Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40475 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40475 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN LUCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riparazione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen., da COGNOME NOME, in relazione all’asserita ingiusta detenzione patita dal 6/7/2012 al 17/7/2014, in regime di custodia cautelare in carcere e, dal 19/10/2012 in regime di arresti domiciliari, in quanto indagato per il reato di associazione mafiosa. Il ricorrente era stato prosciolto dall’accusa con sentenza del Tribunale di Locri del 17/7/2014, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 12/1/2019.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, deducendo, NOME unico articolato motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. vizio d violazione di legge ex artt.125,546, 547 cod. proc. pen. in relazione all’art.606 lett. b) e c) cod. proc. pen. – mancanza assoluta di motivazione – travisamento dei fatti, non presenti nel testo o richiamati con inesistenti interposizioni verbali
La difesa deduce l’assenza di motivazione su punti essenziali. In particolare, sottolinea come non vi sia alcun grado di parentela diretto tra il COGNOME e il COGNOME e contesta che la Corte di appello abbia indicato il ricorrente come longa manus di COGNOME NOME senza tenere in considerazione il fatto che il COGNOME, giornalmente, nella qualità di operaio forestale, si recasse in montagna per raggiungere il posto di lavoro passando inevitabilmente per il cantiere della località COGNOME oggetto di appalto e senza tenere conto del fatto che lo stesso si occupasse di svolgere nel tempo libero piccoli lavori dietro piccolo compenso. Nessun elemento di prova ha dimostrato che il COGNOME fosse longa manus del COGNOME nell’appalto di COGNOME. Sebbene nel corso del giudizio di merito non sia stato accertato alcun concorso del COGNOME nel reato, il giudice della riparazione è entrato nel merito della vicenda giudiziaria attribuendogli una condotta concorrente. Si contesta la motivazione a sostegno della sussistenza della condotta ostativa e si contesta che una condotta meramente sospetta possa costituire colpa grave, posto che il mero sospetto non autorizza l’adozione di misure cautelari. Il ricorrente non ha offerto una ricostruzione falsa dell vicenda, ha risposto a tutte le domande in maniera puntuale e precisa; secondo il ragionamento del giudice della riparazione, il COGNOME avrebbe dovuto ammettere di avere un ruolo direttivo e organizzativo nel cantiere oggetto di appalto, in spregio al diritto di difesa e alle risultanze processuali. Non risu
affrontato il tema dell’incidenza causale delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia rispetto al mantenimento della misura.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Il giudice della riparazione ha motivato in maniera ampia e circostanziata circa le ragioni del rigetto. L’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave». In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.).
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996, COGNOME, Rv. 203637). Considerato, inoltre, che la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultat ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento
dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingius detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanz nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/5/2010, COGNOMEAmbrosio, Rv. 247664).
3. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione anche atteso che essi attingono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti, pur se fondate sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione del tutto diversi. C perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all’assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell’imputato, l’adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. E’ pacifico (ex multis, Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valutazione dell’an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato o abb concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti. A tal fine vanno prese in
considerazione tanto condotte di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determiNOME l’adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi, mendacio) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
4. Nel provvedimento impugNOME è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come vi siano elementi che portano al rigetto della richiesta di indennizzo, ovvero il comportamento dell’odierno ricorrente, antecedente e/o concomitante all’esecuzione della misura cautelare, che ha dato causa alla indebita privazione della libertà e al mantenimento di tale condizione restrittiva. Il giudice della riparazione, in particolare, ha ritenuto insussistenti i presuppost per dar luogo al chiesto indennizzo sulla base del comportamento tenuto dal COGNOME che, in base a quanto accertato dal giudice della cognizione, era inserito in un subappalto occulto e non autorizzato, conscio della schermatura dell’attività in capo alla ditta che effettivamente svolgeva i lavori, laddov l’effettivo dominus era un soggetto appartenente alla criminalità organizzata, favorendo l’operatività del COGNOME NOME NOME gestore occulto dell’impresa facente capo a COGNOME NOME. Con motivazione corretta la Corte territoriale rileva essere del tutto irrilevante che si sia pervenuti in sede cognizione al giudizio di assoluzione in base allo stesso quadro indiziario esistente nella fase cautelare: si tratta di una possibilità fisiologica, visto ch giudizio cautelare non si fonda sulla regola dell’al di là del ragionevole dubbio, esigendo soltanto gravi indizi di colpevolezza. Come si è recentemente precisato, nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza ch rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base dei medesimi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’al di là di ogni ragionevole dubbi (così Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell’istante nella condotta consistita nell’intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte, sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio Corte di Cassazione – copia non ufficiale
piuttosto che con l’intenzione di avvantaggiarlo, contraria alle regole di diligenza dell’operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l’intera impresa).
6. La condotta contestata non è stata, dunque, esclusa dal giudice dell’assoluzione, anche se non ritenuta sufficiente a provare, al di là di ogni
ragionevole dubbio, l’esistenza di un rapporto stabile e permanente tra il COGNOME e il sodalizio criminoso o l’elemento soggettivo del concorso esterno nel reato associativo. Tuttavia, il pieno coinvolgimento del COGNOME nell’esecuzione di lavori subappaltati in modo irregolare in favore di un’impresa sostanzialmente controllata da un esponente di spicco della criminalità organizzata e la dimostrata contiguità dell’istante all’ambito criminale contestato, costituiscono elementi correttamente ritenuti dal giudice della riparazione sintomatici della colpa grave, e pertanto ostativi alla riparazione.
7. Il provvedimento impugNOME è, dunque, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, in conformità agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità menzionati, atteso che ha individuato, con estrema puntualità, quelle condotte del ricorrente, poste all’attenzione del giudice della cautela e confermate dai giudici di merito, nonostante l’assoluzione, da ritenere gravemente colpevoli, in quanto espressione di piena consapevolezza del metodo utilizzato per il conseguimento del subappalto non autorizzato e di una evidente contiguità con ambienti di criminalità organizzata, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all’adozione ed al mantenimento della misura cautelare. Con riguardo a quest’ultimo profilo della decisione, la Corte territoriale ha ritenut che le giustificazioni difensive offerte in sede di interrogatorio costituissero condotta mendace in quanto frontalmente contrastante con il compendio intercettivo e con quanto dichiarato dal direttore dei lavori NOMENOME
7.1. Giova ricordare che con particolare riguardo al comportamento successivo alla perdita della libertà personale, la Corte di legittimità aveva, sin dal 2001, affermato il seguente principio di diritto: «In caso di richiesta d riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice deve tenere conto anche della condotta del ricorrente successiva all’esecuzione del provvedimento restrittivo e, pur nel rispetto del diritto di costui a non rendere dichiarazioni, pu legittimamente ritenere che la circostanza di non avere il ricorrente risposto in sede di interrogatorio e non fornito spiegazioni su circostanze obiettivamente indizianti abbia contribuito alla formazione del quadro indiziario che ha indotto i giudici della libertà all’applicazione e alla protrazione della custodia» (Sez. 4 n.2154 del 9/05/2001, COGNOME, Rv. 219490). Tale posizione aveva trovato conferma in altre pronunce della Corte, secondo cui il silenzio dell’imputato su circostanze non altrimenti acquisibili o, a maggior ragione, il suo mendacio integravano gli estremi di quella colpa che, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod.proc.pen., esclude il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione (Sez. 4, n.956 del 24/03/1998, Longo, Rv.210632), sul presupposto che il comportamento mendace dell’imputato, sebbene rientri nel diritto di difesa,
come oggetto di scelta di linea difensiva, non può però giustificare la domanda di riparazione, se proprio dal comportamento mendace sia derivata la conferma o la protrazione della custodia cautelare. Principi contrari erano stati affermati nella giurisprudenza della Corte, laddove si è affermato che un comportamento che si configuri come espressione del diritto di difesa e di libertà non può al contempo essere qualificato illegittimo nella particolare prospettiva della riparazione per ingiusta detenzione (Sez.4, n.1745 del 03/06/1998, COGNOME ANOME, Rv. 211648; Sez. 4, n.2758 del 05/05/2000. PG in proc. Minino L., Rv. 217429), ma è bene evidenziare che tali principi sono stati affermati con riguardo al comportamento dell’indagato datosi alla fuga o resosi irreperibile. Con specifico riguardo alla condotta di mendacio, tenendo presente il principio enunciato dalla Corte a Sezioni Unite, in base al NOME la valutazione dei comportamenti successivi alla conoscenza da parte dell’indagato del procedimento a suo carico deve essere effettuata con particolare cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che abbia ritenuto di adottare (NOME che possa esserne la ragione) chi è stato ingiustamente privato della libertà personale (Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 09/02/1996, COGNOME, Rv.203638), le successive pronunce avevano, però, chiarito che il silenzio, la reticenza e il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, potessero rilevare sotto il profilo del dolo o de colpa grave nel caso in cui egli fosse in grado di indicare specifiche circostanze, non note all’organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l’emissione del provvedimento cautelare (Sez. 4, n.4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv.242760). Anche in un’ottica di cauto apprezzamento del comportamento endoprocessuale dell’indagato, si era comunque ritenuto che il comportamento silenzioso o mendace fosse rilevante NOME condotta ostativa alla riparazione dell’ingiusta detenzione, poiché il diritto all’equa riparazione presuppone una condotta dell’interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l’allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l’accusa, o vincano ragioni di cautela (Sez.4, n.7296 del 17/11/2011, dep.23/02/2012, COGNOME, Rv.251928; Sez.3, n.44090 del 9/11/2011, Messina, Rv.251325; Sez. 4, n.40291 del 10/06/2008, COGNOME, Rv, 242755; Sez. 4, n.15140 del 24/01/2008, COGNOME, Rv.239808), non mancando pronunce di segno contrario, con riferimento, tuttavia, al solo comportamento silenzioso o reticente (Sez.4, n.26686 del 13/05/2008, COGNOME, Rv.240940; Sez.4, n.43309 del 23/10/2008, Bodaj, Rv.241993). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7.2. GLYPH Con GLYPH specifico GLYPH riferimento GLYPH alla GLYPH strategia GLYPH difensiva GLYPH adottata dall’interessato nel corso del procedimento, non vi è dubbio, dunque, che anche
la condotta difensiva possa essere oggetto di valutazione per la individuazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo e che, in particolare, il mendacio possa di per sé rappresentare, in un determiNOME contesto indiziario, condotta tendente a ingannare l’autorità giudiziaria procedente piuttosto che espressione di una particolare linea difensiva.
7.3. Il criterio interpretativo da ultimo citato non può ritenersi mutato, secondo quanto già chiarito in precedenti sentenze di questa Sezione (Sez. 4, n.20141 del 30/03/2022, Cori, in motiv.; Sez. 4, n.3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv.282581 – 01), a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti è condotta non assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., riconducibile alla presunzione di innocenza, recentemente sancita e rafforzata dalla Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’ordinanza impugnata ha, dunque, fatto buon governo dei principi interpretativi sopra esposti, identificando nel mendacio la condotta scorretta tenuta dall’indagato nei confronti dell’autorità giudiziaria, ritenuta logicamente causa determinante del mantenimento della misura custodiale in presenza di atti istruttori di grave segno contrario a quanto dichiarato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il GLYPH igli GLYPH estensore
Il Presidente