Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20825 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOTRICELLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 giugno 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta da COGNOME NOME per la dedotta ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti dorniciliari e, pe giorni cinque in regime di custodia cautelare, dopo che lo stesso era stato tratto in arresto in esecuzione di un provvedimento di fermo, disposto con ordinanza datata 17 luglio 2006 emessa dal Gip del locale Tribunale, in relazione ai reati di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (capi 86 e 87 RAGIONE_SOCIALEa rubrica) e d detenzione illegale di arma da sparo (capo 466), misura poi sostituita con quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di dimora.
Quanto al merito, con sentenza del 29 settembre 2014 il Tribunale di Catanzaro, lo aveva assolto dal reato di cui al cap 466) perché il fatto non sussiste ed aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di cui ai capi 86) e 87), ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990 per intervenuta prescrizione; la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza in data 6 marzo 2019 aveva confermato la sentenza impugnata.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori RAGIONE_SOCIALEa materia, ha ritenuto di rigettare l richiesta, atteso che in linea con Sez. U., Pellegrino del 30 ottobre 2008, non sussiste il diritto all’indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, articolando un motivo di ricorso.
Con detto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per avere il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione omesso di considerare che: 1) le esigenze cautelari a suo tempo ritenute erano fondate sul reato di cui al capo 466) per il quale é intervenuta assoluzione e non per le due ipotesi di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 per le quali é intervenu prescrizione; 2) la misura cautelare per queste due ultime ipotesi era stata adottata con riguardo al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 73 d.p.r. 309 del 1990 e che per la pena edittale prevista per quella fattispecie era stato ritenuto che non si potesse concedere la sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena e quindi non operasse il divieto di cui all’art. 275, comma 2 bis, cod.proc.pen.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é manifestamente infondato.
2. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanzia tramite l’applicazione di determinate formule assolutorie. Se la custodia cautelare subita dall’indagato è stata disposta per titoli di reato solo in part riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione; parimenti non é previsto in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura RAGIONE_SOCIALEa pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘ingiustizia formale RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del dirit all’indennizzo nell’ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiara estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti dorniciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l’archiviazione per prescrizione del reato all’esito RAGIONE_SOCIALEa trasmissione degli atti al P.M. (Sez. 3, n.2451 del 9/10/2014, Damia Rv. 262396; Sez. 4, n. 34661 del 10/6/2010, COGNOME, Rv. 248076).
Nella specie, la Corte territoriale ha puntualmente valutato le contestazioni di cui ai capi 86) e 87) (detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), come riqualificate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, autonomamente idonee a giustificare la misura cautelare custodiale cui è stato sottoposto il COGNOME, ritenendo altresì che la durata RAGIONE_SOCIALEa misura (345 giorni) non risultasse superiore alla pena che il Tribunale di Catanzaro avrebbe potuto in astratto irrogare se non fosse addivenuto alla pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Parimenti manifestamente infondato é il secondo profilo RAGIONE_SOCIALEa censura.
Ed invero l’emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale non è consentito nei casi in cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l’estinzione del reato o RAGIONE_SOCIALEa pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente aver luogo in seguito, a seguito di valutazioni di merito affidate all’esclusivo apprezzamento del giudice del fatto (Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Rv. 250314).
In altri termini non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell’ambito d subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena sia stata negativa, ma all’esito del giudizio
di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso (Sez.4, n. 1862 del 7.1.2016, Rv. 265582).
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in complessivi Euro 1000.
Così deciso il 12 marzo 2024 Il Consigli GLYPH stensore GLYPH
IL Presidente