Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13411 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 7 luglio 2023 la Corte d’appello di Milano ha parzialmente accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da COGNOME NOME in relazione alla sofferta misura RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere applicata dal 17/12/2016 al 23/12/2016 e poi degli arresti domiciliari da tale data fino al 30.12.2016 in forza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del GIP del Tribunale di Monza datata 5.8.2010, in relazione ai reati di riciclaggio e di associazione per delinquere; imputazioni rispetto alle quali il Gip aveva disposto l’archiviazione del procedimento ed il Tribunale del riesame aveva disposto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza custodiale.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda potesse essere accolta, osservando che non sussisteva il presupposto ostativo rappresentato dal dolo o dalla colpa grave del richiedente; ha, tuttavia, limitato l’importo richiesto alla somma derivante dal conteggio del parametro medio giornaliero ed i giorni di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, escludendo che l’istante avesse dimostrato l’asserita perdita patrimoniale non avendo provveduto a depositare la documentazione attestante l’assunto sostenuto e ritenendo privo di fondamento l’asserito danno psicologico.
Avverso detta ordinanza COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’inosservanza degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen.; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1, lett. e) per mancanza ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Si assume che l’ordinanza impugnata, quanto ai danni patrimoniali, si é limitata a ritenere non sufficienti i documenti depositati dalla difesa relativi ai bilanci ed al rendiconto finanziario RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE” con le dimissioni dalla carica di amministratore formalizzate in data 27.12.2016 durante il periodo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare subita senza spiegarne le ragioni.
Quanto ai danni non patrimoniali, la Corte d’appello ha omesso di valutare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa “valutazione clinica e medico legale relativa alle conseguenze psichiche degli eventi traumatici subiti dal sign. NOME COGNOME” a firma del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, specialista in psichiatria e psicoterapeuta, neanche citata nell’iter motivazionale.
Con il secondo motivo deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per il travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove e la contraddittorietà e l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Si assume che l’ordinanza impugnata ha rilevato erroneamente che lo COGNOME nel corso del suo interrogatorio avrebbe ammesso di essere colpevole di illeciti fiscali tanto che il AVV_NOTAIO avrebbe richiesto l’archiviazione in quanto prescritti.
Infatti nel corso del suo interrogatorio di garanzia del 21.12.2016 dinanzi al Gip del Tribunale di Monza, lo COGNOME non ha mai ammesso di essere colpevole di alcun reato ed anzi ha ricostruito i suoi rapporti con il sign. COGNOME ribadendo di non aver mai partecipato al meccanismo fraudolento descritto nell’indagine ed anzi di esserne stato una vittima.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegNOME conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Va premesso che in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell’affermare (cfr. per tutte Sez. U., n. 24287 del 9/5/2001, Rv. 218975) la necessità di contemperare il parametro aritmetico, costituito dal rapporto tra il tetto massimo RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo di cui all’art. 315, comma 2, cod. proc. pen., (euro 516.456,90) e il termine massimo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare di cui all’art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch’esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita, con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può però mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (vedi, oltre alle citate Sez. U. n. 24287/2001 in senso conforme Sez. 3, n. 5657 del 13/12/2001 dep. 2002, COGNOME, Rv. 221119; Sez. 4, n. 15463 del 20/3/2002, COGNOME, Rv. 221314; Sez. 3, n. 9056 del 22/1/2003, COGNOME, Rv. 223614; Sez. 3, n. 28334 del 29/4/2003, COGNOME, Rv. 225963; Sez. 3, n. 45682 del 22/10/2003, COGNOME, Rv. 226555; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, COGNOME, Rv. 259940).
La norma prevede che, ricorrendone le condizioni di legge, sia corrisposta al sogdetto, che dopo aver trascorso un periodo in stato dr custodia cautelare venga assolto in via definitiva, una somma la cui entità massima prevista è quella di 516.456,90 euro. Si tratta RAGIONE_SOCIALEa somma astrattamente idonea a coprire il massimo periodo di custodia cautelare fissato, in via ordinaria in sei anni;
quindi, in linea generale si prevede che la somma spettante per ogni giorno di detenzione sia di 235,82 euro (risultante dalla divisione RAGIONE_SOCIALEa somma massima di liquidazione indicata per il numero di giorni compresi nei sei anni) e RAGIONE_SOCIALEa metà (117,91 euro) per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari.
Nel liquidare l’indennità, dunque, va ribadito, GLYPH il giudice è vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto (cfr. Sez. 4, n. 23119 del 13/5/2008, COGNOME, Rv. 240302; Sez. 4, n. 30317 del 21/6/2005, Bruzzano, Rv. 232025). Tale meccanismo offre, perciò, solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
Così tracciati i principi disciplinanti la materia, e venendo all’esame RAGIONE_SOCIALEa prima censura, la stessa è parzialmente fondata nei limiti che di seguito verranno indicati.
Per i 13 giorni di ingiusta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale patiti dallo COGNOME i giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto che gli andassero liquidati Euro 2240,29, ovvero quanto corrispondente al parametro aritmetico e che non vi fossero aumenti da dover operare all’esito RAGIONE_SOCIALEa dovuta valutazione RAGIONE_SOCIALEe eventuali specificità del caso.
Quanto ai danni patrimoniali, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha dato conto con motivazione logica che i documenti prodotti a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘asserito ulteriore pregiudizio subito, ovvero i bilanci ed il riassunto economico, non appaiono sufficienti a provare quanto sostenuto in mancanza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi, che peraltro la difesa, pur avendone chiesto la produzione, non aveva depositato. Pertanto in relazione a tale profilo la censura è infondata.
Quanto ai danni non patrimoniali, invece, l’ordinanza impugnata ha tout court escluso che la paura RAGIONE_SOCIALEa persecuzione giudiziaria derivante dalla vicenda che lo Zanardini aveva vissuto potesse essere invocata ai fini di una maggiorazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, senza tuttavia in alcun modo considerare la relazione tecnica “valutazione clinica e medico legale relativa alle conseguenze psichiche degli eventi traumatici subiti dal sign. NOME COGNOME” a firma del AVV_NOTAIO, depositata dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘istante come allegato 10) all’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. (ritenendosi che l’indicazione nel ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALEa sede’ in cui tale atto è stato prodotto soddisfi connunqué il requisito RAGIONE_SOCIALE‘autosufficienza del ricorso).
Con riguardo alla seconda censura, la stessa é infondata.
Ed invero dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, che valorizza tale elemento ai fini RAGIONE_SOCIALEa quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, risulta che lo COGNOME aveva ammesso la sua responsabilità in ordine ai reati fiscali tanto che il Gip nel suo provvedimento di archiviazione li aveva ritenuti prescritti.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso nei limiti indicati, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Milano, cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso GLYPH Roma il 27.2.2024