Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BUZAU( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Venezia, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza proposta, ha condannato il RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME un indennizzo pari ad euro 24.000, a tale importo giungendo previo aumento RAGIONE_SOCIALEa somma derivante dal calcolo aritmetico, per riconoscere allo stesso istante un equo indennizzo conseguente alle sofferenze patite in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘errore di persona che lo aveva coinvolto.
Il ricorso si affida ad unico motivo con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al disposto aumento equitativo RAGIONE_SOCIALEa somma risultante dal calcolo aritmetico sino alla soglia sopra indicata, senza in alcun modo indicare quale parametro sia stato utilizzato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
In data 11/03/2024, è pervenuta memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, per conto del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché generico. In esso, invero, non si precisa sulla base di quali elementi l’indennizzo avrebbe dovuto essere superiore a quello che il RAGIONE_SOCIALE è stato condannato a corrispondere. E, del resto, già nell’ordinanza impugnata si rileva che la certificazione sanitaria prodotta dall’istante per provare conseguenze psicofisiche permanenti, patite da lui, dalla moglie e dai figli e conseguenti alla ingiusta detenzione, è «sostanzialmente generica e in alcun caso non pertinente».
Deve, peraltro, ricordarsi che il controllo sulla congruità RAGIONE_SOCIALEa somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il proprio convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza RAGIONE_SOCIALE‘indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari
Nel caso di specie, il riconoscimento di una maggior somma, parametrata sulle sofferenze conseguenti alla causa RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione (ossia un errore di persona non imputabile al ricorrente), trova riscontro nella motivazione ove, da un lato, si indica che una maggior somma debba essere riconosciuta per la particolarità del caso e l’assenza di profili colposi in capo COGNOME, dall’altro si stabilisce che il criterio scelto (quello aritmetico) sia comprensivo RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei profili di sofferenza relativi all’istante e suoi familiari.
immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, COGNOME, Rv. 281513; Sez. 4, n. 10690 del 25/2/2010, COGNOME, Rv. 246424; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi Rv. 263721). Va altresì precisato che la riparazione per l’ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia sta ingiustamente privato RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, trovando l’istituto fondamento nelle sole norme processuali penali, cui sono estranei i criteri dettati dal norme civilistiche che regolamentano il risarcimento da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., improntate ad un criterio rigorosamente risarcitorio correlato al pregiudizio patito in termini di lucro cessante o danno emergente (in questo senso, Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, COGNOME, Rv. 190148; cfr., altresì, Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, COGNOME secondo cui la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità deve avvenire in via equitativa). Conseguentemente, il criterio aritmetico agganciato al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata RAGIONE_SOCIALEa detenzione riconosciuto dalla normativa penal-processualistica è suscettibile, in un’ottica esclusivamente equitativa, di aggiustamenti in relazione alla valutazione di circostanze accessorie sia di carattere oggettivo che soggettivo, purché inerenti a valori socialmente apprezzabili, riferite alle caratteristich proprie del singolo caso. Pur in assenza di rigidi parametri valutativi, stant l’ampio margine di discrezionalità lasciato al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, è tuttavia necessario, affinché l’equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, c vengano individuati in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo derivato dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare rispetto all conseguenze fisiologiche, e perciò ordinarie, conseguenti alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, già considerate nei parametri aritmetici giornalieri. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila
in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che vanno liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in euro mille.
Così deciso il 9 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente