Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15202 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 275/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 20/03/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 03/03/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione formulata nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita, nella forma RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, dal 10 aprile 2017 al 31 maggio 2018 e, nella forma degli arresti domiciliari, fino al 6 dicembre 2018 nell’ambito di un procedimento in cui era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 629 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, conclusosi, dopo la condanna in primo grado, con sentenza passata in giudicato di assoluzione in grado di appello.
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando, con unico, articolato motivo, l’ordinanza per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nonché per vizio di motivazione. La difesa sostiene l’insussistenza di condotte dolose o gravemente colpose riconducibili al ricorrente evocando il procedimento nel quale, in fase di interrogatorio di garanzia, egli ha ricostruito i fatti nella stessa maniera in cui li ha riferiti, ad anni di distanza, nel successivo verbale di collaborazione del 6 agosto 2019 dinanzi alla DDA di Messina; tale verbale è stato, poi, utilizzato nel procedimento di appello a seguito di rinnovazione istruttoria e ha condotto all’assoluzione. Sin dall’arresto, si assume, le dichiarazioni del COGNOME sono state sempre coerenti e univoche per cui non si può ritenere condotta ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione il fatto che si tratti di persona di spicco nel contesto malavitoso in cui sono accaduti gli eventi, poi ascritti ad altri. Sin dall’inizio il P orto si è dichiarato estraneo ai fatti e, in quanto collaboratore di giustizia, non avrebbe avuto alcun interesse a negare il suo coinvolgimento nel reato. L’ordinanza è affetta da travisamento del fatto in quanto si continua a fare riferimento al ruolo criminale del COGNOME, nel contesto in cui è maturato il delitto trascurando di rinnovare i fatti alla luce del suo ruolo di collaboratore. Si sottolinea come, nel corso RAGIONE_SOCIALEa prima udienza fissata per la discussione RAGIONE_SOCIALEa istanza in questione, il Procuratore generale avesse espresso parere favorevole, poi revocato da altro pubblico ministero in un’udienza successiva.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che il ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.
Ma, nel caso in esame, il ricorso risulta aspecifico. La Corte territoriale ha spiegato che alla base RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare privativa RAGIONE_SOCIALEa libertà personale vi è stata una condotta del COGNOME dolosa o comunque gravemente colposa.
In dettaglio, la persona offesa COGNOME NOME era stato raggiunto nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa sua attività imprenditoriale di vendita di automobili da diverse richieste estorsive perpetrate nei suoi confronti da COGNOME NOME, soggetto vicino a cosche mafiose catanesi; al fine di fronteggiare tale situazione, il COGNOME si era rivolto a NOME COGNOME, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua notoria pregressa e consolidata caratura criminale derivante dall ‘ appartenenza ad associazioni mafiose operanti nel comprensorio catanese, come da duplice condanna irrevocabile, per chiedergli di intercedere presso il COGNOME. Qualche giorno dopo, il COGNOME aveva invitato il COGNOME a recarsi presso di lui in Calatabiano e gli aveva rappresentato la necessità di corrispondere la somma di euro 2000 per porre fine alla grave situazione ed essere lasciato in pace; la somma avrebbe dovuto essere corrisposta allo stesso COGNOME, che avrebbe poi provveduto a versarla al COGNOME. La vicenda si era conclusa in quanto il COGNOME aveva denunciato il COGNOME, i suoi sodali e lo stesso COGNOME.
La Corte territoriale ha, con motivazione esente da illogicità o contraddizioni, ritenuto che la condotta post a in essere dall’istante per favorire la vittima e risolvere la situazione creatasi si fosse comunque concretata in una richiesta di somme di denaro, qualificata dalla sentenza assolutoria come tentativo di truffa, comunque non perseguibile per difetto RAGIONE_SOCIALEa condizione di procedibilità. Non si tratta, dunque, solo RAGIONE_SOCIALE‘aver identificato la condotta ostativa nel passato criminale del COGNOME, come genericamente asserito nel ricorso, ma di aver desunto dalla stessa sentenza assolutoria la prova di una condotta consistita nell’aver rappresentato alla vittima la necessità di corrispondere comunque una somma di denaro, tale da ingenerare nell’autorità procedente l’erronea convinzione del suo coinvolgimento nell’estorsione. La Corte ha, in altre parole, desunto dalla stessa sentenza assolutoria l’accertamento di un comportamento che, per quanto inidoneo a configurare il reato ipotizzato dalla pubblica accusa, è stato congruamente ritenuto idoneo a ingenerare nell’autorità giudiziaria il convincimento del coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘istante nel reato. Si tratta, segnatamente, RAGIONE_SOCIALEa generica disponibilità ad adoperarsi per risolvere l’esposizione RAGIONE_SOCIALEa persona offesa verso gli estorsori senza alcun legame di parentela di amicizia o di conoscenza per pregressi rapporti che giustificasse l’inte ressamento del COGNOME e, tantomeno, la richiesta di corresponsione in sue mani RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2000. Con tali argomenti il ricorso omette ogni confronto, derivandone l’inammissibilità.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa
Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonchè alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità al RAGIONE_SOCIALE resistente, liquidate in euro mille.
Così è deciso, 20/03/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME