Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2038 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2038 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: °” 14’• i 7e4Ati• GLYPH F gv • I N ?”(– NOME nato a MONOFIYA( EGITTO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma /con ordinanza del 30 gennaio – 20 febbraio 2024 ( ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME, il quale è stato ristretto agli arresti domiciliari dal 27 agosto 2018 all’il gennaio 2019 con l’accusa di intralcio alla giustizia (art. 377 cod. pen.)/ in relazione ai delitti di falsa testimonianza e d tentata estorsione (artt. 372 e 56-629 cod. pen.), da cui è stato irrevocabilmente assolto dal Tribunale di Roma, per insussistenza dei fatti, con sentenza del 9 febbraio 2021. In conseguenza, la Corte territoriale ha liquidato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. pen. la somma ritenuta di giustizia.
La Corte territoriale dà atto che la persona offesa NOME COGNOME, sentita a dibattimento, ha negato i fatti denunziati nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, escludendo di essere stato a suo tempo vittima di minacce da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato; i giudici di merito hanno escluso che il teste fosse stato sottoposto a violenza o a minaccia affinché rendesse una falsa testimonianza.
I giudici di merito informano che un’altra persona offesa, tale NOME, che aveva nelle indagini affermato di avere ricevuto minacce, è risultata irreperibile e che le dichiarazioni a suo tempo rese sono state acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., per irreperibilità ma non valutate tali, per mancanza di elementi di riscontro, da ritenere provati i fatti a suo tempo affermati.
Inoltre, una terza persona offesa, NOME, ha fortemente ridimensionato quanto detto nelle indagini, affermando di avere ricevuto una mera offerta risarcitoria e non già minacce.
L’ordinanza dà atto anche che l’imputato, che nell’interrogatorio aveva risposto alle domande, si era professato innocente e che lo stesso il giorno 31 gennaio 2018, data dei fatti contestati al capo C), si trovava – non implausibilmente – in luogo distante dalla Stazione Termini di Roma, ciò risultando dai tabulati del suo cellulare.
Ciò posto, ricorre per la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza il RAGIONE_SOCIALE, tramite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che, richiamata la motivazione del provvedimento, sottopone la stessa a censura / lamentando illogicità ed insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’assenza dei presupposti di cui all’art. 314 cod. proc. pen.
Rammenta Parte ricorrente che l’ordinanza cautelare genetica ed il provvedimento confermativo del Tribunale per il riesame davano atto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una vera e propria «folla di voci accusanti che non potevano e
non erano un gruppo di accoliti perseguitanti un personaggio scomodo» (così alla p. 6 del ricorso).
La ratio solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto in questione non si attaglierebbe al caso di specie, in cui la detenzione cautelare deriverebbe, in realtà, da un marchiano contributo posto in essere dal soggetto che la ha subita.
La illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza sarebbe palese, riferendo la stessa nella prima parte condotte palesemente ostativ quali le denunzie ricevute per condotte estorsive e minacciose e inoltre le valutazioni sul fumus commissi delicti e sulle esigenze cautelari svolte dal G.i.p. e dal Tribunale per il riesame, ciononostante giungendosi a concludere per l’assenza di colpa del richiedente la equa riparazione. Tutto ciò depone per la necessità di annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, «a meno che si considerino i testi NOME.] una consorteria di bugiardi senza movente» (così alla p. 7 del ricorso).
Richiamati più precedenti di legittimità stimati pertinenti in tema di apparenza depistante causata dall’imputato e di cdndotte tali da poter essere percepite all’esterno quale contiguità criminale, in tema di nesso eziologico tra condotta e privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, di imprudenza ipoteticamente derivante da frequentazioni ambigue o rischiose, si chiede l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Il P.G. di legittimità inella articolata requisitoria scritta del 13 agosto 2024 ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Con memoria del 24 settembre 2024 la Difesa di NOME ha chiesto dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.
Essendo l’equa riparazione per l’ingiusta detenzione esclusa, secondo l’espresso disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., qualora l’istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all’insorgere RAGIONE_SOCIALEo stato detentivó e, quindi, alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636), compito del giudice di merito è la individuazione, ove ne ricorrano eventualmente gli estremi, di eventuali concotte dolose o colpose concausative RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà tenendo conto che: «dolosa deve giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali
(indipendentemente dal fatto di con fliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro RAGIONE_SOCIALEld quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria a tutela RAGIONE_SOCIALEa comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo», sicché l’essenza del dolo sta, appunto, «nella volontarietà e consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa condotta con riferimento all’evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636); e che il concetto e la area applicativa RAGIONE_SOCIALEa colpa vanno ricavati dall’art. 43 cod. pen., secondo cui «è colposo il comportamento cosciente e volontario, al quale, senza volerne e senza rappresentarsene gli effetti (anche se adottando l’ordinaria diligenza essi si sarebbero potuti prevedere), consegue un effetto idoneo a trarre in errore l’organo giudiziario»: in tal caso, la condotta del soggetto, connotata da profili di colpa volta per volta rinvenibili (negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti etc.) «pone in essere una situazione tale da dare una non voluta ma prevedibile […] ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria con l’adozione del provvedimento cautelare, ovvero omessa revoca RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636). Senza trascurare che in tale ultimo caso la colpa deve essere “grave”, come, esige la norma, «connotata, cioè, da macroscopica, evidente negligenza, imprudenza, trascuratezza, ecc., tale da superare ogni canone di comune buon senso» (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636).
Posto che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano “dato causa” o abbiano “concorso a dar[e] causa” all’instaurazione RAGIONE_SOCIALEo stato privativo RAGIONE_SOCIALEa libertà, sicché è ineludibile l’accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà, per escludere il diritto in questione è necessario che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi “accertati o non negati” (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.
Si è precisato che la valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo
giudice deve valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” […] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio RAGIONE_SOCIALEa riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto RAGIONE_SOCIALE‘altro […] spettando al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l’ausilio dei criteri propri all’azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, COGNOME e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve seguire, quindi, un iter logicomotivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituisc€635compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per decidere se l’imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).
Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha, ovviamente, l’obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole RAGIONE_SOCIALEa logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione.
Effettuata tale premessa, il Collegio rileva che la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata incappa in un errore di metodo, colto – in sostanza nell’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE erariale. La Corte territoriale, in effetti, ragiona richiamando, quasi parafrasando, le risultanze del processo di merito, concluso con sentenza assolutoria. Se così fosse, vi sarebbe un sostanziale automatismo tra pronunzia liberatoria e riconoscimento del diritto alla equa
riparazione, ciò che, però, non corrisponde alla voluntas legis (art. 314 cod. proc. pen.), mentre, come si è già visto e come appare opportuno ribadire, costituisce compito precipuo del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto idonee ad integrare ovvero ad escludere la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto i richiamati profili, appunto, del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
4.’ Consegue, di necessità, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, che provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le Parti quanto al giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Roma, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le Parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 02/10/2024.