Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32979 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
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SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MARTINA FRANCA,DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11.10.2023 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigetta l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale sofferta in regime di cu cautelare in carcere dal 27.1.2012 al 19.10.2012, poi sostituita con gli domiciliari sino al 6.2.2013, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Gip del Tribuna RAGIONE_SOCIALE per i reati di cui agli artt. 110, 81, 319 cod.pen. (capo 11) e artt. 3 RAGIONE_SOCIALE I. 9 dicembre 1941 n. 1383 (capo 12).
In particolare dalla lettura RAGIONE_SOCIALE contestazione cautelare risulta che il pubblico ufficiale in servizio presso il secondo RAGIONE_SOCIALE, fu attinto da misura cautelare perché gravemente indiziato, concorso con NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dei seguenti reati.
Artt. 110, 81, comma 2, 319 cod. pen. per aver ricevuto la promessa essersi fatto consegnare somme di denaro (che COGNOME riceveva e divideva co gli altri) da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (componenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) al fine di compiere att contrari ai doveri del proprio ufficio, consistiti: nell’avvertire preventivame controlli che sarebbero stati eseguiti negli esercizi commerciali nei quali installate slot nnachines di proprietà RAGIONE_SOCIALEe società facenti capo ai COGNOME; nel trascurare queste società nella scelta di quelle da sottopor controllo così consentendo loro di mantenere le proprie slot machines scolleg dalla rete telematica RAGIONE_SOCIALE Amministrazione Monopoli e di appropriarsi RAGIONE_SOCIALE qu RAGIONE_SOCIALEe giocate destinate all’Erario; nel comunicare ai componenti d RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Questura di Mila aveva in corso indagini nei confronti RAGIONE_SOCIALE famiglia COGNOME e RAGIONE_SOCIALEe soci a loro riconducibili (in RAGIONE_SOCIALE dal 2008 alla fine del 2009).
Artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. e art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383 aver colluso tra loro al fine di eludere l’accertamento di violazioni fina commesse dalle società sopra indicate (in RAGIONE_SOCIALE dal 2008 alla fine del 2009).
L’ordinanza cautelare si fondava sul contenuto di intercettazioni telefoni RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da NOME COGNOME. T dichiarazioni furono valutate attendibili dal G.i.p., perché intrinseca coerenti e corroborate da adeguati riscontri estrinseci. Con specifico riferi alla posizione del COGNOME, tali riscontri furono ritenuti individualizzanti NOME risultava aver sempre consegNOME il denaro al solo COGNOME – perché più volte, questi aveva detto che doveva dividere la somma percepita con colleghi incaricati dei controlli; perché l’entità RAGIONE_SOCIALEe somme era tale ritenere che fosse destinate a più persone (non meno di 720.000 euro nell’a
di un anno e mezzo); perché tutti i controlli sulle slot machines venivano effettuati da COGNOME, COGNOME e COGNOME sicché era coerente col fine corruttivo che le somme versate fossero consegnate anche a loro.
Quanto al merito, in sintesi:
con sentenza del 6.2.2013 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva assolto COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per non aver commesso il fatto;
a seguito di impugnazione RAGIONE_SOCIALE Procura Generale, con sentenza del 17.6.2014 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE IV RAGIONE_SOCIALE penale, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, aveva condanNOME COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME per entrambi i reati loro ascritti ai capi 11) e 12) alla pena ritenuta di giustizia oltre alla confisca per equivalente di Euro 160.000;
con sentenza del 20.10.2015 la Corte di Cassazione, VI sezione penale, aveva annullato detta sentenza con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello per nuovo giudizio;
con sentenza del 10.11.2016 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, V sezione penale, aveva confermato la sentenza di assoluzione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 6.2.2013;
a seguito di impugnazione RAGIONE_SOCIALE Procura generale con sentenza del 19.1.2018 la Corte di cassazione, II sezione penale, aveva annullato la decisione con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio;
con sentenza del 21.12.2021 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE I sezione penale, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha condanNOME COGNOME, COGNOME e COGNOME ;
Con sentenza del 4.5.2021 la Corte di Cassazione VI sezione penale ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché gli imputati non hanno commesso il fatto.
Avverso l’ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 314 cod.proc.pen. COGNOME NOME, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 314 cod.proc.pen., 40, 41, 42, 43 cod.pen. anche con riferimento al vizio di cui alla lettera e) RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Si assume che il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di riparazione motivato sulla solidità iniziale del quadro indiziario é del tutto irrilevante ed insufficiente e viola il dettato RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod.proc.pen. nonché tutto l’impianto normativo in tema di causalità necessario al fine di valutare l’incidenza causale del comportamento del richiedente rispetto all’applicazione RAGIONE_SOCIALE misura.
Inoltre l’ordinanza impugnata non si confronta con i dati emersi nel giudizi merito relativi ai contatti telefonici intercorsi tra COGNOME, COGNOME e COGNOME avvenivano su utenze istituzionali RAGIONE_SOCIALE caserma di INDIRIZZO per concord notifiche di sequestri e con la circostanza che solo la squadra costituita d marescialli era incaricata di effettuare i controlli su tutti i gestori di Mila necessariamente erano sempre loro i soggetti interessati.
Con il secondo motivo deduce ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) cod.proc.pe violazione e la falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 314 cod.pro 40,41, 42, 43 cod.pen. anche con riferimento al vizio di cui alla lettera e) de 606 cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità de motivazione.
Si assume che la Corte di merito non ha verificato se la partecipazione d moglie del COGNOME alla RAGIONE_SOCIALE, avvenuta tramite uno scher fiduciario, abbia inciso causalmente ed in modo determinate sull’applicazio RAGIONE_SOCIALE misura cautelare. Peraltro, il comportamento in questione non è st neppure qualificato quale illecito disciplinare dall’Arma di appartenzenza · peraltro può ritenersi il mendacio del COGNOME sulla circostanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegna conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
La difesa ha depositato memoria integrativa.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto conness infondato.
2.Va premesso che, secondo costante insegnamento di questa Corte, il giudizi per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è connotato da totale auton rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, c condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozi una misura cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza del diritto all’indennizzo può prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venend considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzio quella funzionale tra durata RAGIONE_SOCIALE custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALE pena; c conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALE libertà personale potrà conside “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi c
attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria l’unzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
La sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALE caiutela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALE fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; dall’altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente. Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito c:he una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l’assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALE misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello RAGIONE_SOCIALE sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che tali condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALE cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi – sottolinea la sentenza – «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto RAGIONE_SOCIALE condizione ostativa RAGIONE_SOCIALE condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa in forza RAGIONE_SOCIALEo stesso meccanismo “causale” che governa l’operatività RAGIONE_SOCIALE condizione in parola». La rilevanza RAGIONE_SOCIALE condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità RAGIONE_SOCIALE persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa».
La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione si svolge quindi su un piano diverso ed autonomo, rispetto a quello del giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice, infatti, deve valutare la sussistenza o meno di un’ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all’imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” Il rapporto tra giudizio penale e giudizio RAGIONE_SOCIALE riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto RAGIONE_SOCIALE‘altro spettando al giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione una serie di accertamenti e
valutazioni da condurre in piena autonomia e con l’ausilio dei criteri p all’azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. COGNOME e altri, Rv. 203638; nello stesso senso, tra le Sezioni sem successive, Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114; Sez. 4, 1904 del 11/06/1999, COGNOME e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 27397 de 10/06/2010, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 247867; Sez. 4, n. 3895 del 14/12/2017, dep. 2018, P, Rv. 271739).
Ebbene, l’ordinanza impugnata nel rigettare l’istanza ex art. 314 cod.proc. ha fatto corretta applicazione dei principi fin qui delineati.
Ed invero, dopo aver riepilogato le fasi di una complessa indagine sfociata in altrettanto complesso giudizio, esaminando ai fini che ci occupano la posizi del COGNOME ha evidenziato che lo stesso, interrogato dal Gip dopo l’esecuzi RAGIONE_SOCIALE misura cautelare, aveva reso dichiarazioni contraddittorie e discord rispetto a quelle rese dagli indagati e quindi mendaci in ordine alla circos che la moglie, COGNOME NOME, era socia attraverso lo schermo di una soci fiduciaria (la RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società che operava nello stesso settore del noleggio e installazione di macc da gioco in pubblici esercizi al cui controllo il COGNOME era deputato. Inoltre i aveva richiesto un posto di lavoro per la moglie al COGNOMECOGNOME soggetto sotto a controllo da parte sua e dei suoi colleghi, accettando anche che alla m fossero intestate gratuitamente le quote RAGIONE_SOCIALE società operante nello s settore del gioco e RAGIONE_SOCIALEe scommesse a cui egli era addetto, che detta intesta permanesse nel tempo e fosse schermata dietro una fiduciaria.
Tali condotte che all’evidenza integrano una macroscopica violazione dei dove deontologici connessi alla funzione svolta dall’odierno istante unitamente dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia, nel giudizio espresso Corte di merito, sono state correttamente qualificate come gravemente colpo sia nella fase antecedente all’arresto che in quella successiva, e tali contribuito all’applicazione ed al mantenimento RAGIONE_SOCIALE misura custodiale.
In tal senso, ponendosi nel solco RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte seco cui il mendacio RAGIONE_SOCIALE‘indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rile sulla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rileva sull’accertamento del dolo o RAGIONE_SOCIALE colpa grave ostativi al riconosciment diritto alla riparazione anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. pro ad opera RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, in corso di massimazione).
Ed inoltre facendo del pari buon governo del principio secondo cui in tema ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la colpa grave osta riconoscimento del diritto alla riparazione, può valorizzare anche i comportam
deontologicamente scorretti del richiedente, ove configurino, unitamente ad al elementi, una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Rv. 284689).
4. In conclusione il ricorso va rigettato.
Segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusion RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese process nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liqu complessivi Euro 1000,00.
Così deciso in Roma il 2.7.2024