Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39999 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39999 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Leonforte il DATA_NASCITA
COGNOME
INDIRIZZO
avverso l’ordinanza emessa il 10/06/2025 dalla Corte di Appello di Calta issetta visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, per il RAGIONE_SOCIALE, con cui si conclude sollecitando una declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione sulle spese;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09/02/2023, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da COGNOME NOME, concernente il periodo di restrizione infrannurario e domiciliare sofferto nell’ambito del procedimento a suo carico per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, reato dal quale era stato assolto con sentenza definitiva (egli era stato irrevocabilmente condannato per alcuni reati-fine, ma il periodo di
detenzione effettivamente sofferta era risultato superiore alla pena inflitta per i reati ex art. 73).
In accoglimento del ricorso proposto dal COGNOME, tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 26295 del 09/05/2024.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello nissena ha nuovamente rigettato la domanda di riparazione, valorizzando una serie di condotte di narcotraffico per le quali era intervenuta condanna irrevocabile, e sottolineando che tali condotte avevano determinato l’errore del giudice non solo al momento RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura, ma anche durante il suo mantenimento: l’assoluzione dal reato associativo era infatti intervenuta all’esito di un travagliato iter processuale, p difetto di prova in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘affectio societatis, e non per una ritenuta inidoneità RAGIONE_SOCIALEe condotte materiali poste in essere dal COGNOME.
Anche avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta idoneità RAGIONE_SOCIALEa condanna per il reato minore a concretare la colpa grave ostativa all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza. Dopo aver riepilogato i termini RAGIONE_SOCIALEa vicenda cautelare e quantificato il periodo di ingiusta detenzione conseguente alla assoluzione dal reato associativo, la difesa censura l’ordinanza per non aver in alcun modo motivato le proprie conclusioni, laddove invece sarebbe stato necessario valutare le condotte del COGNOME con riferimento alla protrazione RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in misura eccedente la pena concretamente inflitta. Si evidenzia, in altri termini, l’errore RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, che aveva identificat condanna per il reato minore con il requisito RAGIONE_SOCIALEa colpa grave.
2.2. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta necessità, per vedersi accogliere la domanda di riparazione, di ottenere un proscioglimento con formula piena da tutte le accuse. Si evidenzia l’erroneità RAGIONE_SOCIALE‘assunto, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 219 del 2008.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo adeguatamente motivata l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello.
Con memoria ritualmente trasmessa, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato conclude nel senso RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità o del rigetto del ricorso, sollecitando una conseguenziale pronuncia anche quanto alle spese.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore del COGNOME replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo un indirizzo interpretativo espresso da questa Suprema Corte in termini del tutto consolidati, «in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, sussiste il diritto all’indennizzo nel caso in cui la durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare si superiore alla pena inflitta, a condizione che non siano ravvisabili, nella condotta del richiedente, condotte gravemente colpose, eziologicamente incidenti sull’adozione RAGIONE_SOCIALEa cautela o sulla protrazione RAGIONE_SOCIALEa medesima» (così da ultimo Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO)
Ritiene il Collegio che la Corte d’Appello abbia fatto buon governo di tali principi, con l’ordinanza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione per ingiust detenzione ricollegabile all’imputazione associativa, dalla quale il COGNOME era stato alla fine assolto.
Invero, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il percorso argomentativo tracciato dalla Corte territoriale non ha affatto operato una impropria identificazione RAGIONE_SOCIALEa “colpa grave”, ostativa all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di riparazione, nella mera constatazione RAGIONE_SOCIALEa condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; né ha “preteso”, pe l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza, un’assoluzione nel merito da tutte le accuse (argomento stigmatizzato in sede rescindente, perché in aperto contrasto con la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 219 del 2008).
In realtà, la Corte territoriale ha richiamato e valorizzato una serie di condotte del COGNOME, accertate in giudizio, certamente idonee a sostenere, almeno in prima battuta, un’imputazione associativa (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza: rapporti con diversi spacciatori ed acquirenti per il recupero RAGIONE_SOCIALEe somme da reinvestire in ulteriori partite di stupefacenti; organizzazione di diversi viaggi a Catania per concordare con due diversi stabili fornitori il ritiro, il pagamento, ecc preoccupazione manifestata con gli altri dopo l’arresto di un coimputato, per le possibili informazioni che avrebbero potuto essere veicolate alle Forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine; utilizzo di schede telefoniche intestate ad altri, e di un’autovettura diversa da quella abitualmente usata, ecc.).
Si tratta di comportamenti emersi dall’analisi RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, non illogicamente ritenute, dalla Corte d’Appello, idonee a comprovare che il COGNOME “si era in più occasioni occupato di organizzare un gruppo dedito allo spaccio di droga, procurando lo stupefacente, coordinando l’attività di spaccio e di recupero dei crediti” (cfr. pag. 7). Comportamenti che non hanno trovato una smentita nella sentenza assolutoria dal reato associativo, motivata dalla ritenuta mancanza di prove adeguate in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘a ffectio societatis (cfr. pag. 7, cit).
Risulta allora evidente che la Corte, nel ricondurre a tali condotte del COGNOME una efficienza causale quanto alla protrazione RAGIONE_SOCIALEa custodia per un periodo
superiore a quello RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata per i reati ex art. 73 (proprio per la persistenza RAGIONE_SOCIALE‘imputazione ex art. 74, caduta in appello per ragioni diverse dall’insussistenza di quelle condotte), si è posta in piena linea di continuità con l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte (cfr. anche Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246 – 01, secondo cui «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati n giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘ ald ogni ragionevole dubbio». In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante nella condotta consistita nell’intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte – sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l’intenzione di avvantaggiarlo – contraria alle regole di diligenza RAGIONE_SOCIALE‘operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l’intera impresa).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE Ammende. Il COGNOME deve essere inoltre condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute nel presente grado dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, che si liquidano in Euro 1.500.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato liquidate in Euro 1.500.
Così deciso il ?2 ottobre 2025 Il Consigli ire estensore COGNOME
Il Pr sidente