Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9226 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9226 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Aversa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5 giugno 2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del Sostituto NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con l’ordinanza del 5 giugno 2025 in epigrafe, rigettava la richiesta presentata da NOME COGNOME di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta in custodia cautelare in carcere dal 18 gennaio 2021 al 20 maggio 2021.
In data 18 gennaio 2021 la polizia giudiziaria fermava sull’autostrada Napoli -Salerno, all’altezza di S. Antonio Abate, per un controllo stradale, un ‘autovettura condotta da NOME COGNOME, a bordo RAGIONE_SOCIALEa quale si trovava sul sedile del passeggero il pregiudicato COGNOME. Poiché i due si mostravano insofferenti al controllo, venivano sottoposti a perquisizione personale e nella borsa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME veniva rinvenuto mezzo grammo di marjuana. La perquisizione RAGIONE_SOCIALE‘autovettura consentiva, poi, di rinvenire, in un vano appositamente ricavato dietro la targa, alcuni panetti che contenevano la considerevole quantità di 367 grammi di cocaina. I due venivano, quindi, tratti in arresto in flagranza perché considerati corrieri RAGIONE_SOCIALEa sostanza stupefacente.
All ‘ udienza di convalida RAGIONE_SOCIALE ‘ arresto, NOME COGNOME dichiarava che aveva intrecciato da tre mesi una relazione extraconiugale con il COGNOME, che stava guidando lei l’autovettura (intestata ad una terza persona) perché il COGNOME era in quel momento sotto l’effetto di stupefacenti e che si stava dirigendo a Salerno per pranzare con l’uomo.
Il G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata convalidava l ‘ arresto in flagranza e applicava a NOME COGNOME la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. La misura cautelare veniva confermata con ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli.
Il G.u.p. del Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 20 maggio 2021 pronunciata all ‘ esito del giudizio abbreviato, assolveva NOME COGNOME per non aver commesso il fatto, ritenendo che la COGNOME ignorasse colpevolmente il fatto che il COGNOME aveva gravi pregiudizi penali, anche per reati in materia di stupefacente, e che la NOME fosse, quindi, inconsapevole RAGIONE_SOCIALEa presenza RAGIONE_SOCIALEa cocaina nel portatarga, in possesso del solo COGNOME.
La sentenza diventava irrevocabile il 21 settembre 2021.
La Corte di appello con l’ordinanza impugnata ha ritenuto che NOME COGNOME aveva tenuto alcune condotte che, per quanto penalmente irrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopica
imprudenza, che avevano concorso a determinare l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare nei suoi confronti.
In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto ostative all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda le seguenti condotte, sia estraprocessuali sia processuali, RAGIONE_SOCIALE ‘ istante: a) l ‘ atteggiamento di insofferenza assunto dalla COGNOME all’atto del controllo RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, tale da indurre gli operanti ad eseguire una perquisizione; b) la dichiarazione mendace resa dalla COGNOME all ‘ udienza di convalida RAGIONE_SOCIALE ‘ arresto, quando ha affermato che guidava lei la macchina perché il COGNOME in quel momento era sotto l’effetto di stupefacenti, circostanza del tutto esclusa non solo dal verbale di arresto ma anche dallo stesso accertamento in fatto condotto dalla sentenza irrevocabile di assoluzione; c) la dichiarazione mendace resa dalla RAGIONE_SOCIALE all’udienza di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto, quando ha affermato che si stava recando da Giugliano a Salerno per un pranzo con il nuovo fidanzato segreto, il COGNOME, circostanza logicamente incompatibile con l’accertato possesso da parte del COGNOME dei 367 grammi di cocaina rinvenuti nel portatarga, essendo del tutto inverosimile che il COGNOME avrebbe rischiato un simile carico di cocaina in un viaggio da Giugliano a Salerno per il solo piacere di pranzare con la COGNOME.
Avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e segnatamente RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Si duole il ricorrente che l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello non aveva effettuato un giudizio autonomo rispetto a quello di merito circa gli elementi emersi, ma aveva stravolto l ‘ impianto RAGIONE_SOCIALEa motivazione assolutoria, attraverso una ricostruzione alternativa RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla NOME, riportando le argomentazioni espresse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela. Sostiene, inoltre, che l ‘ atteggiamento nervoso RAGIONE_SOCIALEa NOME fosse dovuto al fatto che la stessa era alla guida di un veicolo senza essere in possesso del necessario titolo abilitante.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
L’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha depositato memoria con la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Va premesso che, secondo orientamenti consolidati RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità (ben sintetizzati in Cass. pen., Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, COGNOME e, più di recente, in Cass. pen., Sez. 4, n. 19432 del 08/04/2025, COGNOME), che in questa sede si intende ribadire, «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale ( ex plurimis : Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME Benedictis, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01).
2.1. Va, poi, ribadito che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extra procedimentali quanto tenute nel corso del procedimento (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263197 -01; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074 -01).
Ciò posto, il motivo di ricorso, relativo alla lamentata autonoma rivalutazione in chiave colpevolista di fatti già valutati dalla sentenza assolutoria, è manifestamente infondato.
I l ricorrente non ha dimostrato l’asserita affermazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, di fatti negati o la negazione di fatti, affermati dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione .
Ed invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale non ha valorizzato, ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda, elementi fattuali che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione abbia ritenuto irrilevanti, neutralizzati o addirittura contraddetti dal giudizio assolutorio, ma ha ritenuto che NOME COGNOME aveva tenuto alcune condotte sia estraprocessuali sia processuali -a) l’atteggiamento di insofferenza assunto dalla NOME all’atto del controllo RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria, tale da indurre gli operanti ad eseguire una perquisizione; b) la
dichiarazione mendace resa dalla RAGIONE_SOCIALE all’udienza di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto, quando ha affermato che guidava lei la macchina perché il COGNOME in quel momento era sotto l’effetto di stupefacenti, circostanza rivelatasi falsa; c) la dichiarazione mendace resa dalla RAGIONE_SOCIALE all’udienza di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto, quando ha affermato che si stava recando da Giugliano a Salerno per un pranzo con il nuovo fidanzato segreto, il COGNOME, circostanza logicamente incompatibile con l’accertato possesso da parte del COGNOME dei 367 grammi di cocaina rinvenuti nel portatarga -che avevano contribuito a dare la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua responsabilità per il delitto di trasporto di sostanze stupefacenti e quindi avevano concorso a determinare l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare nei suoi confronti e che, per quanto penalmente irrilevanti, assumevano rilievo ostativo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione in quanto connotate da colpa grave per macroscopica imprudenza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716; Sez. 4, n. 26952 del 20/06/2024, COGNOME, Rv. 286737 -01; Sez.4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 15/01/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME