Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME ODERZO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 febbraio 2024 la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari (dal 3 al 24 febbraio 2020) – impostagli dal G.I.P. del Tribunale di Pavia con ordinanza del 29 gennaio 2020, poi revocatagli dal Tribunale del riesame di Milano con provvedimento del 21 febbraio 2020 – in ordine al reato di cui all’art. 416, commi 1, 2 e 3, cod. pen.
Il NOME era stato, poi, assolto dall’indicata imputazione per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa, a seguito di giudizio abbreviato, il 25 novembre 2021 dal G.U.P. del Tribunale di Pavia.
Per la Corte d’appello di Milano, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la sentenza di merito, pur avendo escluso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa contestata ipotesi delittuosa, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalle svolte attività investigative, come il COGNOME, quale amministratore di fatto e soggetto plenipotenziario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, avesse contribuito a creare una partnership tra soggetti commerciali certamente finalizzata alla realizzazione di vantaggi economici sospetti. Ciò aveva indotto gli inquirenti a ritenere la sussistenza di una sua partecipazione ad un sodalizio criminoso avente lo scopo di realizzare una indeterminata serie di reati in materia tributaria, di falso in bilancio, di appropriazione indebita e di autoriciclaggio, in particolar modo attraverso la predisposizione di un sistema di cd. “frodi carosello”.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito mancanza di motivazione, risultante da atti specificamente indicati nell’istanza ex art. 314 cod. proc. pen., per avere il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fondato la sua decisione esclusivamente sui contenuti RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria del giudice di merito, senza tener conto di alcuni decisivi aspetti, specificamente indicati dal COGNOME nella sua richiesta, che ne avrebbero dovuto determinare, invece, il relativo accoglimento.
Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugNOME e dà atti specificamente indicati nell’istanza ex art. 314 cod. proc. pen., ravvisando la presenza di elementi motivazionali contraddittori e illogici, soprattutto derivanti
dal fatto di non aver tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni utilizzate dal Tribunale del riesame per annullare il provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, per l’effetto dovendosi, pronunciare l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano.
Assume decisivo rilievo, infatti, il principio, reiteratamente ribadito da questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276091-01; Sez. 4, n. 5452 del 11/01/2019, COGNOME, Rv. 275021-01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, COGNOME, Rv. 274765-01; Sez. 4, n. 22806 del 06/02/2018, COGNOME, Rv. 272993-01) – in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663-01 – per cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa insussistenza ab origine RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può neppure valutare nemmeno al diverso fine RAGIONE_SOCIALEa eventuale riduzione RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo – la condotta colposa lieve.
Ciò, all’evidenza, è quanto verificatosi nel caso di specie, avendo la Corte di appello espressamente affermato che la revoca RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale per mancanza di gravità indiziaria era stata disposta dal Tribunale RAGIONE_SOCIALEe Libertà in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. sulla base dei medesimi elementi sottoposti argiudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
In simili ipotesi, non vi può essere spazio per alcun giudizio relativo al comportamento RAGIONE_SOCIALE‘istante, eventualmente anche lievemente colposo, in quanto viene negata in radice l’efficienza causale RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘indagato
sull’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, da ritenere incompatibile con la riconosciuta autoreferenzialità RAGIONE_SOCIALE‘errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria.
Ne consegue il necessario annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio. di legittimità.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente