Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46725 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46725 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAVOIA DI LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME per la riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subìta, nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, dal 13 dicembre 2012 al 12 febbraio 2013 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 14 marzo 2013 in relazione a un procedimento nel quale era indagato dei reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 3, 81, comma 2, 640, comma 2, e 483 cod. pen., 260 d. Igs. 3 aprile 2006, n.152.
imponevano al ricorrente di operare in deroga alla legislazione nazionale, di fonte anche secondaria, e in ossequio alle ordinanze regionali e provinciali contingibili e urgenti per la gestione degli RSU che autorizzavano il trasferimento di rifiuti dal sito di trasferenza attraverso l’attività di triturazione, come tale idon classificare il rifiuto così macinato con codice CER 19.12.12. All’istanza di riparazione erano stati allegati documenti attestanti l’esistenza di ordinanze contingibili e urgenti del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta regionale, del Presidente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e note RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, nonché del Comune di Lauria, dalle quali emergeva la legittima attribuzione del codice CER 19.12.12 anche ai rifiuti urbani sottoposti a qualsiasi forma di trattamento meccanico. L’ordinanza non si è soffermata su tale profilo del fatto, attribuendo un nesso eziologico al comportamento del ricorrente rispetto al titolo cautelare erroneamente ritenuto a ntidoveroso.
Con il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla condotta endoprocessuale, considerata riottosa. In realtà, si assume, l’istante nell’interrogatorio di garanzia h ammesso il mancato rispetto RAGIONE_SOCIALEa vigente disciplina legislativa spiegando di aver dovuto agire in deroga alla stessa sulla base del disposto di ordinanze contingibili e urgenti di organizzazione provvisoria del ciclo dei rifiuti nel territorio lucano. provvedimento impugnato non spiega per quale ragione il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME sia stato ritenuto mendace ovvero non collaborativo e sinergico rispetto alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati.
La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta ostativa al riconoscimento del diritto in primo luogo sulla base del contesto materiale, amministrativo e operativo in cui il richiedente ha agito, considerato irregolare e ambiguo, in ogni caso non integralmente rispondente a quanto previsto nel titolo
autorizzativo e comunque divergente rispetto alle risultanze contabiliamministrative RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE (di cui l’COGNOME era amministratore e proprietario per il 98% RAGIONE_SOCIALEe quote) e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (di cui il richiedente era procuratore con titolarità RAGIONE_SOCIALEe quote nella misura del 70%). A tal fine, ha valorizzato alcune intercettazioni telefoniche intercorse tra la dipendente RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e il coimputato COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALEa società che gestiva l’impianto RAGIONE_SOCIALEa discarica di Tricarico, una conversazione tra quest’ultimo e il richiedente, in cui il secondo rassicurava il primo circa i contatti avuti co l’assessore regionale, alcune conversazioni intercorse tra il richiedente e l’assessore COGNOME nonché il Sindaco COGNOME, una conversazione intercorsa tra il richiedente e l’assessore COGNOME e la telefonata effettuata tra un Capitano RAGIONE_SOCIALE‘Arma dei Carabinieri e tale don COGNOME, nel tentativo del richiedente di carpire informazioni dal militare per il tramite inconsapevole del prelato, oltreché un’intercettazione tra il COGNOME e il suo più stretto collaboratore, nel corso RAGIONE_SOCIALE quale il primo si dimostrava consapevole di gestire un impianto abilitato a ricevere solo rifiuti non pericolosi oltreché consapevole di omettere nel ciclo di trattamento l’operazione di c.d. vagliatura dei rifiuti, manifestando sofferenza per l’attività di controllo esercitata dalla polizia giudiziaria sulla gestione d discarica. Infine, un’ulteriore intercettazione, sempre tra il COGNOME e il suo pi fidato collaboratore, in cui si ribadiva che l’impianto non era abilitato a ricevere rifiuti non urbani, ammettendo che taluni di essi erano privi di caratterizzazione all’origine.
La Corte territoriale ha valutato anche la condotta endoprocessuale RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME in quanto, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia del 19 dicembre 2012, il richiedente ha precisato che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciatogli e le successive ordinanze gli consentivano di accettare esclusivamente rifiuti non pericolosi; che i rifiuti risultavano privi ogni caratterizzazione all’origine, onere incombente sul produttore. Il codice era assegnato dalla RAGIONE_SOCIALE, di cui il richiedente era procuratore, sulla base del solo presupposto che i rifiuti fossero di tipo solidi urbani, sicché mancava ogni tipo di controllo sulla loro natura, mentre i formulari erano compilati dalla società RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALEa mera attività di triturazione del materiale senza alcun processo di vagliatura o tritovagliatura, mentre sarebbe stato necessario procedere con la vagliatura dei rifiuti laddove la mera attività di tritatura era u escamotage per eludere la legge. Nel corso del medesimo interrogatorio, l’COGNOME aveva ammesso che nella discarica di Tricarico gestita dalla società RAGIONE_SOCIALE non si effettuava alcuna vagliatura dei rifiuti, non essendovi impianti idonei a tale trattamento; l’impianto di Tito risultava privo tritovagliatura.
3. Dall’esame del provvedimento impugnato si desume, dunque, che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione rigetta l’istanza sottolineando la non corrispondenza tra l’attività effettivamente svolta e le risultanze contabili-amministrative del società RAGIONE_SOCIALE, di cui l’RAGIONE_SOCIALE era amministratore e proprietario per il 98%, e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, di cui era procuratore con titolarità RAGIONE_SOCIALEe quote nella misura del 70%. A sostegno di tale difformità, la Corte territoriale menziona alcune intercettazioni telefoniche indicative di discrasia tra i dati contabili RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e gli importi indicati nelle fatture emesse dalla società nei confronti dei Comuni, i plurimi contatti tenuti da COGNOME NOME con amministratori comunali e regionali, il tentativo del richiedente di carpire informazioni da un Capitano RAGIONE_SOCIALE‘Arma dei Carabinieri per il tramite di un prelato, le ripetute dichiarazioni del gestore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di non essere abilitato a ricevere i rifiuti dotati di codice C 20.03.01 o 19.12.12 e l’ammissione RAGIONE_SOCIALEa mancata caratterizzazione all’origine di taluni dei rifiuti conferit discarica.
L’ordinanza riporta la Circolare ministeriale del 30 giugnò 2009 e descrive la condotta endoprocessuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il quale ha ammesso di non conoscere le previsioni imposte da tale circolare per il trattamento dei rifiuti, com comportamento scarsamente collaborativo in quanto non idoneo a chiarire esattamente perché la sua attività potesse considerarsi lecita. Con specifico riferimento al difetto di caratterizzazione dei rifiuti all’origine, onere incomben sul produttore, il richiedente ha dichiarato che il codice era assegnato dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base del solo presupposto che i rifiuti fossero di tipo solidi urbani mancando ogni tipo di controllo sulla loro natura, mentre i formulari erano compilati dalla RAGIONE_SOCIALE all’esito RAGIONE_SOCIALEa mera attività di:triturazione del materiale, senza alcun processo di vagliatura o tritovagliatura.
Il primo motivo di ricorso propone una inammissibile rilettura del tenore RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, limitandosi a escludere che da tali acquisizioni istruttorie si desumibile una condotta connotata da macroscopica negligenza. Anche con riferimento ai contatti tra l’RAGIONE_SOCIALE e taluni amministratori pubblici, il rico richiama la sentenza assolutoria, la quale tuttavia ne desume l’assenza di dolo del reato contestato, senza escludere nella loro consistenza fattuale tali contatti. Pur deducendo la laconicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in merito alla prova documentale legittimante la condotta del ricorrente, la censura si incentra sulla legittimit RAGIONE_SOCIALE‘operazione di attribuzione del codice CER 19.12.12 anche ai rifiuti urbani non sottoposti a vagliatura, senza adeguatamente confrontarsi con la diversa impostazione seguita dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione.
La Corte territoriale ha, infatti, incentrato la motivazione, piuttosto ch sull’illegittimo conferimento dei rifiuti, su talune condotte, sopra elencate, idonee a ingenerare nell’autorità giudiziaria il legittimo convincimento RAGIONE_SOCIALEa contiguit del richiedente a soggetti gestori di una discarica nella quale venivano conferiti rifiuti non consentiti dal titolo abilitativo in quanto pericolosi e pri caratterizzazione all’origine. Il richiedente, si legge nell’ordinanza, si mostrava ben consapevole non solo del fatto, sul quale si incentra il ricorso, che nell’impianto da lui gestito non si effettuasse la vagliatura dei rifiuti, ma anch RAGIONE_SOCIALEa circostanza che taluni rifiuti di genere pericoloso o privi di caratterizzazion all’origine fossero scaricati e trattati presso l’impianto RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE pur non potendo essere accettati in discarica.
Analoghe considerazioni si possono svolgere con riferimento al secondo motivo di ricorso, inerente alla condotta endoprocessuale. A fronte di una specifica enunciazione di dichiarazioni rese nel corso RAGIONE_SOCIALE‘interrogatorio di garanzia del 19 dicembre 2012, la doglianza si limita a riproporre argomenti giustificativi RAGIONE_SOCIALEa legittimità del conferimento dei rifiuti senza adegua confronto con le ragioni esposte alle pagg. 6-7 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, indicative del sostanziale rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘indagato di fornire chiarimenti circa contesto nel quale egli aveva operato.
Conseguentemente, il Collegio ritiene che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione abbia legittimamente esaminato alcune condotte materiali poste in essere dal richiedente, emerse in fase investigativa in data antecedente e successiva alla emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare e accertate o ritenute sussistenti dallo stesso giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione. Tali comportamenti sono stati valutati come indicativi di una condotta gravemente negligente RAGIONE_SOCIALE‘ COGNOME e non risultano validamente contestati nel ricorso, che tende ad avvalorare l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito penale ovvero a lamentare la mancata considerazione dei documenti attestanti la regolarità RAGIONE_SOCIALE‘attività di raccolta e conferimento di rifiuti omettendo, in sostanza un adeguato confronto con il contenuto del provvedimento impugnato.
Conclusivamente, il ricorso non può trovare accoglimento; segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti
consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorren (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, COGNOME, Rv. 283886; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M. •
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 26 novembre 2024 Il Consigliere estensore
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