Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13396 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13396 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GALATONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Lecce con ordinanza del 24 luglio – 2 agosto 2023 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, ristretto in custodia cautelare complessivamente per circa un anno e mezzo, dal 19 giugno 2007 al 4 dicembre 2008 (prima in carcere; poi, dal 22 ottobre 2007 in avanti, agli arresti domiciliari; quindi, dal 2 giugno 2008 al 4 dicembre 2008 di nuovo in carcere), in relazione all’accusa di avere partecipato ad un’associazione protesa al narcotraffico ex art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da settembre 2004 ad ottobre 2006, accusa da cui, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di condanna adottata, all’esito del dibattimento, dal Tribunale di Lecce il 20 maggio 2015, è stato infine assolto dalla Corte di appello di Palermo, con la formula “per non avere commesso il fatto”, con sentenza RAGIONE_SOCIALE‘8 gennaio 2021, irrevocabile il 21 settembre 2021.
Si precisa che, nel rigettare la richiesta di equa riparazione, la Corte territoriale ha anche condannato l’istante al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio in favore del RAGIONE_SOCIALE, liquidate come in dispositivo.
Ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza NOME COGNOME, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali denunzia vizio di motivazione (il primo ed il terzo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo).
2.1. Con il primo motivo censura mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di equa riparazione.
Ripercorsi, in estrema sintesi, gli antefatti processuali ed il contenuto del provvedimento reiettivo e rammentati alcuni principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di equa riparazione, si osserva come l’ordinanza impugnata si limiti, in sostanza, a richiamare la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna in primo grado, essendo assente, ad avviso del ricorrente, la indicazione di comportamenti specifici connotati da dolo o colpa grave ostativi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta. Si sottolinea, infatti, avere la Corte territoria soltanto valorizzato il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia nel corso del quale l’imputato ha negato gli addebiti ed ha fornito la propria versione, sostenendo di conoscere i coimputati in quanto suoi compaesani, senza chiarire, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, il proprio ruolo nell’associazione.
Si evidenzia al riguardo sia il pieno diritto di non rispondere, riconosciuto all’indagato, sia il non avere i decidenti accertato quali sarebbero le circostanze taciute da COGNOME o dallo stesso falsamente rappresentate e che, invece, se dichiarate, avrebbero consentito al Giudice di rivalutare lo status libertatis.
2.2. Con il secondo motivo ci si duole RAGIONE_SOCIALEa inosservanza o erronea applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in materia di soccombenza.
Si ritiene illegittima la condanna, disposta dalla Corte di appello in uno con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese a favore del RAGIONE_SOCIALE, spese calcolate nella somma di 2.100,00 euro per onorari, oltre ad accessori di legge.
In realtà, il RAGIONE_SOCIALE resistente si è costituito nel giudizio di merito c memoria del 23 marzo 2023 (allegata al ricorso, sub n. 4), in previsione RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 12 aprile 2023, limitandosi a contestare ma solo assai genericamente la pretesa avversaria, con esplicita riserva di articolare in prosieguo le proprie difese e di produrre documenti; tuttavia, alcuna difesa successiva è stata svolta, sicchè dovrebbe trovare applicazione, ad avviso del ricorrente, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. ci («Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il Giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza»).
Si richiama il precedente di Sez. 1 civ., ord. n. 31837 del 16/09/2021, dep. 04/11/2021, RAGIONE_SOCIALE vs RAGIONE_SOCIALE, nella cui motivazione (n. 6 RAGIONE_SOCIALEe “ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione”, p. 7) si fissa il seguente principio di diri «Il convenuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formalé introduzione del principio di non contestazione a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamen indicati dall’attore a fondamento RAGIONE_SOCIALEa propria domanda; la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione”, senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall’attore allegati alla citazione».
Si fa presente che nel caso di specie l’Avvocatura erariale non ha svolto alcuna difesa, onde sarebbe illegittima la condanna del ricorrente alle spese.
2.3. Tramite l’ultimo motivo si denunzia assoluta mancanza e, comunque, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla statuizione sulle spese di giustizia, e ciò sia in ordine all’an che in ordine al quantum RAGIONE_SOCIALEe stesse, richiamandosi giurisprudenza civile di legittimità stimata pertinente.
Si chiede, dunque, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Il P.G. RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione nella requisitoria scritta del 6 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
L’Avvocatura erariale nella memoria del 10 novembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; in ogni caso, co vittoria di spese.
Con memoria difensiva in data 15 novembre 2023 si è sottolineata la irrilevanza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa colpa concausativa RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, del silenzio serbato in interrogatorio e si è ribadita la totale carenz di motivazione del provvedimento impugnato quanto alla individuazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto costituenti, in ipotesi, condotte colpose costituenti elementi ostativi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di equa riparazione, richiamando il principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238, secondo cui «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indizia non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione. (Nella specie, la Corte ha applicato il principio in un’ipotesi di non coincidenza tra quadro indiziario esaminato nella fase cautelare e quadro probatorio alla base del giudizio assolutorio, ritenendo legittima la valutazione del verbale di arresto e di alcune dichiarazioni fisiologicamente inutilizzabili in dibattimento)». CONSIDERATO IN DIRITTO Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.11 primo motivo di ricorso risulta fondato, con assorbimento degli ulteriori.
Tutta l’ordinanza impugnata è incentrata sulla mancata persuasiva confutazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘indagato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio degli assunti RAGIONE_SOCIALE‘accusa con riferimento ai seguenti temi (pp. 6-7 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata):
avere riscosso i proventi RAGIONE_SOCIALE‘attività di spaccio, in particolare avere consegnato o meno un rotolo di banconote a tale NOME COGNOME, coimputato nel reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (circostanza rispetto al quale l’indagato ha risposto di non ricordare);
avere il 16 aprile 2005 prelevato del denaro da una persona all’interno di un’automobile ed avere consegnato i soldi a tale NOME COGNOME, del pari
coimputato nel reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 (circostanza – si legge nel provvedimento – non chiarita);
il motivo RAGIONE_SOCIALE‘incontro con i coimputati COGNOME e COGNOME sollecitato nel corso RAGIONE_SOCIALEa telefonata intercettata del 6 febbraio 2005 (episodio che si dice non essere stato chiarito);
la esistenza di una videoripresa in cui il 22 marzo 2015 altro coimputato nel medesimo reato associativo, tale NOME COGNOME, mostra a COGNOME un involucro bianco (episodio in relazione al quale – si legge nel provvedimento – non è stata fornita giustificazione).
Tale modo di ragionare, in cui – sostanzialmente – si afferma essere onere RAGIONE_SOCIALE‘imputato contraddire gli assunti RAGIONE_SOCIALE‘accusa, altrimenti contribuendo a determinare, con comportamento stimato colposo, la custodia cautelare, merita censura, poiché, a ben vedere, vanifica l’inequivoco significato di portata garantista RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., novellato dall’art. 4, comma 1, lett. b), del d. Igs. 8 novembre 2021, n. 188 (recante “Disposizioni per il compiuto adeguamento RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali”), che recita testualmente:
«L’esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di cui all’art. 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo».
Si tratta di principio fondamentale, immediatamente applicabile, come già più volte affermato dalla S.C.: «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato su elementi di indagine significativi, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione» (così, ex plurimis, Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017; in termini, Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L, Rv. 283241; Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2022, dep. 2023, Marretta, Rv. 285425).
Peraltro, eliminando il tema del silenzio, la struttura motivazionale rimane vuota sotto ogni profilo, compreso quello del nesso di causalità tra la condotta stimata colposa RAGIONE_SOCIALE‘indagato e la applicazione ed il mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
3.Quanto al secondo motivo, il cui esame – come si è detto – risulta assorbito dall’accoglimento del precedente, appare comunque opportuno
precisare che il Giudice del rinvio dovrà fare eventualmente applicazione del principio di soccombenza, che è cosa ben diversa dal principio di non contestazione invocato nel ricorso (tramite richiamo a Sez. 1 civ., ord. n. 31837 del 16/09/2021, dep. 04/11/2021, RAGIONE_SOCIALE vs RAGIONE_SOCIALE, cit.), tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe puntualizzazioni operate al riguardo dalla giurisprudenza civile di legittimità (cfr. infatti Sez. 2 civ., ord. n. 15326 12/06/2018, R vs. G, Rv. 649173: «Qualora la parte vincitrice di un procedimento a carattere contenzioso abbia chiesto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, la condanna del soccombente al relativo pagamento si pone in contrasto con l’art. 112 c.p.c. poiché tale statuizione, nonostante abbia carattere consequenziale ed accessorio e, quindi, debba essere emessa dal giudice pure in assenza di espressa istanza RAGIONE_SOCIALE‘interessato, può essere oggetto di rinunzia»).
Consegue dalle considerazioni svolte l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui si demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce, cui demanda anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 30/11/2023.