Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10633 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10633 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/01/2025 della Corte di appello di Bari Udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda di indennizzo proposta da NOME COGNOME per l’ingiusta detenzione subita dal 5 al 12 settembre 2023 per complessivi sette giorni indebitamente trascorsi in regime di arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 cod. proc. pen. La richiesta era fondata sul presupposto che la Corte di appello di Bari in data 27 gennaio 2023, in riforma della sentenza emessa. dal Tribunale di Foggia il 12 gennaio 2022, definitiva il 13 giugno 2023, aveva condannato il COGNOME alla pena di anni tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7, 61 n. 10 cod. pen. l commesso in Foggia il 21 settembre 2020. L’ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione era emesso il 29 agosto 2023 con asserito ritardo di circa due mesi e mezzo rispetto alla irrevocabilità della sentenza, disponendo che COGNOME, nelle more, rimanesse sottoposto al regime degli arresti domiciliari. A seguito della
notifica del predetto provvedimento era avanzata istanza di liberazione anticipata che veniva accolta dal magistrato di sorveglianza con ordinanza del 7 settembre 2023. Il 5 settembre 2023 NOME aveva maturato il quinto semestre e, pertanto, nella stessa data avrebbe dovuto essere rimesso in libertà, cosa che avveniva il 12 settembre 2023 con un asserito ritardo di sette giorni.
Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse di NOME COGNOME t affidato ad un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 606 tzl -lett. e), cod. proc. pen. e Or.111 Cost. oltre che per illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave dell’interessato.
Assume la difesa che, divenuta definitiva la sentenza del Tribunale di Foggia, con un fine pena fissato alla data del 5 marzo 2023, l’ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale provvedimento di sospensione, veniva emesso solo in data 29 agosto 2023 e notificato il 1 settembre 2023 con un ritardo di circa due mesi e mezzo rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza e COGNOME era sottoposto al regime degli arresti domiciliari. A seguito della notifica del predetto ordine di carcerazione1 la difesa avanzava istanza di liberazione anticipata relativamente a cinque semestri di carcerazione preventiva concessi dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza del 7 settembre 2023.
Il 5 settembre 2023 il prevenuto maturava il quinto semestre e, pertanto, nella medesima data doveva essere rimesso in libertà. Solo il 12 settembre 2023 il COGNOME veniva liberato dai vincoli e posto in libertà con un ritardo di sette giorni. La Corte della riparazione ha ritenuto la colpa grave del COGNOME nel non avere sollecitato la propria liberazione a seguito della notifica del provvedimento liberatorio e nel non avere chiesto il beneficio della liberazione anticipata alla fine di ogni semestre piuttosto che in limine alla scadenza del fine pena.
La difesa in proposito rileva che nessun onere di sollecito è previsto a seguito della notifica del provvedimento liberatorio né tantomeno che il beneficio della liberazione anticipata debba essere chiesto al termine di ciascun q semestre.
Il P.G. ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti in cui si dirà.
La questione posta dal ricorrente verte sulla possibilità di inquadrare tra
le ipotesi di ingiusta detenzione derivante da vicende successive alla condanna, quella della detenzione risultata maggiore rispetto a quella determinata all’esito della concessione della liberazione anticipata, disposta dal Tribunale di sorveglianza.
Il consolidato criterio interpretativo applicato da questa Corte di legittimità impone di riconoscere il diritto alla riparazione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. iJ anche ove l’ingiustizia~enzione subita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato causa o concausa dell’errore che, per definizione, non può mai essere rinvenuto nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale e che deve essere ricercato nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, COGNOME, non massimata, relativa ad una fattispecie in cui in fase esecutiva è stato riconosciuto il vincolo della continuazione; Sez. 4, n. 44978 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282247,qjn riferimento a fattispecie relativa a detenzione sofferta per un reato coperto da indulto e per un reato depenalizzato, ha annulla – 1 con rinvio l’ordinanza che (9` aveva escluso il diritto all’indennizzo, ravvisando una condotta gravemente colposa nel ritardo dell’instante nell’eccepire l’aboliti° criminis e l’intervenuto indulto, senza però attribuire rilievo all’omessa rilevazione delle medesime evenienze da parte dell’Autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, Brio, Rv. 281735, che ha ritenuto non configurabile un errore dell’autorità procedente in relazione alla detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per la quale era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; Sez. 4, n. 17118 del 14/01/2021, COGNOME, Rv. 281151; 7T- fa applicato il principio in fattispecie caratterizzata da esecuzione delle pene applicate con due sentenze di patteggiamento, per gli stessi fatti, e tii-successivo accoglimento dell’istanza proposta al giudice dell’esecuzione di revoca della sentenza che aveva applicato la pena più grave, e ha ritenuto ingiusto e non addebitabile all’imputato il periodo di detenzione subita dopo la presentazione di tale istanza; Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, Paraschiva, Rv. 271689, che ha richiamato anche Corte E.D.U., 24 marzo 2015, ric. n. 39824/07, in causa Messina c. Italia).
L’indirizzo interpretativo sopra richiamato si fonda sulla distinzione fra il piano della irrevocabilità della condanna quello della definitività della pena. Nel vigente sistema processuale (che attribuisce grande spazio agli interventi del giudice dell’esecuzione e del magistrato di sorveglianza sul trattamento sanzionatorio), i concetti di pena definita da pronuncia irrevocabile e quello di pena
definitiva (per tale potendosi intendere solo quella determinata all’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio) non possono, dunque, ritenersi coincidenti (Sez. 4 n.57203/17 cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28/09/2022, COGNOME, non massimata).
Nel solco dei principi sopra enunciati si è mossa la Corte della riparazione con riferimento alla tempestività tanto dell’ordine di liberazione del condannato emesso il giorno successivo al riconoscimento della liberazione condizionale quanto agli atti endoprocedimentali assunti ai sensi dell’art( )65 cod. proc. pen.
Ha così respinto le doglianze relative all’asserito colpevole ritardo nella adozione del provvedimento, avuto riguardo alla data di definitività della sentenza di condanna, rilevando che l’art. 656, comma 10, cod. proc. pen. non indica alcun termine né perentorio né ordinatorio per l’adozione dell’ordine di esecuzione con la conseguenza che la valutazione sul punto va formulata in termini di ragionevolezza connessa all’attività discrezionale, che attiene al vaglio della posizione del condannato. Ha poi rilevato la Corte della riparazione che il Tribunale di Sorveglianza, ricevuta l’istanza di liberazione anticipata proposta dal difensore di cui si sconosce la data in quanto non versata in atti, sulla scorta delle risultanze del fascicolo, ha riconosciuto il beneficio per cinque semestri con provvedimento del 7 settembre 2023. Ha ritenuto il giudice della riparazione trattarsi di attività discrezionale che richiede una valutazione della condotta del condannato ; evidenziando che per taluni semestri l’istanza è stata dichiarata inammissibile. Che a seguito della liberazione anticipata del 7.9.2023 tempestivo è stato anche il provvedimento di liberazione, adottato il giorno dopo, non appena rilevato che la pena risultava già espiata.
Sono, invece, fondate le censure relative al dedotto vizio di motivazione, limitatamente al periodo 8-12 settembre 2023, quanto alla mancata immediata esecuzione del provvedimento liberatorio, rispetto alla quale, come rilevato dal ricorrente, è stato ritenuto, da parte dei giudici della riparazione, in maniera assertiva, che a carico della difesa sussistesse la necessità di una “iniziativa di sollecito” (v. pag. 3 del provvedimento impugnato).
Da quanto detto discende l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla ingiusta detenzione patita dall’8 al 12 settembre 2023, rinvio GLYPH t .1 GLYPH D · GLYPH 11 t ( ( GLYPH (7 ( GLYPH t-’11 (7 I
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’ingiusta detenzione subita nel periodo 8-12 settembre 2023 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso.
Deciso il 13 gennaio 2026