Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50822 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50822 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
letta la memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Firenze ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla pena espiata in eccesso nell’ambito del procedimento di esecuzione avente n.238/2018 pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente – in sede di istanza introdutti – aveva esposto di essere stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed C 20.000,00 di multa, in relazione al reato previsto dall’art.73 del d.P.R n.309/1990, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Firenze n.3723/2016, confermata in appello e posta in esecuzione – dedotto il presofferto – per la residua pena detentiva di anni quattro, mesi undici giorni ventiquattro dal P.m. il 21/02/2018; che, durante l’esecuzione, a seguito della sentenza n.40/2019 della Corte costituzionale, che ha inciso sulla pena edittale minima prevista dall’art.73, comma 1, T.U. stup. (portandola da anni otto ad anni sei), il ricorrente aveva presentato istanz di rideterminazione della pena al giudice dell’esecuzione, con domanda rigettata con ordinanza del 13/02/2020, sulla base della dedotta congruità della pena anche alla luce della sentenza del Giudice delle leggi; che, contro tale provvedimento, era stato proposto ricorso per cassazione e che questa Corte aveva annullato con rinvio l’ordinanza impugnata; che, con ordinanza dell’8/03/2021, il giudice dell’esecuzione aveva rideterminato la pena in att quattro e mesi otto di reclusione, riducendo la pena base da anni otto ad anni sei; che, in esecuzione di tale ordinanza, il ricorrente era st scarcerato il 9/03/2021; che, se fosse stata accolta l’originaria istanza rideterminazione, la pena avrebbe avuto termine il 26/04/2020, con conseguente applicazione di una detenzione senza titolo quantificata in mesi dieci e giorni undici. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte territoriale ha quindi rilevato – nella specifica fattispecie del rimodulazione della pena inflitta per reati in materia di stupefacenti pe effetto della sentenza n.40/2019 della Corte costituzionale – che dovesse essere sposato l’indirizzo restrittivo, tendente ad escludere il diritto riparazione, atteso che la rideterminazione (nel caso di specie) aveva riguardato reati in continuazione aventi a oggetto droghe leggere e pesanti, con conseguente permanenza di uno spazio discrezionale.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto la violazione di legge e il difetto di motivazione de provvedimento ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. e in relazione all’art.314 cod.proc.pen..
Premesso lo svolgimento della vicenda processuale, ha dedotto la non rilevanza del precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte territoriale (Sez.4, n.3382 del 22/12/2016, dep.2017, RV. 268958), atteso che la relativa conclusione era stata smentita dalla giurisprudenza successiva; nella quale era stato rilevato che l’intervento del Giudice delle leggi aveva imposto un obbligo vincolante per il giudice dell’esecuzione e avente quale oggetto l’adeguamento della pena al concreto disvalore del fatto, non residuando sul punto i margini di discrezionalità invece valorizzati dal giudice della riparazione; anche in considerazione del fatto che la violazione più grave era stata individuata in quella oggetto della sentenza della Corte costituzionale n.40/2019.
Il Procuratore generale ha depositato memoria nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 310 del 25/07/1996, il diritto alla riparazione previsto dall’art.3 cod.proc.pen. sussiste anche nel caso in cui la detenzione sia stata patita seguito di erroneo ordine di esecuzione, purché sussista un errore dell’autorità procedente, e non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concausa dell’errore (Sez. 4, n. 57203 del 21/09/2017, COGNOME, Rv. 271689; Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021, NOME, Rv. 281735).
Ciò posto, va quindi rilevato che il presente giudizio attiene alla valenza sulla fase di esecuzione della pena della sentenza della Corte costituzionale n.40 del 23/01/2019, per effetto della quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, T.U. stup., nella parte
cui in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni; sentenza in conseguenza della quale la condanna inflitta all’odierno ricorrente era stata rideterminata dal giudic dell’esecuzione nella misura finale di anni quattro e mesi otto di reclusione oltre alla multa, previa assunzione quale pena base per il reato più grave corrispondente a quello oggetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale – in anni sei di reclusione e con aumento per i reati satelli (relativi a droghe di tipo leggero) in misura corrispondente a quella determinata dal giudice della cognizione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato; e ciò sulla base dei principi d diritto – che in questa sede si ritiene di condividere integralmente – espres da Sez. 4, n. 3547 del 01/12/2021, Avdiu, Rv. 282575 e da Sez.4, n. 11542 del 02/02/2023, COGNOME, n.m..
In particolare, in tali sedi, è stato rilevato che in caso di dichiarazione illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio, sussiste il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzi subita in conseguenza dell’illegittimo rigetto, da parte del giudic dell’esecuzione, dell’istanza di rideterminazione della pena alla luce dell nuova cornice edittale, essendo ravvisabile un errore dell’autorità procedente che omette di rivalutare la pena alla luce dei nuovi limiti in ragione della sua conformità formale al quadro precedente e a quello sopravvenuto, non venendo in rilievo profili di discrezionalità.
Nel caso di specie, sulla base di quanto espresso dalla sentenza rescindente, deve infatti escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato n nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalità, il giu possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena base individuata in origine, non potendosi considerare di maggiore gravità lo stesso fatto per il quale in precedenza era stata applicata la pena bas minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena illegale che verrebbe di fatto confermata (così in motivazione la citata sentenza 11542 del 2023).
D’altra parte, nel caso di specie, non possono essere evocati i profili d discrezionalità nella quantificazione della pena derivanti dall’essere l condanna stata pronunciata per delitti, posti in continuazione, aventi a oggetto droghe di tipo pesante – oggetto della suddetta pronuncia di incostituzionalità – e droghe di tipo leggero; avendo il giudic dell’esecuzione mantenuto il medesimo trattamento sanzionatorio in riferimento ai reati satellite e rimodulando la sanzione sulla base del nuovo
minimo edittale imposto – in luogo di quello precedente – da parte della sentenza del giudice delle leggi.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze affinché proceda a un nuovo esame della domanda di riparazione sulla base dei predetti principi.
Al giudice del rinvio va altresì rimessa la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo alla Corte d’appello di Firenze cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente