Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3005 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
nel procedimento a carico di:COGNOME nato a LOCRI il 18/08/1950
NOME nato a ROMA il 17/05/1977
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
avverso l’ordinanza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza datata 15.3.2024 la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha accolto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME e COGNOME Andrea in relazione alla custodia cautelare in carcere patita dalla prima dal 3.8.2012 al 5.9.2012 ed al periodo sofferto dal secondo agli arresti domiciliari dal 3.8.2012 al 30.8.2012 in relazione ai reati di associazione per delinquere, maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona.
Agli indagati veniva contestato di aver fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata a realizzare una serie di truffe ai danni di numerosi malati, prevalentemente affetti da Alzheimer o da demenza senile, sottoposti in realtà a maltrattamenti e privazione della libertà personale, trattati secondo un protocollo terapeutico presentato come rivoluzionario, non preventivamente sottoposto ad alcuna verifica e valutazione dei dati e dei risultati.
La cura veniva somministrata a fronte di un corrispettivo attraverso una struttura organizzata denominata AION che proponeva la terapia inventata dal Dott. NOME COGNOME neurologo specializzando e poi specializzato all’Università di Sassari, coadiuvato da un dirigente medico di detta clinica universitaria, la Dott.ssa NOME COGNOME.
Il Tribunale di Sassari con sentenza in data 10.11.2020, definitiva in data 4.5.2021, ha assolto entrambi gli imputati dal reato di maltrattamenti perché il fatto non costituisce reato e dalle altre imputazioni perché il fatto non sussiste, ritenendo per i familiari la scriminante putativa dello stato di necessità.
2 Il giudice della riparazione, a fondamento dell’accoglimento dell’istanza, ha ritenuto che entrambi gli istanti non avessero concorso a dare causa alla misura cautelare sofferta in ragione del riconoscimento della scriminante dello stato di necessità putativo e del tenore delle dichiarazioni rese dai due indagati nei rispettivi interrogatori di garanzia.
Avverso detta ordinanza il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con cui deduce il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riguardo all’accoglimento delle istanze proposte da RAGIONE_SOCIALE NOME e COGNOME Andrea.
Si assume che risulta omesso l’accertamento sulla sussistenza delle condizioni ostative del diritto all’indennizzo con conseguente mancanza di motivazione sul punto.
In particolare la ricostruzione fattuale di cui all’ordinanza cautelare é stata pienamente confermata nella sentenza di merito la quale, pur assolvendo i ricorrenti, ha ritenuto provate le condotte di maltrattamento commesse dalla Bombardieri e da NOME COGNOME, scriminate tuttavia dall’esimente dello stato di necessità putativo. In tale senso appare altresì rilevante la conversazione telefonica intercettata tra la Bombardieri ed NOME COGNOME da cui emerge il riferimento alle punizioni inflitte dal familiare.
Ed inoltre entrambi i ricorrenti hanno tenuto un comportamento poco lineare in ambito processuale rendendo delle versioni sui singoli accadimenti a tratti inverosimili ed inoltre in sede di interrogatorio di garanzia hanno riferito di essere all’oscuro dei maltrattamenti inflitti, benché risultasse che ne fossero a conoscenza, cosicché risulta che entrambi hanno tenuto un comportamento elusivo su alcuni aspetti dei fatti loro contestati.
4. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
In linea generale, va ribadito che il Giudice della riparazione per l’ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logicomotivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese Rv. 259082).
Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare un grave quadro indiziario nei suoi confronti. Si tratta di una valutazione che ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo ed è volta a verificare, in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il
comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv.247663).
A tal fine, peraltro, il giudice della riparazione non può valorizzare elementi di fatto la cui verificazione sia stata esclusa dal giudice di merito, ovvero anche solo non accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che non possono essere considerate ostative al diritto all’indennizzo condotte escluse sul piano fattuale o ritenute non sufficientemente provate con la sentenza di assoluzione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350).
Il giudice deve invece esaminare e apprezzare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, non è censurabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 27458 del 5/2/2019, NOME COGNOME NOME COGNOME, Rv. 276458).
Nella specie il giudice della riparazione non ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi esposti.
Ed infatti ha ritenuto la insussistenza della condotta ostativa in capo a COGNOME NOME e COGNOME Andrea sull’assunto che gli stessi non avessero concorso né con dolo né con colpa grave a dare causa alla misura detentiva sofferta, fondando tale convincimento sulle motivazioni della sentenza assolutoria e sul tenore delle dichiarazioni rese dai due indagati nei rispettivi interrogatori di garanzia.
Tuttavia, dalla stessa lettura dell’ordinanza impugnata risulta che le condotte integranti il contestato reato di maltrattamenti, anche gravi, contestate ad entrambi gli istanti, in danno del paziente COGNOME, non sono state negate dalla sentenza assolutoria che invece le ha confermate nella loro materialità, ritenendole tuttavia scriminate dallo stato di necessità putativo dato che entrambi gli imputati sarebbero stati manipolati dal COGNOME e dal COGNOME quali fautori di una terapia “miracolosa” per i malati di Alzheimer e di grave demenza frontale.
E quanto alla natura del comportamento ostativo, il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati e non esclusi dal giudice di merito, solo al fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez. 4 n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 271739), potendosi il comportamento ostativo ravvisare anche nella condotta di chi abbia agito in condizione di necessità ai sensi dell’art. 384, cod. pen., sempre che si accerti che tale condotta dolosa abbia dato causa alla detenzione subita (Sez. 4, n. 47045
del 12/11/2008, NOME, Rv. 242313 i cui principi sono stati anche in seguito ripr in Sez. 4, n. 29184 del 29/5/2018, COGNOME, Rv. 273076).
Inoltre nella sentenza assolutoria viene menzionata una conversazione telefonica intercettata tra la RAGIONE_SOCIALE e COGNOME Andrea da cui emerge chiaramente il riferimento alle punizioni inflitte al familiare e quindi la consapevolezza da pa dei medesimi delle condotte perpetrate ai danni del COGNOME.
Per di più gli stessi, come emerge dalla stessa sentenza, avrebbero tenuto u comportamento poco lineare in ambito processuale rendendo versioni inverosimili sui singoli accadimenti ed in sede di interrogatorio di garan avrebbero affermato di non essere a conoscenza dei metodi usati dal Di COGNOME, pur essendo tale circostanza smentita dalle altre risultanze processuali.
In conclusione, l’ordinanza impugnata nell’accogliere l’istanza ex art. cod.proc.pen. avanzata dagli odierni ricorrenti non ha compiutamente valutato la ‘A, V1A ke- GLYPH An voex.v>…A, condotta tenuta dai medesimi ~rizza -M:do -V -don un giudizio ex ante gli elementi integranti la gravità del quadro indiziario come vagliati alla luce dalla sent assolutoria.
L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appell di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Così deciso il 21.11.2024