Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9220 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9220 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALAGONIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/10/2025 della Corte d’appello di Torino. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME in relazione alla misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal 03/02/2017 al 21/02/2017 dal GIP presso il Tribunale di Asti, in relazione al reato previsto dall’art.575 cod.pen., aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà e commesso, sulla base dell’ipotesi accusatoria, nei confronti di NOME COGNOME; misura cautelare che era stata poi annullata dal Tribunale del riesame di Torino, per assenza di gravi indizi di colpevolezza, con successiva emissione di decreto di archiviazione.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria carcerazione con colpa grave.
Ha osservato che, secondo l’ipotesi accusatoria, l’COGNOME sarebbe stato materialmente ucciso da tre persone, tutte dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE, il quale vantava un credito di circa ventimila euro verso NOME COGNOME, commerciante e datore di lavoro della persona offesa, il quale avrebbe
fatto ricadere la responsabilità del debito medesimo proprio sull’COGNOME, circostanza che avrebbe originato l’aggressione del 26/06/2015, conclusasi con l’omicidio; ha esposto che l’apparato accusatorio si fondava sul dialogo captato durante un’intercettaz ione ambientale e intervenuto tra il COGNOME COGNOME il coindagato NOME, ritenuto esecutore materiale dell’omicidio, nonché sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, che aveva esposto di avere, mesi addietro, ricevuto dal COGNOME COGNOME‘ordine di incendiare il camion in uso all’COGNOME; olt re che su altri dati indiziari di contorno, derivanti dalle conversazioni intercettate tra il COGNOME e il suoi socio COGNOME, dalle quali sarebbe emerso che i due apparivano ricorrere sistematicamente all’intimidazione per convincere i propri debitori a pagare quanto dovuto.
Ha quindi ritenuto ravvisabile un comportamento gravemente colposo in capo all’indiziato, come emergente dalle conversazioni intercettate e dalle quali, sulla base delle valutazioni dello stesso giudice del riesame, sarebbero emersi elementi indicativi di comportamenti illeciti posti in atto dall’istante nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, mediante utilizzo di condotte intimidatorie; essendo quindi attribuibile al ricorrente la creazione di una falsa apparenza in ordine alla sua partecipazione all’omicidio, avente v alenza sinergica rispetto alla detenzione subìta.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto -ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. -la violazione di legge e il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del diritto alla riparazione.
Ha dedotto che il giudice della riparazione si sarebbe limitato a valorizzare il contenuto dell’ordinanza applicativa della misura; senza confrontarsi con gli argomenti già originariamente posti alla base delle prospettazioni difensive e con alcune specifiche circostanze di fatto (quale quella per cui il COGNOME, pochi giorni prima dell’omicidio, aveva spontaneamente versato una somma all’COGNOME per aiutarlo nelle sue esigenze di vita e, in generale, quella dei buoni rapporti personali vigenti tra i due); ha evidenziato che il credito del COGNOME rispetto al COGNOME, datore di lavoro dell’COGNOME, ammontava comunque a una somma di poco conto e che non poteva essere condivisa la valutazione in ordine al dedotto ricorso ad azioni di violenza per il controllo del mercato; ha quindi negato che vi fosse stata qualsiasi negligenza o imprudenza da parte del ricorrente, contestando il dato -sottolineato nell’ordinanza della presunta vicinanza del COGNOME rispetto ad ambienti mafiosi.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In via pregiudiziale, deve essere richiamato il principio -già enunciato da questa Corte -in base al quale nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, che è una procedura attinente a interessi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale, il ricorso fissa gli elementi individuanti l’azione esperita, sicché non è consentito mutare la causa petendi né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza dell’altra parte, né al giudice, d’ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito, per cui, quando l’attore abbia posto a fondamento della richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo dell’art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra causa petendi , quale l’ipotesi di illegittima detenzione, di cui al comma secondo della predetta disposizione di legge (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, COGNOME, Rv. 284689).
Nel caso in esame, parte ricorrente, in sede di originaria istanza e di impugnazione, ha fatto univoco riferimento alla dedotta ingiustizia ‘sostanziale’ regolamentata dal comma primo dell’art.314 cod.proc.pen., ragione per la quale la fondatezza dei motivi di ricorso deve essere valutata in relazione a tale disposizione.
Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento -da parte dell’istante che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione della detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, 05/07/2022, n.28012, COGNOME,
Rv. 283411; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, Rv. 263197; Sez.4, n.34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074).
In particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico/motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n.3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, già sulla base del risalente arresto espresso da Sez.U, n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione; il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logicomotivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P., RV. 271739; Sez.4, n. 27397 del 10/06/2010, COGNOME, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento.
Mentre, in relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; difatti, il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.U, n.32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664).
Deve quindi ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto complessivamente un buon governo dei predetti principi, fondando il rigetto della domanda sulla base del complesso degli elementi emersi nel corso delle indagini e atti a denotare una condotta gravemente colposa in capo all’istante, il tutto previo confronto proprio con le argomentazioni spese nell’ordinanza del Tribunale del riesame che ha ritenuto carente il presupposto della gravità indiziaria in ordine al reato ascritto.
Specificamente, il giudice della riparazione ha fatto riferimento alla sussistenza di plurime condotte -evidenziate dallo stesso Tribunale del riesame ed emergenti dalle sommarie informazioni testimoniali rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (a propria volta riscontrate da una serie di conversazioni telefoniche specificamente indicate) -in riferimento alle quali era emerso che il COGNOME e il suo socio COGNOME mantenevano uno stretto controllo dei propri debitori impiegati presso il mercato ortofrutticolo di Asti, ricorrendo ripetutamente all’intimidazione e alla tentata estorsione per convincere i debitori a pagare quanto dovuto; sulla base di un modus operandi già ravvisato da parte del GIP e ritenuto sussistente anche da parte del giudice dell’impugnazione cautelare.
Il quale, con specifico riferimento a tali ultime condotte, le ha ritenute -quanto meno -idonee a concretizzare la fattispecie prevista dall’art.393 cod.pen., in ordine ai rapporti con il COGNOME nonché alla tentata estorsione per quanto riguarda le pre ssioni operate nei confronti dei genitori di quest’ultimo.
A fronte di tali argomentazioni, deve ritenersi che le deduzioni della difesa possano ritenersi fondate in ordine al solo elemento, richiamato dal giudice della riparazione, riguardante i legami tra il COGNOME ed ambienti mafiosi; in quanto tale dato -riconducibile alla rilevanza sinergica della c.d. frequentazioni ambigueè stato effettivamente argomentato dalla Corte territoriale in modo del tutto generico.
Ma, per il resto, la deduzioni contenute in ricorso devono ritenersi di rango meramente oppositivo nonché puramente versate in fatto, in quanto tendenti a contestare la ricostruzione operata dal giudice della riparazione in ordine alle condotte intimidatorie poste in essere dal ricorrente, facendo tautologico riferimento alla liceità del modus operandi posto in atto dal COGNOME e dal suo socio COGNOME e limitandosi, di fatto, a sottolineare gli elementi posti dal Tribunale del riesame alla base del giudizio di carenza di idonei elementi indiziari.
Deve quindi ritenersi che il giudice della riparazione abbia adeguatamente individuato gli elementi di fatto tali da connotare in senso gravemente colposo la condotta del ricorrente e la sua valenza sinergica rispetto all’adozione del provvedimento caut elare; ricordando, sotto tale profilo, che la colpa grave, ostativa alla riparazione della detenzione subita, non deve consistere necessariamente in una condotta che, gravemente imprudente o negligente, sia idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria specificamente in relazione al reato per il quale si è patita la detenzione, sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva (come nel caso di specie, attesa la ravvisata sussistenza di condotte di tentata estorsione; cfr. Sez. 4, n. 48311 del 26/09/2017, COGNOME, Rv. 271039; Sez. 4, n. 37401 del 10/09/2014, COGNOME, Rv. 260306).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nulla va provveduto sulle spese in favore del Ministero resistente, che nella sua memoria alcun contributo utile ha apportato ai fini della decisione (cfr. Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, G., Rv. 287952-02).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. nulla per le spese al ministero resistente. Così è deciso, 29/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME