Ingiusta Detenzione: Quando la Rimozione della Querela Rende la Detenzione Illegittima
Il tema della ingiusta detenzione rappresenta un baluardo fondamentale a tutela della libertà personale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riacceso i riflettori su un caso particolare: cosa succede se una persona si trova in custodia cautelare e, nel frattempo, la vittima ritira la querela? La detenzione che prosegue può essere considerata ingiusta e dare diritto a un risarcimento? La risposta della Suprema Corte è chiara e apre a importanti riflessioni sulla valutazione che i giudici devono compiere in queste delicate circostanze.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da un procedimento per il reato di stalking. Inizialmente, all’indagato era stata applicata la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa. A seguito della trasgressione di tale misura, questa è stata aggravata con la custodia cautelare in carcere, disposta il 23 aprile 2015.
Il punto di svolta, tuttavia, si verifica lo stesso giorno: la persona offesa presenta la remissione della querela. Nonostante ciò, la misura restrittiva viene mantenuta, prima in carcere e poi trasformata in arresti domiciliari, fino alla sua revoca definitiva avvenuta solo il 15 luglio 2015.
L’interessato ha quindi presentato istanza per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione per il periodo sofferto dopo la remissione della querela. La Corte d’Appello, però, ha respinto la richiesta, sostenendo che la detenzione era conseguenza di una condotta colpevole dell’indagato (la violazione della misura precedente) e quindi non risarcibile.
La Decisione della Cassazione sull’Ingiusta Detenzione
Contro la decisione della Corte territoriale, l’uomo ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata e rinviando il caso alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
I giudici di legittimità hanno evidenziato l’errore commesso dalla Corte d’Appello: non aver considerato l’impatto della remissione di querela, avvenuta contestualmente all’inizio della detenzione in carcere. Se la condotta dell’indagato poteva giustificare l’aggravamento della misura, la questione centrale diventava un’altra: era legittimo mantenere una persona in stato di detenzione dopo che era venuta meno una condizione essenziale per la prosecuzione del procedimento penale?
Le Motivazioni: Perché si parla di Ingiusta Detenzione?
La motivazione della Cassazione è cruciale. La Corte d’Appello si era fermata a valutare la causa scatenante della detenzione (la violazione delle prescrizioni), qualificando il caso come un’ipotesi di ingiustizia formale non risarcibile. Tuttavia, ha completamente ignorato il fatto che la remissione di querela, essendo coeva all’applicazione della custodia in carcere, avrebbe dovuto imporre una nuova e immediata valutazione sulla legittimità della privazione della libertà.
La querela per il reato di stalking è una condizione di procedibilità. Una volta rimossa, il procedimento penale non può proseguire. La Suprema Corte ha sottolineato che i giudici di merito avrebbero dovuto valutare se il mantenimento della detenzione, in assenza di tale condizione, fosse ancora giustificato. L’ordinanza impugnata era “del tutto silente” su questo tema, omettendo una valutazione fondamentale per stabilire se si fosse configurata una vera e propria ingiusta detenzione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio di garanzia di enorme importanza: la legittimità di una misura cautelare deve essere costantemente verificata alla luce di tutti gli elementi del procedimento. Il venir meno di una condizione di procedibilità, come la querela, non è un dettaglio formale, ma un evento che incide sulla sostanza stessa del diritto a procedere penalmente e, di conseguenza, sulla legittimità di qualsiasi misura restrittiva della libertà personale.
Le implicazioni pratiche sono significative. I giudici devono agire con tempestività nel rivalutare la necessità della custodia cautelare quando intervengono fatti nuovi che minano le fondamenta dell’accusa. Per i cittadini, questa pronuncia rafforza la possibilità di ottenere un risarcimento per ingiusta detenzione non solo in caso di assoluzione nel merito, ma anche quando la detenzione si protrae illegittimamente a causa di una mancata o tardiva valutazione di elementi giuridici essenziali.
Può esserci diritto al risarcimento per ingiusta detenzione se la misura cautelare è stata aggravata per colpa dell’indagato?
Sì, è possibile. Secondo la sentenza, anche se l’aggravamento della misura deriva da una condotta dell’indagato, i giudici devono comunque valutare se il mantenimento della detenzione sia legittimo dopo il verificarsi di un fatto nuovo, come la remissione della querela, che fa venir meno una condizione essenziale per proseguire il procedimento.
Qual è l’effetto della remissione di querela su una misura di custodia cautelare in corso?
La remissione di querela, essendo una condizione di procedibilità, impone al giudice di valutare immediatamente la sussistenza dei presupposti per il mantenimento della custodia cautelare. La prosecuzione della detenzione in assenza di tale valutazione può configurare un’ipotesi di ingiusta detenzione risarcibile.
Cosa significa “annullamento con rinvio” in questo caso?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato la decisione della Corte d’Appello e ha ordinato a quest’ultima di riesaminare il caso. La Corte d’Appello dovrà quindi emettere una nuova decisione, tenendo obbligatoriamente conto del principio stabilito dalla Cassazione, ovvero la necessità di valutare la legittimità della detenzione a partire dal momento in cui è stata rimessa la querela.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6817 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6817 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il 09/08/1973
avverso l’ordinanza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio letta la memoria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione della libertà personale subita dal 23 aprile 2015 al 6 maggio 2015 nella forma della custodia cautelare in carcere e fino al 15 luglio 2015 nella forma degli arresti domiciliari in relazion a un procedimento nel quale era gravemente indiziato per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza per erronea applicazione dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. nonché per omessa e illogica motivazione in ordine agli artt. 274 e 280 cod. proc. pen. Il ricorrente premette di essere stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. con originaria applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, poi aggravata con la misura della custodia cautelare in carcere in data 23 aprile 2015. Precisa che quest’ultima misura, poi sostituita con gli arresti domiciliari, è stata revocata all’udienza del 15 lugl 2015 su sollecitazione della difesa per intervenuta remissione di querela. Indica nella data del 23 aprile 2015 l’avvenuta remissione della querela, ossia la medesima data in cui è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere, lamentando che il Tribunale di Foggia ha mantenuto la misura nei suoi confronti in assenza della condizione di procedibilità. Inizialmente il -tribunale aveva rigettato l’istanza di revoca della misura, considerando la remissione innanzi alla polizia giudiziaria non idonea ma, successivamente, all’udienza del 15 luglio 2015 ha revocato la misura, ritenendo che la remissione effettuata dinanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria può considerarsi remissione processuale ex art. 612 bis, comma 4, cod. pen., idonea a estinguere il reato. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia qualificato la fattispecie ai sensi dell’art. 3 comma 1, cod. proc. pen. senza confrontarsi con l’istanza in cui si sollecitava la riparazione per ingiusta detenzione per il mantenimento di una misura da considerarsi decaduta per la remissione della querela, ossia per un caso di ingiustizia formale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento con rinvio.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria, chiedendo che il ricorso sia respinto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, il giudice ha correttamente qualificato il caso come ipotesi di ingiustizia formale, negando il diritto alla riparazione in quanto la detenzione è derivata da un aggravamento di misura non coercitiva disposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte.
La Corte ha, tuttavia, omesso di considerare che la remissione di querela è coeva all’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per cui, sebbene la condotta ostativa sia stata correttamente valutata con riguardo all’applicazione della misura custodiale, una volta intervenuta la remissione di querela si sarebbe dovuta valutare la sussistenza o meno del diritto alla riparazione con riguardo al mantenimento della privazione della libertà personale. Su tale tema di giudizio l’ordinanza è del tutto silente.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio sul punto. Al giudice di rinvio è demandata, altresì, la regolamentazione tra le parti delle spese inerenti al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, alla Corte di appello di Bari, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 16 gennaio 2025
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Il Pi -esidente