Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAGONEGRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, con ordinanza depositata il 16 aprile 2024, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME, il quale era stato sottoposto, con ordinanza del 6 luglio 2016, alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 74 DPR 309/1990 dal quale era stato assolto per non aver commesso il fatto con sentenza del Tribunale di Paola del 4 luglio 2020. La misura era stata tramutata nella meno afflittiva misura degli arresti domiciliari il 14 marzo 2019 a seguito di tre istanze presentate nel corso del giudizio di merito.
La Corte territoriale rigettava l’istanza di riparazione ritenendo che il comportamento tenuto dal ricorrente fosse idoneo a integrare un’ipotesi di colpa grave, incompatibile con l’accoglimento della richiesta avanzata, avendo tale condotta contribuito a indurre in errore il PM, il Gip e il Tribunale del riesame. Il COGNOME, cui era st contestato il reato associativo, era stato fermato dagli inquirenti mentre acquistava da due indagati nel medesimo procedimento un quantitativo pari a 178 grammi di cocaina.
Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta condotta colposa del ricorrente.
I Giudici del merito non avevano considerato che in capo al ricorrente era stata accertata una isolata condotta di acquisto di stupefacente, laddove, ai fini del reato associativo contestato, non erano mai emersi significativi elementi rivelatori di una volontà del COGNOME di partecipare al sodalizio. La Corte territoriale non aveva tenuto conto delle caratteristiche del reato associativo omettendo di spiegare per quali ragioni l’unico episodio di acquisto di stupefacenti potesse integrare condotta ostativa rispetto alla ipotesi associativa che presuppone una condotta duratura e prolungata. La custodia cautelare era stata mantenuta per oltre due anni ed erano state ingiustificatamente rigettate le ripetute istanze della difesa di revoca o sostituzione della misura custodiale.
Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura generale dello stato ha depositato memoria in cui ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Come noto, la nozione di colpa grave di cui all’art.314, comma 1, cod.proc.pen. ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quell condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o ne mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ed effetto” (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, COGNOME Fornara, Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. Un., n. 34559 del 26 giugno 2002, COGNOME, Rv. 222263).
Secondo l’insegnamento di questa Corte la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475 – 01).
Nel caso di specie il giudice della riparazione ha ben spiegato la ragione per cui il comportamento delll’odierno ricorrente poteva essere interpretato come indizio di complicità, richiamando il reato commesso dal COGNOME, consistente nell’acquisto di 178 grammi d cocaina, ceduti al COGNOME da due compartecipi del gruppo associativo, ossia COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME Si tratta di condotta che, valutata al momento della emissione della misura, certamente si palesava del tutto idonea ad ingenerare, nell’autorità giudiziaria, la falsa apparenza del reato associativo. L’illecito acquisto d cocaina da parte di due indagati per l’associazione, con evidenti finalità di spaccio
(per tale illecito, si legge nel ricorso, il COGNOME ha patteggiato la pena), comunque inserisce nella finalità diffusiva dello stupefacente tipica del reato associativo. La Corte ha reso quindi argomentazioni non illogiche e rispettose dei consolidati principi sopra ricordati, ricordando altresì che la Corte di cassazione aveva respinto l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza applicativa della misura da parte del GIP di Catanzaro.
Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali anche in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma il 10 ottobre 2024
ik… Il Pr f sidente