Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3642 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3642 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposto da: COGNOME NOME nato a Locri il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso l’ordinanza del 27/03/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO del foro di Reggio Calabria nell’interesse di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza depositata il 20 maggio 2025, ha accolto la domanda di riparazione dell’ingiusta detenzione patita da NOME COGNOME per 1.278 giorni (dal 9 settembre · 2014 al 12 marzo 2018) in relazione al reato di tentata estorsione aggravata dall’aver commesso il fatto avvalendosi di modalità mafiose, in Siderno in epoca prossima al 13 ottobre 2009, dal quale era stato assolto giusta sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, con la formula “per non aver commesso il fatto”.
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La Corte della riparazione, dopo avere ricostruito la vicenda cautelare e processuale relativa al COGNOME ha escluso condotte ostative in capo allo stesso. In particolare dopo avere premesso che la contestazione estorsiva ai suoi danni era fondata sulla conversazione ambientale dell’1.10.2009 (progr. 4650) presso la lavanderia Ape RAGIONE_SOCIALE, a cui si riteneva che il ricorrente avesse partecipato, ha messo in evidenza che dall’accertamento definitivo pronunciato nella sede di merito era stato escluso il contributo del COGNOME, stante anche l’assoluzione del COGNOME che avrebbe avuto il ruolo di avvicinare i titolari della ditta da sottoporre ad estorsione e atteso anche che era stata riconosciuta valenza probatoria alla consulenza fonica di parte che aveva messo in discussione la identificazione del ricorrente nella conversazione sopra richiamata.
Avverso il provvedimento suddetto è stato proposto ricorso nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di cause ostative, senza considerare che le condotte tenute dall’istante, oggetto di valutazione nel procedimento separato ma connesso (op. crimine), in seno al quale il ricorrente ha riportato condanna in relazione all’art. 416 bis cod. pen., potevano rilevare tanto ai fini della sussistenza dei profili di colpa quanto ai fini della riduzione della determinazione del quantum liquidato dalla Corte territoriale.
Si deduce, altresì, violazione di legge e vizio di motivazione circa l’applicazione del calcolo artimeticofrilevando che detto criterio poteva portare alla riduzione del quantum alla luce della condanna riportata dal ricorrente con sentenza irrevocabile per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., nel processo denominato “operazione crimine” per la riconosciuta appartenenza alla stessa organizzazione mafiosa cui era imputata l’estorsione contestata al COGNOME e la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si trattava di fatti certi’, significativi dell’assenza dello strepitus fori e del danno da incensuratezza. L’inesistenza di voci di danno, cumulandosi alla mancanza di prova di danni ulteriori accertati dalla Corte, avrebbe giustificato una riduzione dell’indennizzo come liquidato.
E’ stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME, affidato ad unico motivo con cui si denuncia violazione di legge e vizio della motivazione circa
l’applicazione del solo calcolo aritmetico, senza considerare l’annientamento imprenditoriale del ricorrente e della sua azienda di progettazione e realizzazione di impianti di climatizzazione, finendo con il mortificare il concetto di equo indennizzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il ricorso proposto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
E’ necessario premettere che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l’operazione logica, propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell’imputato va tenuta distinta da quella propria del giudice della riparazione. Quest’ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale del giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto piuttosto se queste si siano poste come fattore condizionante alla produzione dell’evento “detenzione”. In relazione a tale aspetto della decisione il giudice ha piena libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo quanto per controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 – deo. 23/01/2017, La Fornara, Rv. 268952).
Invero, il giudizio della Corte della riparazione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto dell’accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta “gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della adozione della misura cautelare), sia in considerazione RAGIONE_SOCIALE diverse regole di giudizio, applicandosi solo in sede penale la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e una serie di limitazioni probatorie.
3. La Corte della riparazione, nel caso in esame, si è limitata a riprodurre lo schema argomentativo della sentenza assolutoria, non operando un autonomo accertamento quanto all’eventuale profilo di colpa del COGNOME nella adozione della misura cautelare. Così facendo, la Corte di appello ha disatteso i principi espressi dalla giurisprudenza che pure ha richiamato in premessa.
Come evidenziato dall’Avvocatura, al momento dell’adozione della misura cautelare per il reato di tentata estorsione, COGNOME si trovava detenuto per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. per il quale ha riportato condanna definitiva, in esito al giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. Di tale condanna anche il giudice dell’assoluzione ha dato atto (in primo grado era stata ritenuta la continuazione tra il reato associativo e la tentata estorsione che di detta associazione costituiva uno dei reati fine). Di ciò la Corte della riparazione non ha tenuto conto, non prendendo in esame la ritenuta partecipazione del COGNOME alla associazione, al fine di compiere una «valutazione ex ante» che, per quanto erronea, fosse o meno idonea a determinare l’intervento dell’Autorità Giudiziaria in fase cautelare.
In altri termini, la Corte della riparazione, nel focalizzare le ragioni della assoluzione del COGNOME dal reato di tentata estorsione, ha omesso di valutare l’esistenza o meno di profili di colpa riconducibili ai rapporti, ai contatti, alla rete criminale della quale è stato ritenuto partecipe e in seno alla quale era stata ritenuta la gravità indiziaria del reato per il quale era stata emessa ordinanza custodiale in un contesto di criminalità organizzata rispetto alì – 9. quale il COGNOME era già sottoposto a misura cautelare e poi a misura di prevenzione.
Occorre tenere ben distinto il piano della valutazione della gravità indiziaria ai fini della emissione della misura cautelare da quello della verifica ex post di una condotta ostativa, gravemente colposa, sinergica alla emissione della misura ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen.
In proposito è opportuno ricordare che in tema di ingiusta detenzione · le frequentazioni ambigue con soggetti condannati condannati nel medesimo o in un diverso procedimento sono ostative al risarcimento quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. ove emerga una concausalità rispetto all’adozione della misura cautelare. Tale principio discende dall’ineliminabile collegamento causale che deve sussistere fra la condotta c.d. ostativa dell’istante e
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l’emissione della ordinanza custodiale. In assenza di tale collegamento la condotta del richiedente non può dirsi ostativa, venendo a mancare il requisito che si frappone a quella che è, diversamente, una detenzione qualificabile come ingiusta, in conseguenza dell’esito assolutorio del giudizio di cognizione sul titolo di reato per il quale era stata emessa la misura, ovvero di un periodo di custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta (Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606 – 01).
Nel caso in esame la Corte della riparazione non ha valutato se le frequentazioni, i contatti, l’inserimento nella consorteria mafiosa abbiano avuto o meno incidenza causale nella adozione della misura cautelare.
Le considerazioni che precedono impongono l’annullamento della ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria che provvederà anche alla regolamentazione fra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità.
Deve essere rigettato il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME.
E’ principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità quello secondo cui il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità che può solo verificare se il giudice di merito abbia motivato logicamente il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza della indennità riconosciuta a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice, non abbia adottato criteri manifestamente arbitrati o immotivati o abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Rv. 281513 – 02; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Rv. 263721).
La Corte della riparazione, nel caso in esame ha osservato con riferimento alle altre voci di danno che le stesse non sono state adeguatamente provate e che in assenza di alcuna allegazione sul punto, la domanda ‘appariva generica. ·
Con la motivazione il ricorrente non si è confrontato e non è in discussione che debba essere la parte a provare l’esistenza degli ulteriori danni connessi alla ingiusta detenzione patita rispetto alle conseguenze fisiologiche derivate dalle stessa già indennizzate sulla scorta del quantum ricavato dal c.d. calcolo aritmetico.
Annulla l’ordinanza impugnata in ordine alla questione relativa alla ravvisabilità della colpa grave in capo al NOME e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, alla Corte d’appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Deciso il 23 ottobre 2025