Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8040 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8040 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16/10/2025 la Corte di appello di Roma respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, il quale è stato sottoposto dal 20/09/2010 al 07/10/2010 alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere e dal 07/10/2010 al 05/05/2011 alla misura degli arresti domiciliari, in relazione a fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, dai ‘quali era stato assolto, perché il fatto non sussiste per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e per non aver commesso il fatto per la bancarotta fraudolenta documentale, con sentenza del Tribunale di Roma n. 4653 del 08/03/2013, decisione confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 7204 del 2021.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.
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606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen., nonché omissione, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Rappresenta che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha valorizzato una serie di circostanze che sono state poste a fondamento del titolo cautelare, ma la cui valenza è stata esclusa dal giudice di merito; che, in particolare, nel giudizio di assoluzione sono stati esclusi i) il ruolo di preposto RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente nella società fallita, la RAGIONE_SOCIALE, GLYPH la presenza RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE nei locali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, GLYPH la carica di amministratore del COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE, iiii) la negazione del COGNOME, in sede di interrogatorio di garanzia, RAGIONE_SOCIALEa qualità di imprenditore, pur rivestendo ig qualifica di amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; che, invero, il rmotp;d1 preposto ha per sua stessa natura solo poteri di vigilanza, senza poter incidere sull’andamento societario; che il ruolo di amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in capo al COGNOME non includeva quello di imprenditore, per cui non può dirsi smentito quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio; che l’occupazione dei locali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non poteva essere indice di concorso nel reato, atteso che i locali erano stati occupati,n -ima che dalla RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE, che era subentrata alla RAGIONE_SOCIALE ed aveva lasciato una situazione disastrosa; che su tale ultima circostanza il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non ha motivato, nemmeno per censurarne la validità; che, in ogni caso, la motivazione è carente e comunque illogica e contraddittoria rispetto agli elementi emersi nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini, con riferimento alla mancata verifica da parte del curatore RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEa documentazione, al mancato trasferimento dei beni RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ed al ruolo di amministratore del figlio del ricorrente, NOME COGNOME; che già nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari si poteva apprezzare che il ruolo di preposto e addetto alla vendita non dimostrasse alcuna ingerenza gestionale.
2.1. In data 08/01/2026 è pervenuta articolata memoria difensiva con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
In data 07/01/2026, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo Stato per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è destituito di fondamento.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta
detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, in motivazione). Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte po5te in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione sosl:MgSt-arl(3 un fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”. A tal fine il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, NOME, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 – dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa rilevanza negativa RAGIONE_SOCIALEa strategia difensiva, comunque legittima, RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in AVV_NOTAIO, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME‘Ambrosio, Rv. 247664 – 01).
1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non púò attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente
provate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione; diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate, come nel caso che qui occupa. In altri termini, la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Dunque, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tali comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263197 – 01). In conclusione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, per valutare se l’imputato abbia dato causa con dolo o colpa grave alla detenzione patita, deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 – 02; Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238 – 01; Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini Rv. 266808 – 01), atteso che in tale ultimo caso viene meno l’apprezzabilità giuridica RAGIONE_SOCIALE‘elemento o la sua corrispondenza al vero processuale.
1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo individuato la condotta gravemente colposa posta in essere dal COGNOME nella commistione dei ruoli da lui ricoperti nelle diverse società coinvolte nella presente vicenda. Il provvedimento impugnato, invero, dà atto che l’odierno ricorrente – padre di NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALEa società fallita RAGIONE_SOCIALE dalla costituzione al 14/12/2007 – era preposto all’attività RAGIONE_SOCIALEa medesima società fallita, era socio e amministratore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed era presente nei locali operativi di quest’ultima società, che erano gli stessi in cui operava la società fallita, al momento RAGIONE_SOCIALE‘accesso del curatore fallimentare; che, in sede interrogatorio di garanzia, negava la sua qualità di imprenditore, circostanza questa in aperto contrasto con il ruolo da lui rivestito all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di cui era accomandatario e, dunque, amministratore unico, che gestiva attivamente
l’azienda.
Trattasi di circostanze di fatto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, per nulla escluse dai giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, che, anzi, hanno dato atto che il curatore, recatosi presso la sede operativa RAGIONE_SOCIALEa società, sita in INDIRIZZO, per la redazione RAGIONE_SOCIALE‘inventario riscontrava che la stessa attività svolta dalla società fallita era esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE e che l’odierno ricorrente, che si trovava sul posto, riferiva di essere amministratore RAGIONE_SOCIALEa nuova società; che i soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE erano NOME COGNOME, nella qualità di accomandatario e la RAGIONE_SOCIALE, quale accomandante, di cui erano soci lo stesso .COGNOME ed il figlio NOME; che, fino alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dunque, durante i primi nove mesi del 2008, l’attività nei locali RAGIONE_SOCIALEa società fallita era stata svolta dalla RAGIONE_SOCIALE; che di siffatti passaggi di gestione non vi era traccia in una formale cessione di azienda; che il curatore rilevava, altresì, che le tre predette società avevano in comune alcuni dipendenti e che i beneficiari di tutti beni aziendali acquistati dalla fallita nel 2007 erano stati la RAGIONE_SOCIALE, che aveva esercitato l’attività da gennaio a settembre del 2008 e la RAGIONE_SOCIALE, subentrata di fatto alla RAGIONE_SOCIALE, utilizzando i locali, il personale, i beni e le forniture acquistati in precedenza dalla società fallita; che solo l’esito RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale aveva evidenziato che non era risultato confermato che il ricorrente avesse autonomia decisionale-amministrativa all’interno RAGIONE_SOCIALEa società fallita.
Tali condotte, dunque, unitamente alla linea difensiva ambigua e poco chiara tenuta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio, nei termini di cui si è sopra detto, hanno creato l’apparenza evidente di una situazione di illegalità, che ha contribuito causalmente all’adozione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza applicativa RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
In conclusione, i comportamenti sopra descritti, insieme agli altri elementi evidenziati, hanno determinato una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato ed a generare interpretazioni erronee da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorità (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, Artico, Rv. 276293 – 01; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034 – 01).
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
Va, poi, respinta la richiesta di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese avanzata dal RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso che la memoria depositata nel suo interesse, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica
processuale, tenuto conto che è priva di qualsivoglia riferimento specifico ai fatti oggetto del presente giudizio, né si fonda su eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (da ultimo, con riferimento a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in motivazione).
Del resto, le Sezioni Unite di questa Corte – in merito alle spese sostenute in sede di legittimità dalla parte civile, ma con argomentazioni che, mutatis mutandis, risultano pertinenti anche nel caso di specie – hanno di recente ribadito il principio, che si condivide e che qui si intende ribadire, secondo il quale, «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. “non partecipato”, quando il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato per la tutela dei propri interessi» (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 – 01, in motivazione). In altri termini, «la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione» (Sez. U, n. 877/2022 cit.).
P. Q.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso in Roma, il giorno 28 gennaio 2026.