Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39626 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39626 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLANA GROTTE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l’ordin impugnata ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME ha chiest la riparazione per la custodia cautelare subita a seguito di arresto in flagr data 1.10.20181 nell’ambito di un procedimento penale per reati in materia stupefacenti dai quali è stato definitivamente assolto.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, prop ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazio relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Deduce – in sintesi – che la Corte di merito non ha specificato in cos effettivamente consistita la condotta (dolosa o colposa) ostativa, offrend punto argomentazioni di puro genere, in assenza di un vero e proprio esame crit degli elementi fondanti la decisione. Eccepisce, inoltre, come la Corte di ap abbia ripreso le medesime argomentazioni contenute nei provvedimenti cautelari omettendo un giudizio critico sul comportamento dell’indagato nella fase cautel e travisando gli elementi indiziari posti a carico del ricorrente in quella fas
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rige ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 31 proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è prop del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determina dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare dall’interessato.
È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regol una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudizia misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilie quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica co
“colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell’Auto giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibil secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell’auto giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall’interessa piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell’indenni per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti in campo.
Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o co grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabi valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autono rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale cobdotta inte estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingene ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 25/02/2014, COGNOME, Rv. 25908201). La valutazione del giudice della riparazion insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha pi ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rival bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azio natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eve sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, COGNOME ed altri). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati.
La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatori utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento COGNOME, pur riconosciuto privo di rilevanza penale, abbia contrib colposamente in maniera decisiva all’emissione e al protrarsi della mi cautelare. Ciò essenzialmente perché trovato in possesso di un quantitativ stupefacente (rivendicato per uso personale) in quantità e tipologia multi ritenuto, non illogicamente, “assolutamente incompatibile con l’esclusione del dolo o della colpa che l’art. 314 cpp richiede per la presentazione dell’istanza”. Tale condotta – indipendentemente dalla valutazione dei gravi indizi di colpevolez
che attiene alla diversa fase cautelare, la quale non può essere rime discussione in questa sede – è stata logicamente ritenuta colposamente osta alla riparazione, ed avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare trattandosi di possesso di stupefacente (marijuana e hashish) in quantit prima facie non in linea con l’uso personale, come tale gravemente imprudente in quanto foriero di un non imprevedibile intervento dell’Autorità Giudiziaria.
Infatti, va qui ribadito l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità seco in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, costituisce comportam gravemente colposo, ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, il possess circostanze indizianti di un quantitativo di sostanze stupefacenti eccede il valore-soglia previsto dal d.m. 11 aprile 2000, che, seppur ritenuto in con penalmente irrilevante, integra comunque gli estremi di un illecito amministra idoneo a provocare l’intervento della polizia giudiziaria (Sez. 4, n. 106 12/07/2012 – dep. 2013, Leka, Rv. 255276 – 01). Nel caso di specie, si trat quantitativo che va ben al di là del valore-soglia previsto dalla normativa richiamata, per cui è indubbio che la condotta in esame, pur se rit insufficiente ai fini della dichiarazione di responsabilità, è stata condivisi ritenuta espressione di macroscopica negligenza2 imprudenza e ha concretizzat la violazione di norme da cui derivano sanzioni di carattere amministrativo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali.
Così deciso 17 settembre 2024
Il Consiglier estensore
Il Preskiente