Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7573 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7573 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIONOMEAVV_NOTAIO che ha concluso per l ‘ annullamento del provvedimento impugnato
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari -Sez. distaccata di Sassari ha accolto l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME, sorella del defunto COGNOME, in relazione alla custodia cautelare in carcere da quest’ultimo patita nel periodo intercorrente tra il 24 marzo 2021 e il 1 marzo 2022, data in cui il COGNOME era stato assolto dal Tribunale di Sassari con sentenza divenuta irrevocabile.
La Corte d’appello ha liquidato in favore dell’istante la somma di euro 18.393,96, calcolata sulla base dei principi civilistici in materia di quote ereditarie ( art. 571 cod. civ), quale parte del totale che sarebbe spettato al defunto COGNOME secondo gli ordinari criteri di liquidazione dell’indennizzo ( euro 235, 82 al giorno per i 312 giorni di carcerazione subita, pari a complessivi euro 73.575,84).
Ha proposto ricorso COGNOME NOME, per il tramite del proprio difensore di fiducia, lamentando, con unico motivo, violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b) , cod. proc. pen, in relazione agli artt. 314, 645 e 646 cod. proc. pen. La Corte territoriale aveva errato nel dividere pro quota il complessivo indennizzo calcolato in favore del defunto. La ricorrente era unica erede del COGNOME NOME, in quanto i genitori e il fratello COGNOME NOME erano in precedenza deceduti. L ‘istanza era stata infatti presentata nell’esclusivo interesse di COGNOME NOME, senza l’indicazione degli NOME aventi diritto, così come previsto dall’art. 645 cod. proc . pen. Quale unica erede, l’istante avrebbe dovuto beneficiare della intera somma liquidata a titolo di indennizzo per l ‘ingiusta detenzione patita dal proprio dante causa.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi, in linea di principio, che l’art. 315 cod.proc.pen., comma 3, dispone che nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell’errore giudiziario. In forza di ciò, la pacifica giurisprudenza di legittimità riconosce che la riparazione spetti agli eredi ai sensi dell’art. 644, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui ‘ se il condannato muore, anche prima del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti,
ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta’. Si è infatti rilevato che gli effetti pregiudizievoli dell’ingiusta detenzione, come quelli dell’errore giudiziario, sono naturalmente destinati a propagarsi nell’ambito familiare (Sez. U, Sentenza n. 28 del 14/12/1994 – dep. 20/04/1995, COGNOME e NOME, Rv. 200511), legittimando, nel caso della morte della persona che ha subito l’ingiusto provvedimento, una pretesa riparatoria dei congiunti.
Va però rilevato che l ‘art. 644 cod. proc. pen. , al secondo comma, prevede che ‘ a tali persone non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall’errore a ciascuna persona’. In base al testuale tenore della norma citata si è pertanto da tempo consolidato il principio secondo cui l’art. 644, comma 2, cod.proc.pen. attribuisce agli eredi un diritto all ‘ indennizzo spettante iure proprio e non iure heredítatis, inizialmente commisurato al danno subito dalla persona defunta, e, nella successiva fase di liquidazione, equitativamente ripartito dal giudice in ragione delle conseguenze pregiudizievoli derivate a ciascuno dall ‘ingiusta detenzione patita dal loro congiunto (cfr. Sez. 4, n. 20916 del 19/04/2005, COGNOME ed NOME, Rv. 231655; in senso sostanzialmente conforme Sez. 4, Sentenza n. 76 del 22/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254377; Sez. 4, Sentenza n. 5637 del 04/12/2013, dep. 2014, Tisti, Rv. 258896; Sez. 4. n. 14327 del 5 marzo 2019, NOME).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata è immune dalle censure denunciate, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi esposti. Come illustrato, il diritto attribuito ai congiunti dall’art. 644, c omma 2, cod. proc. pen. non spetta iure hereditatis, ma iure proprio: ne discende che non può essere invocata l’automatica applicazione delle regole civilistiche che disciplinano la devoluzione del patrimonio ereditario nei confronti degli eredi, secondo gli ordinari principi del diritto delle successioni. Per tale ragione, la somma da devolvere agli aventi diritto è determinata in base a criteri equitativi, ancorati alla valutazione dei concreti effetti dannosi patiti dal richiedente in ragione dell’errore giudiziario ovvero della ingiusta detenzione subita dal congiunto.
Ciò posto, deve rilevarsi che l’odierna ricorrente non ha mai dedotto o allegato alcunchè in ordine al reale pregiudizio sofferto a causa della
ingiusta carcerazione del fratello: nella originaria istanza, infatti, la COGNOME NOME aveva rappresentato di essere la sorella del COGNOME, aveva prodotto il certificato di morte di quest’ultimo nonché il certificato storico di famiglia, ed aveva poi illustrato la vicenda giudiziaria inerente al COGNOME, ai fini della valutazione della ingiustizia delle detenzione. Ne consegue che, in assenza di qualsivoglia elemento allegato in ordine alle effettive conseguenze pregiudizievoli della detenzione, la Corte territoriale ha fatto ricorso alle uniche evidenze disponibili, utilizzando, quale criterio equitativo per la determinazione della somma liquidabile in favore della ricorrente, quello della ripartizione pro quota tra eredi in ragione del numero dei componenti della famiglia e del grado di parentela.
Alla luce di quanto esposto, si impone il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 3 febbraio 2026
La AVV_NOTAIO est. NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME