mille.
Così deciso 18 settembre 2024
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