Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6715 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6715 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BENIN CITY (NIGERIA) il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.RAGIONE_SOCIALE a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Napoli con la quale era stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in regime di custodia cautelare domiciliare dal 30 maggio 2010 al 29 maggio 2011 per i delitti di cui agli artt. 110, 81 cod.pen. e 73 e 80 D.P.R. n. 309/1990, reato dal quale era stata assolto con sentenza del GIP di Santa Maria Capua Vetere in data 10 novembre 2020.
La Corte territoriale ha ritenuto il ricorrente avesse concorso a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale per colpa grave. In particolare, la colpa grave è stata ravvisata nelle circostanze, accertate positivamente dalla sentenza di assoluzione, che il ricorrente frequentava soggetti dediti al traffico di sostanze stupefacenti, che aveva avuto in uso l’utenza relativa alle numerose intercettazioni RAGIONE_SOCIALEe conversazioni relative a oggetti illeciti indicati in modo criptico (cose, roba, scarpe, quello da 20 euro, da 30 euro, maglia bianca, maglia nera…)che l’RAGIONE_SOCIALE acquistava e rivendeva. Inoltre, durante la fase
RAGIONE_SOCIALEe indagini, lo stesso aveva falsamente dichiarato di non aver mai avuto in uso le utenze relative alle conversazioni intercettate, di cui gli era stata data lettura.
Ciò era stato riconosciuto dallo stesso giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione, il quale, dopo aver assolto l’istante per un errore nella contestazione commesso dall’accusa, ipotizzava una possibile prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata per motivazione illogica e contraddittoria, travisante i fatti, posto che le perizie espletate nel corso del giudizio sulle utenze telefoniche non erano riuscite a ravvisare elementi di responsabilità e la dichiarazione del teste maresciallo COGNOME aveva addirittura escluso che il ricorrente fosse stato mai identificato.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il ricorrente omette totalmente di confrontarsi con gli argomenti posti dal giudice territoriale a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda riparatoria.
In particolare, non si confronta con l’affermazione secondo cui il medesimo istante, nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, tenne un comportamento decettivo a fronte RAGIONE_SOCIALEe conversazioni e dei contatti indizianti che gli venivano contestati, affermando falsamente di non essere il titolare RAGIONE_SOCIALE‘utenza telefonica in questione. La Corte d’appello ha pure evidenziato i contenuti RAGIONE_SOCIALEe conversazioni, molte RAGIONE_SOCIALEe quali dal contenuto criptico, che lo collegavano con pregiudicati dediti allo smercio di sostanza stupefacente, ma a tali specifiche affermazioni, si oppongono considerazioni meramente congetturali e comunque versate in fatto.
A tale proposito il provvedimento del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione evidenzia la ricorrenza di alcune conversazioni dal contenuto oscuro ed allusivo con altri soggetti coinvolti in tali traffici dal cui esame il giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela aveva legittimamente tratto l’inferenza RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del prevenuto ad illeciti ed organizzati traffici di stupefacenti. Il provvedimento impugNOME, ha dato atto che l’assoluzione era avvenuta solo per un vizio RAGIONE_SOCIALEa contestazione, mentre, all’esito del giudizio di assoluzione, era stata rilevata la solidità del patrimonio indiziario indicato nella ordinanza custodiale, proprio la confermata esistenza di numerosi
colloqui intercettati intercorsi con i coindagati di contenuto palesemente criptico e oggettivamente idonei a indurre in errore il GIP in ordine alla sua partecipazione al reato; nè d’altro canto l’indagato forniva alcun chiarimento sul tenore dei colloqui captati (che soltanto l’indagato poteva svelare), posto che anzi aveva negato anche di essere il titolare RAGIONE_SOCIALE‘utenza.
A fronte di tale ragionamento logico giuridico la difesa del ricorrente non si confronta con le argomentazioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di rigetto ma si limita a contestare il ritenuto carattere criptico di talune conversazioni, circostanza peraltro pacificamente ritenuta nella stessa sentenza assolutoria, e deduce la ininfluenza RAGIONE_SOCIALEa menzogna.
Peraltro tale ultima censura pecca di genericità e di manifesta infondatezza atteso che la pronuncia, anche per tale profilo, risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale “anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. a opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.” (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581 – 01).
Orbene la condotta del ricorrente, come correttamente riconosciuto dal provvedimento impugNOME, deve essere interpretata sulla scorta di detta giurisprudenza e pertanto alla stregua del quadro indiziario esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela il quale, per convergenza e gravità, era tale da collegare la persona del NOME COGNOME con esponenti di un ambiente malavitoso con cui era solito interloquire anche con telefonate dal contenuto allusivo e criptico, quadro che non era venuto meno neanche al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero da responsabilità per colpa, al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 c.p.p., che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Così è deciso, 18/12/2025 Il Consigliere est. Il Presidente NOME COGNOME NOME Dovere