Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39570 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39570 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 09/01/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, nella persona del AVV_NOTAIOCOGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9/1/2025, la Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla quarta Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte con sentenza n. 40862/2023, ha rigettato nuovamente l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME NOME. COGNOME aveva patito un periodo di custodia cautelare in carcere dall’8/2/2017 al 22/5/2018 per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 da cui era stata assolto con formula “per non aver commesso il fatto”.
La Corte territoriale, dopo aver scomputato il periodo di detenzione dall’8/2/2017 al 7/7/2017 in quanto reso fungibile con altra pena definitiva ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 657 c.p.p., ha ritenuto di dover rigettare la domanda per il periodo residuo (dall’8/7/2017 al 22/5/2018), ravvisando la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, c.p.p.
In particolare, il giudice del rinvio, ha fondato la propria decisione sui seguenti elementi:
l’uso sistematico da parte di COGNOME di un linguaggio criptico e cifrato, ove ricorrevano i termini “Aulin”, “NOME“, “Mazzarelle”, nel corso di numerose conversazioni telefoniche con la sorella, coimputata nel medesimo procedimento, al fine di concordare la consegna di sostanze stupefacenti. Tale condotta, secondo la Corte, era “macroscopicamente imprudente” e idonea a ingenerare il sospetto di coinvolgimento del ricorrente in attività illecite più gravi del mero acquisto per uso personale, utilizzando anche i soggetti coinvolti nella piazza di spaccio gestita dall’organizzazione schemi lessicali volti a coprire il reale oggetto RAGIONE_SOCIALEe loro conversazioni;
b) la condotta tenuta nel corso del procedimento dall’istante, il quale, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva fornito una versione dei fatti mendace, affermando che i termini “Aulin” e “Sigarette ” si riferivano effettivamente al farmaco e ai tabacchi. Tale dichiarazione, smentita dalla stessa sentenza di assoluzione che riconosceva trattarsi di linguaggio cifrato per l’acquisto di droga, è stata ritenuta un fattore che ha attivamente concorso a indurre in errore il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela, rafforzando il convincimento circa la sua responsabilità penale.
La Corte ha, inoltre, valutato come neutre le iniziative difensive del ricorrente (impugnazione RAGIONE_SOCIALEa misura, richieste di revoca), poiché in nessuna di tali sedi egli aveva offerto un contributo chiarificatore veritiero, persistendo nella sua versione inverosimile.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME, a mezzo del difensore, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 623 c.p.p., per non essersi la Corte d’appello uniformata al principio di diritto e al mandato RAGIONE_SOCIALEa sentenza di annullamento con rinvio. Sostiene il ricorrente che il giudice del rinvio avrebbe riproposto le medesime argomentazioni già censurate da questa Corte, omettendo di valutare la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato come mera concausa rispetto al prevalente errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria.
3.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 314, comma 1, c.p.p., per l’errata applicazione dei criteri relativi alla colpa grave. La Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto su una motivazione illogica, basata su un elemento (il linguaggio criptico) di per sé non sufficiente a integrare la causa ostativa, che confliggeva con le risultanze RAGIONE_SOCIALEa sentenza
assolutoria e con la valutazione già operata in sede di legittimità. Si richiama, inoltre, l’interrogatorio di garanzia per rappresentare che già in quella sede COGNOME rappresentò che non conosceva i soggetti coinvolti nell’associazione avendo avuto solo rapporti con la sorella.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Quarta Sezione, con la sentenza di annullamento, aveva censurato la precedente ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello in quanto fondata su un elemento fattuale – i controlli di polizia sull’COGNOME in una piazza di spaccio – la c sussistenza era stata esplicitamente esclusa dalla sentenza di assoluzione.
Il mandato conferito al giudice del rinvio era, pertanto, quello di procedere a una nuova valutazione, epurata da tale elemento illegittimamente utilizzato, per “valutare se l’elemento residuo, ossia le parole usate nelle conversazioni captate nel concreto contesto emerso, sia o meno idoneo a ritenere la sussistenza di una colpa RAGIONE_SOCIALE‘imputato concausativa, in uno con l’errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità Giudiziaria, RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà”.
Il compito demandato al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente non presentava, pertanto, margini d’incertezza: valutare se “nel concreto contesto emerso” le “parole usate” nelle conversazioni captate potessero aver avuto un’incidenza causale sul provvedimento che aveva dato luogo alla custodia cautelare così significativa da integrare l’elemento ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
Non è superfluo, però, ricordare che la relazione fra condotta imprudente e misura per essere rilevante, deve investire il provvedimento che ha determinato la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà e, quindi, il reato per la quale la detenzione è stata patita e non illeciti diversi.
Questa Corte, in fattispecie assai simile, relativa alla richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. ha precisato che “il diritto all’indennizzo può essere escluso, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen., solo in presenza di un comportamento doloso o colposo che abbia avuto un effetto sinergico rispetto alla specifica misura custodiale subita dall’interessato”, con la conseguenza che la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘istante alla commissione di illeciti diversi da quelli che avevano determinato la misura custodiale impedisce di configurare il nesso eziologico fra condotta e evento pregiudizievole ( Sez. 4, n. 10195 del 16/01/2020, COGNOME, Rv. 278645 – 01, conf., fra le tante, Sez. 3, n. 15133 del 7/3/2025, COGNOME; Sez. 3, n. 28986 del 3/7/2025, Fenu).
2.1 La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, ha dato rilievo al linguaggio utilizzato senza però spiegare perché la volontà di occultare gli acquisti di droga o anche lo scopo “di occultare la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa sorella per le cessioni di droga effettuate” potessero aver creato l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di COGNOME alla compagine associativa. Anche il successivo parallelismo che la Corte tenta di delineare fra la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato e le “modalità espressive dei soggetti coinvolti nella piazza di spaccio” appare privo di valenza significativa se non addirittura confliggente con la conclusione che dovrebbe sorreggere, rilevando che gli associativi ricorrevano a termini standardizzati – “magliette”- differenti da quelli in uso ai germani COGNOME.
2.2 Né l’iter argomentativo RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale trova avallo nel precedente giurisprudenziale richiamato a pag. 4 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza (Sez. 4, n. 29648 del 21/06/2016, Ministero, Rv. 267816 – 01) che valorizza l’utilizzo di linguaggio criptico nelle conversazioni telefoniche come causa ostativa alla riparazione ma riferendolo alla “realizzazione di una RAGIONE_SOCIALEe fattispecie penalmente rilevanti previste dall’articolo 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309″ e non al diverso, e ben più grave, reato di cui all’art. 74.
La sentenza rescindente, inoltre, aveva imputato alla Corte d’appello di Napoli di non aveva affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEa “concausazione nel -non breve- protarsi RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare” a fronte RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dal ricorrente nel procedimento.
L’ordinanza impugnata prende in considerazione l’interrogatorio del ricorrente, valorizzandolo tuttavia quale ulteriore elemento ostativo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda sull’assunto che COGNOME aveva fornito una “inverosimile decifrazione del significato RAGIONE_SOCIALEe conversazioni”.
3.1 Il ricorso, tuttavia, riportando il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di indagine, rivela che COGNOME aveva ammesso che “quando telefonava alla sorella si faceva comprare hashish per uso personale”.
Una tale rilevazione, tuttavia, viene del tutto ignorata dalla Corte territoriale la quale non spiega perché, una volta fornita dall’indagato una chiave di decriptazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, che comunque disvelava la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa sorella per la cessione di droga, nel “concreto contesto” d’indagine, che, come osservato nella sentenza di assoluzione, integrava “il deserto probatorio” in ordine alla partecipazione di COGNOME NOME all’associazione, non essendo rimasto provato che lo stesso avesse avuto contatti con membri RAGIONE_SOCIALE‘associazione differenti dalla sorella o avesse ceduto a terzi la droga dalla donna ceduta, il linguaggio cifrato avesse continuato a fornire l’apparenza del reato di cui all’art. 74 d.P.R. citato, così disattendendo il costante ,orientamento di questa Corte che impone di valutare la condotta tenuta dall’interessato sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento
RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664).
I vizi logico-giuridici esposti impongono l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanz impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, cui viene demandata anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative ai giudizi di legittimit
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese relative a giudizi di legittimità.
Così deciso il 28/10/2025