Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 36487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36487 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Roman (Romania) il 25/09/1978 6/12/2023 e comunicata a mezzo PEC il 15712/2023;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Potenza del 5/12/2023, depositat visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 13 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale con NOME COGNOME
Letta la memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministe dell’Economia e delle Finanze
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in epigrafe del 5 dicembre 2023 la Corte di appello di Potenza ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’inter di NOME COGNOME in relazione al periodo di sottoposizione alla misura d custodia cautelare in carcere nel periodo dal 3 dicembre 2006 al 15 febbraio 20 e degli arresti domiciliari dal 16 febbraio 2007 al 17 aprile 2007 nell’ambi procedimento penale n. 1896/2006 RGNR della Procura della Repubblica di Matera iscritto per i reati di cui agli artt. 110, 81 capoverso, 416, commi 1,2, cod.pen. e 12, comma 3, lett.a e d , e comma 3-bis, letta e c-bis D.I 286/1998 e 291-bis, commi 1 e 2 d.P.R. n. 43/1973.
COGNOME è stato assolto dalle imputazioni mossegli, con la formula «il fatto sussiste» con sentenza n. 586/2017 del 19 luglio 2017 del Tribunale di Mate divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2017.
Il 23 dicembre 2020 La Corte di appello di Potenza aveva rigettato la richi di riparazione per ingiusta detenzione individuando la condizione ostativa rilev ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod.proc.pen. nel comportamento di «colpa grav ascrivibile a Suru e consistente nella condotta di «aver favorito l’ingresso illegale di alcuni extracomunitari privi dei relativi documenti».
A seguito di ricorso per cassazione presentato da COGNOME avverso la prede ordinanza, questa Corte, con sentenza del 13 settembre 2022, aveva annullat per carenza di motivazione, il provvedimento della Corte di appello di Potenza 23 dicembre 2020, non essendo stati «adeguatamente focalizzati i profili di colpa grave ascrivibili al ricorrente e, più in generale, il ruolo esplicato da que nell’ambito della vicenda in disamina, non essendo sufficiente la generic apodittica affermazione secondo cui la colpa grave sussisterebbe nell’aver favo l’ingresso illegale di alcuni cittadini extracomunitari privi dei relativi docum stessa Corte di appello evidenzia, infatti, che le persone trasportate erano di visto turistico e che esse, al contrario, una volta divenute clandestine per superamento dei limiti di permanenza consentiti dal predetto visto, veniv trasportate fuori dall’Italia e ricondotte in Romania. ».
Nel procedimento così nuovamente giunto all’esame della Corte di appello d Potenza si è costituita il 27 marzo 2023 l’Avvocatura Distrettuale dello Sta
Potenza nell’interesse del Ministero dell’economia e delle Finanze, chiedendo rigetto della domanda, sul presupposto che assenti dell’assenza dei denunciati e che, invece, erano stati «considerati i numerosi e svariati elementi di risco tutti puntualmente indicati e già rinvenibili in atti, sicchè, anche ve ri decisione della Corte territoriale lacunosa «sussisterebbero più che ragione elementi in grado di integrare le asserite lacune motivazionali e fonda provvedimento di rigetto». Sollecitava, dunque, la valutazione di sussistenza d elementi ostativi alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod.proc ed il rigetto dell’istanza.
5.1. All’udienza camerale del 12 luglio 2023 la Corte di appello di Potenz disposto, con ordinanza istruttoria, l’acquisizione al fascicolo dei brogliacci trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali eseguite nell’ambi procedimento penale n. 1896/2006 RGNR della Procura della Repubblica di Matera. All’udienza dell’8 novembre 2023 si è svolta la trattazione del procedimento, assenza così dell’istante come dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e la di Potenza ha riservato la decisione sulle conclusioni della Procura Generale pr quella Corte di appello per il rigetto dell’istanza, e della difesa del ricorr ne ha chiesto l’accoglimento.
5.2. La decisione, assunta il 5 dicembre 2023, con l’ordinanza oggetto del pres ricorso (vedasi punto 1), è stata di rigetto dell’istanza e condanna del ric alla rifusione delle spese processuali in favore del Ministero dell’Economia d Finanze.
Nel solco dell’impianto normativo come interpretato dal costante insegnamento d questa Corte Suprema (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013) la Corte di appello Potenza ha valorizzato le condotte assunte dal ricorrente, «incontestabilme emerse nel corso dell’istruttoria dibattimentale ed accertate in fase invest in un momento precedente alla spedizione del titolo cautelare» già nella sente del tribunale di Matera riportate e comprovate.
Si tratta
-della testimonianza dell’ufficiale di p.g., sot. Comm. COGNOME che deposizione resa all’udienza del tribunale del 9 dicembre 2015, nel conferm quanto già riferito al medesimo tribunale, in altra composizione collegial precedente 1 luglio 2015, riferiva che l’agenzia di viaggi denominata “RAGIONE_SOCIALE“, facente capo a Burghelea Costantin, si avvaleva di vari autisti tra appunto, il Suru; che era Suru che, unitamente a NOME, utilizz prevalentemente le utenze cellulari del Burghelea; che -genericamenterisultanze delle intercettazioni telefoniche chiarivano come in taluni casi i ci rumeni stanziati in Italia consegnavano esclusivamente i loro passapo all’organizzazione, in modo che nel corso dei diversi viaggi sui predetti documenti,
con la compiacenza di un funzionario della dogana rumena rimasto non identificato, fosse falsamente apposto il visto di ritorno in Romania; sicché con sistema l’organizzazione, dietro compenso, riusciva a creare fittiziament condizioni per la permanenza in italia dei predetti cittadini extracomunitari o limite, legale, dei tre mesi;
-del sequestro operato il 3 dicembre 2006 a carico del COGNOME del passaporto de cittadina rumena NOME COGNOME NOME, che non risultava presente sul mezzo guidato da COGNOME, nonostante sullo stesso documento risultasse già apposto il vi di ingresso sul territorio italiano datato 2 dicembre 2006 (circostanza s l’indagato ,forniva spiegazioni poco convincenti in sede di interrogatorio ex art cod.proc.pen. così come sul contenuto delle tante conversazioni oggetto intercettazione, non fornendo adeguate spiegazioni sull’aumento del prezzo d trasporto – fino al doppio- nel caso in cui il cittadino in questione avesso v soggiorno in Italia già scaduto); contingenza in linea con il contenuto conversazioni n. 391 del 6 agosto 2006 tra Suru e Mocanu Cezar, e n. 417 del 2 luglio 2006 tra Suru ed un uomo rimasto non identificato (riportate nello stra testuale nella sentenza del tribunale di Matera alle pagg. 19 e ss) nelle q Suru faceva riferimento a passaporti da consegnare ai vari cittadini rumeni, e il ricostruito sistema del trasporto del solo documento di espatrio ai fini apposizione del falso visto di rientro in Romania;
-delle conversazioni telefoniche, acquisite agli atti con ordinanza della Cor appello di potenza del 12 luglio 2023, tra cui la n. 22 dell’8 luglio 2006, la del 16 luglio 2006, la n. 501 del 17 luglio 2006, la n. 216 del 22 luglio 2006, 687 de123 luglio 2006, la n. 381 del 6 agosto 2006, che coinvolgono direttament COGNOME, dalle quali «emerge chiaramente che tra il titolare dell’agenzia di v denominata “RAGIONE_SOCIALE“, taluni dei suoi autisti, tra cui certamente COGNOME, e cittadini di nazionalità rumena interessati al viaggio internazionale, intavolate trattative per la fissazione del prezzo della trasferta, con la precisazione, spesso impartita proprio dal Suru, che l’importo dovuto raddoppiav nel caso in cui il cittadino rumeno viaggiante fosse titolare di permes soggiorno nello spazio Schengen già scaduto; sicché era stato organizzato u servizio che consentiva a molti cittadini rumeni di “regolarizzare” in modo ille la loro permanenza in Italia;
-dell’esito delle indagini e del contenuto del verbale di sequestro esegutio p.g. il 3 dicembre 2006, a carico di Suru, trovato nella disponibilità di ben stecche di sigarette, oltre a sei pacchetti, illegalmente trasportati.
Ne ha tratto la Corte di appello di Potenza, con valutazione rapportata alla s condizione ex ante in cui ebbe a trovarsi il giudice della cautela, la predicabilit una indubbia situazione di grave colpa riconducibile a Suru, foriera d
ricostruzione di esistenza di gravi indizi a suo carico; colpa desumibile, a dalla violazione di regole di solidarietà e/o del diritto naturale ( sfruttamento economico dei suoi connazionali in situazione di illegalità, compimento di comportamenti comunque speculativi ed illegali, come il trasporto illegale di t.l.e.); idonea a «rafforzare, o quanto meno a concorrere a confer il valore indiziante degli elementi acquisiti a carico dell’istante nel cor investigazioni ed, in definitiva, di tutto il complessivo coacervo dimostrativo, post alla base della spedizione e della protrazione del titolo cautelare. s che le sopra indicate condotte permettono di attribuire, ai fini della decisio è chiamato il collegio, al Suru un comportamento caratterizzato da dolo e comunque da colpa tanto grave da contribuire causalmente a corroborare, da un lato, il valore indiziante degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, d a far apparire sussistenti le esigenze che legittimarono la spedizione del cautelare, così concorrendo, quale causa sinergica, all’evento “detenzione” »
Avverso quest’ultima ordinanza, come anticipato, COGNOME ha proposto ricorso p cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
6.1. Ha dedotto, in via preliminare, che, imputato nel procedimento penale 633/13 Rg Trib, e 1896/06 RGNR pendente innanzi al tribunale di Matera, in composizione collegiale, per i reati di cui ai capi a), 416 commi 1, 2, 3, cod.pen, b) 110, 81 cpv., cod.pen., art. 12, commi 3, 3-bis, lett a9 e lett Digs. n. 286/98 (sostituito dall’art. 12, comma 3, lett.a, d, e comma 3-bi artt. 110 od.pen., 12 commi 3, 3-bis lett a e lett c-bis D.Igs. n. 286/98 (so dall’art. 12, comma 3, lett.a, d, e comma 3-bis) , d) artt. 110, 81 cpv cod.pe bis, commi 1 e 2 d.P.R. 43773, è stato assolto per i capi a), b) e c) perchè i non sussiste, e per il capo d) perché il reato è risultato estinto per inte prescrizione, con sentenza n. 586/2017 del 19 luglio 2017, irrevocabile il 2 ot 2017.
6.2. Era stato attinto da ordinanza del giudice per le indagini preliminari pre Tribunale di Matera, che -convalidato il fermo di indiziato di delitto e ri sussistenti gravi indizi di colpevolezza e esigenze di cautela di cui all’a cod.proc.pen.- aveva applicato la misura della custodia cautelare in car esclusivamente per i reai di cui ai capi di imputazione a) e b).
6.3. COGNOME è ·stato in regime di custodia cautelare in carcere, presso l Circondariale di Matera, ininterrottamente dal 3 dicembre 2006 al 28 febbra 2007, fino a che la misura è stata sostituita con quella degli arresti domicili al 17 aprile 2007, data in cui, a seguito di definitiva scarcerazione, gli imposto obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla p.g., revocato il 9 mag 2007.
6.4. La Corte di appello di Potenza, quale giudice della riparazione, ha rigett ricorso ex art. 314 e segg cod.proc.pen. impugnato dinnanzi a questa Corte cassazione, che con provvedimento del 13 settembre 2022 ha annullato l’ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Potenza.
6.5. La decisione, assunta il 5 dicembre 2023 su rinvio dalla Corte di app potentina, in altra composizione, (vedansi in particolare punto 1 e 5), è st rigetto dell’istanza e condanna del ricorrente alla rifusione delle spese proce in favore del Ministero dell’Economia delle Finanze.
6.6. Il ricorso lamenta mancanza della motivazione ai sensi e per gli effetti del 606, lett e) cod.proc.pen., e manifesta illogicità della motivazione ex ar cod.proc.pen. in relazione alla esistenza della ipotizzata colpa grave ostativa
La custodia asseritamente ingiustamente patita ha arrecato a Suru un ingen danno, tenuto conto delle conseguenze personali e familiari derivate dal sudde provvedimento, pregiudizievoli, una volta riacquistata la libertà, anche in rela all’attività lavorativa.
Suru non ha dato causa, neppure per colpa grave, alla predetta ingiu detenzione; non è emersa alcuna condotta dal medesimo posta in esser ed idonea, anche solo indirettamente, ad indurre in errore il giudice con riferimen presupposti per l’applicazione della misura cautelare, come dimostrato, peralt dalla mancata interposizione di impugnazione da parte della Procura del Repubblica.
La Corte Suprema, con la sentenza n. 47183/22 aveva individuato le carenze motivazioni della prima ordinanza di rigetto; l’iter logico-giuridico seguito Corte territoriale con l’ordinanza in questa sede impugnata, pur graficame esistente, ne risulta priva.
In particolare, gli elementi posti alla base della valutazione di sussistenza d comunque della colpa grave di Suru andrebbero depurati dalle acquisizion successive alla adozione del titolo cautelare (limitato ai soli capi a) incongrua risulta la discussione in ordine al possesso di t.l.e.; ingiustif la valutazione negativa delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di gar in merito al possesso in capo a Suru del passaporto di Tiganasu, non presente mezzo al momento del controllo e del sequestro; non provato il dolo specifico trarre ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri ne riferimento a quest’unico caso di possesso in capo al ricorrente del passapor cittadino straniero, come dedotto dal Tribunale di Matera con senten irrevoca bile.
Non potendosi, allora, ritenere provati fatti che tali non sono stati consider giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv 270039) e alfine in
difetto di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenz o violazione di leggi e regolamenti (SS.UU. N. 34559 del 15710/2002), invoca l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni conseguente provvedimento.
Il Sost. Proc. Generale presso questa Corte, con requisitoria e conclusi scritte, ha dedotta la manifesta infondatezza del ricorso. La Corte di appel apprezzato, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori ofe dall’accusa, che benché non idonei alla condanna ben possono considerars l’humus che ha ingenerato la falsa apparenza della sua configurabilità come ille penale. I giudici di merito hanno giudicato evocando puntuali circostanze in fa da cui la grave colpa del prevenuto (pagg. 5, 6 e 7 dell’ordinanza impugnat mentre il ricorso non ci si confronta ed utilizza argomenti fortemente orient merito e in larga parte non autosufficienti.
Con memoria scritta la Avvocatura Generale dello Stato ha concluso in via principale per l’inammissibilità del ricorso la cui prospettazione sostanzial propone una diversa e più favorevole a sè lettura delle risultanze processua comunque, per il rigetto, in quanto infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio pe riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispett giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condo gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una m cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo può anche presci dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione solt l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in ta la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in q l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condo dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perde ineluttabilmente la propria l’unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solida che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosi 257606).
La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disp del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza de accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; dall’altro, se a q apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola h chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave qu indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del di alla riparazione, quando l’assenza delle condizioni di applicabilità della m venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quell della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerat gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accer tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una l diversa valutazione». In questi casi – sottolinea la sentenza – «la possibil diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa in forza stesso meccanismo “causale” che governa l’operatività della condizione in parola La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenza della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in err struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamen oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). L’autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparaz dell’ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurispruden legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto aut rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine divers che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello s materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratteri dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, COGNOME, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto
autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condo integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingen ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 22/09/2016, dep.2017, La COGNOME‘ Rv. 268952);
– che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, a dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può d rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non ri quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse rego giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo solt quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 de 02/07/2019, Messina, Rv. 276859).
Si è tuttavia ribadito anche – e l’affermazione è coerente con i principi enunciati – che nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta su di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636). S sottolineato in proposito che l’autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzi abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 4 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
2. La Corte di Appello, nel reiterare, anche nel giudizio di rinvio da questa Suprema, il rigetto dell’istanza di riparazione per ingiusta detenzio affermato, come sopra già dedotto ampiamente, la predicabilità di una indubbi situazione di grave colpa riconducibile a Suru, foriera della ricostruzio esistenza di gravi indizi a suo carico; colpa desumibile, anche, dalla violazi regole di solidarietà e/o del diritto naturale (id est lo sfruttamento economico dei suoi connazionali in situazione di illegalità, o il compimento di comportame comunque speculativi ed illegali, come il trasporto illegale di t.l.e.); idonea a «rafforzare, o quanto meno a concorrere a confermare il valore indiziante de elementi acquisiti a carico dell’istante nel corso delle investigazioni definitiva, di tutto il complessivo coacervo dimostrativo, posto alla base spedizione e della protrazione del titolo cautelare. si reputa che
indicate condotte permettono di attribuire, ai fini della decisione cui è chia collegio, al Suru un comportamento caratterizzato da dolo e/o comunque da colpa tanto grave da contribuire causalmente a corroborare, da un lato, il v indiziante degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, dall’altro a far sussistenti le esigenze che legittimarono la spedizione del titolo cautelar concorrendo, quale causa sinergica, all’evento “detenzione” »
3. La censura mossa col ricorso è per un primo profilo incentrata sulla necessita che il giudice della istanza di riparazione analizzi la condotta tenuta dal ric sia prima sia dopo la perdita della libertà personale al fine di stabil valutazione ex ante, se sia stata il presupposto, pur in presenza di dell’autorità procedente, della falsa apparenza della sua configurabilità in di illecito penale.
Nel censurare poi la carenza di motivazione sul punto, la difesa ricorda che, a di escludere il diritto all’indennizzo, il giudice della riparazione può tene degli elementi acquisiti nel corso delle indagini e posti a fondamento della m cautelare purché nel giudizio di cognizione non siano stati esclusi o neutral nel loro valore indiziante; sicché, nel valutare le condotte che ha evidenziato ritenuto gravemente colpose) la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere cont non lo ha fatto) di quanto emerso nel corso del giudizio.
Rileva questo collegio che la Corte di appello ha utilizzato a tal fine le ri delle investigazioni di p.g. da cui la certezza dell’inserimento di Suru nel degli autisti della agenzia viaggi “RAGIONE_SOCIALE“, che ha messo a disposizio sua organizzazione ‘aziendale’ ed ha costituito schermo per le pratich apposizione dei falsi visti di rientro in Romania, contro la percezione delle d somme di denaro da parte degli extra-comunitari in posizione di illegalità valorizzato l’esito dei disposti sequestri (del passaporto e del t.l.e., propri di Suru); ha valorizzato il contenuto delle conversazioni intercettate, nel delle quali anche dalla viva voce del ricorrente si comprende il sistema trasporto dei soli documenti di espatrio al fine della regolarizzazione permanenza in Italia dei clandestini.
Si tratta di acquisizioni, tutte, preliminari rispetto alla adozione del titolo successivamente allo stesso solo riportate in udienza dal testimone di p.g. ovviamente, facenti parte del materiale indiziario utilizzato dal giudice indagini preliminari ai fini della adozione della ordinanza impositiva della m custodiale, e confermate, nella loro gravità , dall’interrogatorio di garanzia COGNOME, prodromico alla emissione della ordinanza e utilizzato a tal fine valorizzato, le ulteriori condotte di reato (possesso di t.l.e.), prodromiche alla adozione del titolo, onde validare il giudizio in ordine non a
ma alla esistenza di condotte macroscopicamente negligenti o imprudenti da cui l’insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’autorità giudiziar
giustificazione alla adozione di misura restrittiva della libertà personale.
.4. L’ordinanza impugnata si appalesa correttamente e logicamente motivata i ordine a tali elementi.
Tutti puntualmente dedotti quali motivi ostativi atti a determinare un forti quadro indiziario a carico del ricorrente e l’apparenza (secondo un giudizio
ex ante)
di un comportamento doloso o colposo da parte dell’istante, tale da portare emanazione del provvedimento di privazione della libertà.
La coerenza logica delle ragioni sottese alla decisione di rigettare la dom dell’istante non è scalfita dalle censure mosse in ricorso.
È sufficiente, come sopra argomentato, per escludere il diritto alla riparazion come
ingiusta detenzione, che l’indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili
dolosi o gravemente colposi, che abbiano esplicato efficacia sinergica ne instaurazione o nel mantenimento della custodia cautelare, anche se t comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale , atteso nell’ambito del procedimento di riparazione vengono apprezzati ad effetti diver Il convincimento del giudice dell riparazione è stato espresso nel provvedimen impugnato con esauriente e persuasiva motivazione e dunque non può in questa sede legittimarsi una differente più favorevole lettura delle »risultanze proce invero sì gravemente lesive oltre che di precetti penali anche di regole di soli e/o del diritto naturale a determinare il rigetto dell’istanza.
5. In conclusione, stante l’infondatezza manifesta delle censure sollevate, il r proposto nell’interesse di Suru deve essere rigettato, con onere per il rico ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimen rifondere quelle sostenute dal Ministero Economia e Finanza rappresentato e dife dalla Avvocatura dello stato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu Comndanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresenta difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero dell’economia e delle Fin rappresentato dall’Avvocatura gengerale dello stato, che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 11 giugno 2024