Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1874 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricors,
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere emessa il 10 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L’istante è stato privato RAGIONE_SOCIALEa libertà dal 12 febbraio 2020 all’8 ottobre 2021 ma assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di appello di Milano con sentenza divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2022.
Con il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett.b), cod. proc. pen. per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. con riferimento all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di cui all’art. 64, comma 3 lett. b), cod. proc. pen. e alla su incidenza sul diritto alla riparazione. La Corte di appello ha posto a fondamento del rigetto anche il silenzio serbato dall’indagato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio, in contrasto con la modifica normativa operata dall’art. 4, comrna 1 lett.b) d. Igs. 8 novembre 2021, n.188; secondo tale disposizione, l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria concludendo per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Con riguardo al primo motivo, nel ricorso si è riprodotto l’intero passo RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria dal quale si evince che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ha ritenuto insufficiente e comunque contraddittoria la prova circa l’identificazione personale del soggetto autore RAGIONE_SOCIALEe cessioni in favore di NOME COGNOME.
2.1. La Corte territoriale ha, poi, fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazion sugli elementi valutati dal giudice per le indagini preliminari, segnatamente le intercettazioni ambientali nell’autovettura del COGNOME e le risultanze RAGIONE_SOCIALE‘attività di localizzazione GPS a bordo RAGIONE_SOCIALE‘autovettura in uso al medesimo, riproponendo acriticamente le valutazioni formulate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela.
2.2. Vi è solo un generico accenno al fatto che l’assoluzione sia stata fondata sulla sussistenza di dubbi in ordine all’identificazione di NOME COGNOME quale autore RAGIONE_SOCIALEe cessioni di sostanza stupefacente poste in essere in Albiate nel periodo fra il 12 marzo e il 3 aprile 2019, ma l’ordinanza tace totalmente circa il rapporto tra le valutazioni del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione e i fatti posti a base RAGIONE_SOCIALEa misura custodiale.
2.3. Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, che argomenta con estrema analisi le ragioni per le quali vi fossero plurimi aspetti irrisolti nel compendi probatorio, si evince che il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ha ritenuto contraddetta sul piano logico l’ipotesi accusatoria, ha escluso la gravità e precisione RAGIONE_SOCIALE‘elemento
indiziario e non ha ritenuto provato che fosse il COGNOME la persona incontrata dal COGNOME il 16 marzo 2019 o la persona alla quale l’accusa aveva attribuito le cessioni del 12 marzo 2019 e del 3 aprile 2019.
2.4. Si è ripetutamente affermato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena autonomia nel valutare il compendio indiziario, ma .ciò non esclude che debba confrontarsi con l’esito assolutorio e con le ragioni che a tanto hanno condotto il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione in quanto, per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, si deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione.
2.5. Nel caso concreto, ad avviso del Collegio, a fronte di un articolato costrutto motivazionale a sostegno RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria, il contenuto decisorio del provvedimento impugnato si caratterizza per una evidente carenza di motivazione proprio con riferimento agli elementi non specificamente confutati nella sentenza di merito e, in quanto tali,, ancora idonei a essere valutati per sostenere il giudizio di sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa.
La decisione impugnata, nella parte in cui afferma la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa che ha caratterizzato la condotta di NOME COGNOME, appare pertanto sorretta da una motivazione insufficiente.
Con riguardo al secondo motivo, si osserva che i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno erroneamente valorizzato, a sostegno del mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura, il solo fatto che l’indagato si sia avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere. Ma il d.lgs. n.188/2021, concernente «Disposizioni per il compiuto adeguamento RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale alle disposizioni RAGIONE_SOCIALEa direttiva ((JE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti RAGIONE_SOCIALEa presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali», ha aggiunto al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo <L'esercizio da parte RAGIONE_SOCIALE'imputato RAGIONE_SOCIALEa facolta di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto all riparazione di cui al primo periodo». La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, RAGIONE_SOCIALEa scelta difensiva di non rispondere, e impone di precisare che il divieto di attribuire rilievo all'esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva di difende tacendo impone al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di valorizzare altri comportamenti, fermo restando che non può ritenere l'esistenza di fatti esclusi dal giudice del merito ma può rivalutare, non ai fini RAGIONE_SOCIALE'accertamento RAGIONE_SOCIALEa penale
responsabilità ma ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione, i fatti penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice di merito.
Considerata la sussistenza dei vizi lamentati dal ricbrrente, l'ordinanza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, che provvederà anche in merito alle spese tra le parti relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, a cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese fra le parti del presente giudizio di legittimità.
Così deciso il giorno 11 gennaio 2024
Il : idere estensore