Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12718 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12718 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 15/08/1982
avverso l’ordinanza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, dr.ssa NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Palermo il 20 settembre – 31 ottobre 2024 ha rigettato la richiesta ti-i-ei-eltes -ta, di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME che è stato ristretto in custodia cautelare in carcere dal 3 maggio 2019 al 24 maggio 2019 in relazione al reato di partecipazione ad associazione clandestina finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e anche al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, accusa da cui è stato assolto dal Tribunale di Palermo con sentenza del 13 gennaio 2020, irrevocabile il 16 giugno 2020, con la formula per non avere commesso il fatto.
L’ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. il 30 aprile 2019, notificata il 3 maggio 2019, era stata annullata dal Tribunale per il riesame il 24 maggio 2019, ordinando la liberazione dell’indagato, se non detenuto per altra causa.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza NOME COGNOME tramite Difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali, ripercorsi gli antefat denunzia violazione di legge e vizio di motivazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per mancanza assoluta di motivazione rispetto ad altra e distinta domanda di equa riparazione avanzata dallo stesso ricorrente per ulteriore custodia cautelare patita dal 9 gennaio 2018 al 19 marzo 2020 per differente titolo (omicidio), vicenda del pari conclusa con l’assoluzione, segnalando e documentando tramite allegati al ricorso che i due procedimenti erano stati riuniti dalla Corte di appello di Palermo all’udienza camerale del 27 settembre 2023 ma che in ordine alla ulteriore richiesta non vi è stata alcuna pronunzia da parte della Corte territoriale.
2.2.Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale illegittimamente valorizzato il silenzio dell’indagato nell’interrogatorio di garanzia, trascurando gli effett sull’ordinamento interno della modifica apportata all’art. 314 cod. proc. pen. a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, in tema di presunzione di innocenza. Restare in silenzio è da considerare comportamento neutro, non valutabile contra reum.
2.3. Infine, con l’ultimo motivo censura promiscuamente ulteriore violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione, avendo la Corte territoriale evidenziato profili di colpa grave, peraltro ricondotta a meri “contatti dell’imputato con un contesto delinquenziale”, nonostante l’intervenuto annullamento da parte del Tribunale per il riesame dell’ordinanza genetica, prima ancora dell’esito assolutorio. Ciò in contrasto con gli insegnamenti al riguardo
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della S.C. sia a Sezioni Unite (citandosi Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663) che a Sezioni semplici (si richiama Sez. 4, n. 38252 del 01/10/2024, NOMECOGNOME n.m.).
L’Avvocatura erariale nella memoria del 16 gennaio 2025 ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
Il P.G. RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta dell’Il gennaio 2025 ha domandato l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
2.L’ordinanza reiettiva, in primo luogo, è viziata da omissione di pronunzia.
Avuto accesso agli atti (nel caso di specie consentito: v., ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304: «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali»), risulta che, in effetti, la Corte di appello non ha provveduto in alcun modo sulla distinta ed autonoma richiesta di equa riparazione avanzata in relazione alla custodia cautelare patita in relazione all’accusa di omicidio, da cui l’imputato è stato assolto.
3.Inoltre, la Corte territoriale non ha inquadrato la vicenda relativa all’arresto per partecipazione ad associazione clandestina finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella categoria della ingiustizia formale, avendo il Tribunale per il riesame già il 24 maggio 2019 annullato l’ordinanza del G.i.p. del 30 aprile 2019, eseguita il 3 maggio 2019, ordinando la liberazione dell’indagato, se non detenuto per altra causa, con successiva assoluzione – irrevocabilmente pronunziata il 13 gennaio 2020 – da parte del Tribunale per emersa estraneità ai fatti; ed occorre a tal riguardo anche verificare se il materia decisorio sia stato il medesimo. Infatti, «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 28 cod. proc. pen.. (La Corte ha, peraltro, precisato che tale operatività non può
concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l’indicata condizione ostativa, nei casi in cui l’accertamento dell’insussistenza “ah origine” delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione)» (così Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, cit.; in senso conforme le Sezioni semplici successive, tra cui Sez. 4, n. 22103 del 21/03/2019, COGNOME, Rv. 276091: «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l’accertamento della insussistenza “ab origine” delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare – neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell’entità dell’indennizzo – la condotta colposa lieve»).
Peraltro, la Corte di merito, come puntualmente censurato nel ricorso, ha valorizzato in senso negativo il silenzio in interrogatorio, richiamando precedente (Sez. 4, n. 24439 del 27/04/2018, COGNOME, Rv. 273744: «In tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dell’indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poichè è onere dell’interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l’Autorità Giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare») risalente nel tempo ed ormai ampiamente superato a seguito della novella ex lege n. 188 del 2021 (v., tra le altre, Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z, Rv. 283017: «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato su elementi di indagine significativi, nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione»; e, più recentemente, Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, COGNOME, Rv. 285425).
Consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese tra le Parti per questo giudizio di legittimità.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le Parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 07/02/2025.